Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1889 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1889 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Perdifumo il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordina nza del 14/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 14 luglio 2025, e depositata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto per i
reati di cui agli artt. 137, 124 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006, accertati il 2 dicembre 2024, in relazione all’attività di scarico di acque reflue e di immissione di fumo nell’aria.
Il provvedimento è stato adottato a conclusione del procedimento in camera di consiglio, a seguito dell’opposizione dell’indagato ex art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen. alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal Pubblico Ministero, che aveva ritenuto integrati i reati contestati ad NOME COGNOME, legale rappresentante p.t. della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ravvisando , tuttavia, la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen., in ragione della eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del fatto.
Ha presentato reclamo avverso l’ordinanza di archiviazione indicata in epigrafe, riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e quindi trasmesso a questa Corte, NOME AVV_NOTAIO con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi, preceduti da una premessa sia sullo svolgimento del procedimento penale , nella quale si dà atto dell’avvenuta presentazione di opposizione, sia sull’ interesse ad impugnare, indicato nelle esigenze di ottenere una pronuncia liberatoria nel merito per i reati relativi agli scarichi di acque reflue, nonché una pronuncia di proscioglimento per oblazione con riguardo al reato di cui all’art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 124 d.lgs. n. 152 del 2006, sanzionata dall’art. 137 del medesimo decreto, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato contestato per gli scarichi delle acque reflue, anche per assenza di motivazione.
Si deduce, in primo luogo, l’infondatezza della notizia di reato , secondo cui il ricorrente avrebbe attivato un ulteriore scarico rispetto a quello consentito con l’AUA n. 145/2019, poiché l’allaccio è stato effettuato in virtù dell’autorizzazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE. Si precisa che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , della quale il ricorrente era legale rappresentante, avendo ottenuto la concessione per l’allaccio alla fognatura consortile, era legittimata a conferire le acque reflue nell’impianto di depurazione RAGIONE_SOCIALE di Battipaglia , poiché, ai sensi de ll’art. 124, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 , l’autorizzazione deve essere rilasciata al titolare dello scarico finale e, quindi, nella specie, al l’RAGIONE_SOCIALE, non ai singoli titolati degli stabilimenti.
Si deduce, in secondo luogo, che il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato, in quanto lo scarico di acque reflue industriali eccedenti i valori limiti assume rilevanza penale in caso di superamento di determinati parametri, mentre il superamento degli altri parametri, gli unici contestati nella specie con i
rapporti di prova dei campioni prelevati il 3 dicembre 2024, rileva esclusivamente sotto il profilo amministrativo.
2.2. Con il secondo motivo, si de nuncia violazione dell’art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006, avendo riguardo al reato contestato per immissione di fumo nell’aria , anche per assenza di motivazione.
Si deduce che, in relazione al medesimo fatto di emissioni in atmosfera, oggetto del provvedimento di archiviazione, era già stato emesso decreto penale di condanna, seguito da estinzione del reato per oblazione. Si evidenzia, quindi, l’illegittimità del provvedimento impugnato, per aver posto a fondamento del l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen. un fatto per il quale era già stata applicata un a sanzione nell’ambito di un di stinto procedimento penale.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 131 -bis cod. pen. e dell’art. 411 cod. proc. pen., p er omesso esame delle risultanze delle indagini preliminari, nonché alle prove offerte dall’indagato.
Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari è tenuto, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ad effettuare un controllo completo sulle indagini, non limitato al mero esame della richiesta del Pubblico Ministero (si citano: S.U., n. 40984 del 22/03/2018; S.U., n. 4319 del 28/11/2013; S.U., n. 22909 del 31/05/2005).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Le censure enunciate nel ricorso assumo no, principalmente, che l’ordinanza impugnata è priva di sostanziale motivazione, per aver omesso di confrontarsi con gli elementi esposti nell’atto di opposizione, e, più in generale, con le risultanze istruttorie.
Ai fini dell’esame di tali censure, pertanto, è utile una breve premessa in ordine al l’ elaborazione consolidata in giurisprudenza, e condivisa dal Collegio, relativamente all’ ambito del controllo spettante alla Corte di cassazione con riguardo all’ordinanza che dispone l’archiviazione del reato a norma dell’art. 131 -bis cod. pen. all’esito di opposizione dell’indagato.
Costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui è ricorribile per cassazione da parte dell’indagato l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, resa dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per assenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, in quanto siffatto provvedimento,
costituendo un precedente giudiziario, comporta conseguenze significativamente afflittive nel caso di commissione di un successivo reato (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 24704 del 11/06/2025, Rossetti, Rv. 288352 -02).
Si è anche precisato che la proponibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., nei confronti dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, si collega al carattere decisorio di tale provvedimento e alla sua capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 -01). Si è inoltre osservato che, proprio in ragione della possibilità di esperire il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non consente all’indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto di presentare reclamo avverso l’ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all’art. 410bis , comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 -01).
Ciò posto, appare utile rimarcare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, espresso anche dalle Sezioni Unite, nell’ambito della violazione di legge sono inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 -01). In questa prospettiva, si è rilevato che ricorre il vizio di violazione di legge per omessa motivazione anche quando il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, COGNOME., Rv. 287835 -01, in tema di protezione internazionale, e Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 -01, in materia di misure di prevenzione).
Sulla base di queste indicazioni, sono fondate tutte le censure enunciate nel ricorso.
3.1. Le censure enunciate nel primo e nel terzo motivo, da leggersi congiuntamente, contestano la ritenuta sussistenza dei reati relativi agli scarichi di acque reflue, a norma degli artt. 124 e 137 d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo che: a) manca qualunque motivazione apprezzabile in proposito; b) lo scarico delle
acque reflue era legittimo, a norma dell’art. 124, comma 2, d.lgs. cit., secondo cui il provvedimento abilitativo deve essere rilasciato al titolare dello scarico finale, stanti, nella specie, il conferimento dello scarico dell’impresa di cui era legale rappresentante l’indagato nella fognatura del Consorzio di appartenenza, e l’autorizzazione concessa a tale Consorzio ad effettuare lo scarico; c) le analisi dei campioni prelevati non consentivano di ritenere superati i parametri rilevanti ai fini della con figurabilità dell’illecito penale.
Le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, da leggersi congiuntamente, contestano la ritenuta sussistenza del reato relativo all’immissione di fumo nell’aria, a norma dell’art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo che: a) manca qualunque motivazione apprezzabile in proposito; b) l’ordinanza impugnata è incors a nella violazione del divieto di bis in idem , perché la medesima condotta era stata già oggetto di decreto penale di condanna, emesso in data 15 maggio 2025, nel proc. n. 360/2025 R.G.N.R., cui aveva fatto seguito estinzione dell’illecito penale per oblazione.
3.2 . L’ordinanza impugnata perviene ad una decisione di archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen., sulla base di una motivazione estremamente laconica.
Il RAGIONE_SOCIALE. premette che l’ordinanza è stata pronunciata «sentite le parti all’udienza camerale del 14.7.2025».
Quindi, a fondamento della decisione, espone le seguenti osservazioni: «rilevato che deve condividersi il percorso logico giuridico seguito dal PM nella sua richiesta di archiviazione siccome dalla lettura del decreto di sequestro preventivo e dai successivi atti di eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato emerge la sussistenza di una condotta collocabile nella fattispecie incriminatrice la cui azione successiva consente l’adesione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis c.p.».
3.3. Come può evincersi da quanto appena rilevato, l’ordinanza impugnata non fornisce alcuna risposta agli argomenti addotti dall’indagato in sede di opposizione, né opera alcun concreto rinvio ad elementi fattuali da cui inferire la sussistenza dei reati ipotizzati.
Invero, per quanto concerne la fattispecie di cui agli artt. 124 e 137 d.lgs. n. 152 del 2006, non vi è alcun riferimento alle prospettazioni difensive concernenti la legittimità dello scarico delle acque reflue a norma dell’art. 124, comma 2, d.lgs. cit., o il mancato superamento dei limiti rilevanti per la configurabilità dell’illecito penale.
E, per quanto attiene alla fattispecie di cui all’art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006, non vi è alcun cenno alla dedotta preclusione da bis in idem , a seguito
dell’emissione di decreto penale di condanna, emesso in data 15 maggio 2025, nel proc. n. 360/2025 R.G.N.R., seguito da estinzione dell’illecito penale per oblazione.
Si tratta, in entrambi i casi, di argomenti potenzialmente decisivi per escludere la configurabilità dei reati ipotizzati, o comunque per pervenire ad un esito decisorio diverso , e più favorevole all’indagato, e attuale ricorrente, rispetto a quello dell’archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131 -bis cod. pen.
Di conseguenza, l’omessa risposta a tali rilievi, secondo i principi evidenzianti in precedenza al § 2, comporta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per vizio di violazione di legge, in quanto caratterizzata da motivazione inesistente o comunque di mera apparenza.
Alla fondatezza dei motivi di ricorso segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame.
Il Giudice del rinvio, in considerazione di quanto indicato nei §§ 2 e 3, 3.1, 3.2 e 3.3, procederà ad una nuova valutazione della richiesta di archiviazione, prendendo in espresso esame le deduzioni formulate dall’attuale ricorrente in sede di opposizione a detta richiesta.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 10/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME