Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32931 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2025 del GIP del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l’ archiviazione per particolare tenuità del procedimento per il reato di sostituzione di persona ascritto al ricorrente.
Avverso tale provvedimento l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. da 408 a 411 dello stesso codice e degli artt. 131bis e 494 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione.
Premesso il proprio interesse ad impugnare il provvedimento per le conseguenze che l’iscrizione dell’archiviazione ex art. 131 -bis cod. pen. nel casellario giudiziale può comportare, ha evidenziato l’insussistenza degli elementi costitutivi del fatto di reato ascrittogli poiché si era limitato a proporre al proprio datore di lavoro la sottoscrizione, mai avvenuta, di un modulo, che non aveva mai
presentato alle autorità competenti. Di qui lamenta la carente motivazione del provvedimento impugnato, che si è limitato a ritenere la sussistenza del delitto contestato richiamando le argomentazioni sottese alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto del Pubblico Ministero che, tuttavia, era a propria volta priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali si ritenevano integrati gli elementi costitutivi del fatto di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere, anche in considerazione delle contrarie conclusioni rassegnate nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che sussiste l’interesse a ricorrere dell’COGNOME.
Invero, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza tanto dell’illecito penale quanto della responsabilità dell’indagato per la commissione dello stesso (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Ne deriva ch e per l’indagato una tale decisione comporta conseguenze ben diverse, che possono rivelarsi anche significativamente afflittive qualora commetta un successivo fatto di reato, rispetto a quella dipendente dall’ insussistenza di elementi idonei a sostenere un’accusa in sede penal e (o altra che analogamente non comporti alcun accertamento sulla ricorrenza di un illecito penale o comunque sulla responsabilità dell’indagato per la relativa commissione).
Sotto un primo aspetto, infatti, ai fini della valutazione sulla non abitualità del reato richiesta dal medesimo art. 131bis cod. pen., «il rilievo dell’accertamento in ordine all’esistenza dell’illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un “reato” che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento», sicché «nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, cit., in motivazione).
Inoltre, le Sezioni Unite nella pronuncia ‘COGNOME‘, nel ritenere (avendo riguardo all’assetto normativo vigente ratione temporis ) che anche le pronunce rese ex art. 131bis cod. pen. devono essere iscritte nel casellario giudiziale, ha più in generale posto in rilievo che ciò è funzionale a consentire la valutazione del
criterio della ‘non abitualità del comportamento’ in futuri giudizi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276463).
Di qui si è ulteriormente precisato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento e del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286792 -05) e di quello della non menzione di una successiva condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, COGNOME, 288198, in motivazione).
Ciò posto, il ricorso è fondato in quanto pur a fronte dell’opposizione dell’indagato alla decisione di archiviazione ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen., orientata ad ottenere una pronuncia di archiviazione sul merito della prospettazione accusatoria – né nel provvedimento impugnato né nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero cui si richiama per relationem il primo, vengono indicate, neppure in modo sintetico, le ragioni per le quali sarebbero integrati, sebbene nell’ambito di un fatto ritenuto di particolare tenuità, gli elementi costitutivi del reato ascritto.
Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così è deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME