Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26659 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Genova del 03/03/2025, esaminati i motivi del ricorso;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 03/03/2025, il GIP del Tribunale di Genova rigettava l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero per particolare tenuità del fatto.
Avverso tale ordinanza l’indagato NOME propone ricorso per cassazione.
Con un primo e unico motivo lamenta violazione degli articoli 125, comma 3, e 411, comma 1bis , cod. proc. pen..
Ed infatti, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto presuppone l’iscrizione nel casellario giudiziale, accadimento che l’indagato voleva evitare ricorrendo all’oblazione speciale, così dimostrando la sussistenza di un interesse qualificato al proponimento del ricorso.
In data 11 giugno 2025, l’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Va preliminarmente evidenziato come l’odierno ricorso sia ammissibile sotto il profilo della correttezza del mezzo di impugnazione prescelto, in quanto l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, Ł impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di
– Relatore –
Sent. n. sez. 937/2025
CC – 17/06/2025
legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284139).
Nel caso oggetto del presente scrutinio, la violazione di legge non sarebbe costituita, secondo il ricorrente, nel mancato riconoscimento dell’insussistenza del fatto (su cui peraltro l’ordinanza impugnata spende una congrua motivazione), quanto nel pregiudizio che allo stesso deriverebbe per effetto dell’iscrizione nel casellario giudiziale, nonchØ nel non avere il giudice per le indagini preliminari risposto alla istanza, avanzata in via subordinata, di oblazione.
3. Ciò premesso, il Collegio evidenzia come, in tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, le Sezioni unite di questa Corte avevano chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (S.U. n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De Martino, Rv. 276463). Dunque, ben può il ricorrente avere interesse all’accesso ad un procedimento che consenta, quale esito definitorio, l’estinzione del reato e non invece l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in ragione degli effetti piø favorevoli che sono collegati al primo dei due percorsi descritti.
Tuttavia, le stesse Sezioni Unite COGNOME hanno affermato che detta iscrizione non può, in sØ considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare; e ciò in ragione del fatto che l’iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata, come già evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131bis cod. pen. ed all’interno del circuito giudiziario.
La successiva giurisprudenza (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285604 – 01) ha chiarito ulteriormente che la rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall’art. 131bis cod. pen. dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellario giudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia piø prevista nØ per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, Testo Unico del casellario giudiziale), nØ per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis T.U.), nØ per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all’iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art 131bis cod. pen. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità.
Si Ł così stabilito che «l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, Ł ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento».
Ciò perchØ l’effetto tipico ed ordinario derivante dall’ordinanza in questione, costituito dalla sua iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, non impone, di per sØ, il riconoscimento del diritto di ottenerne il riesame presso una giurisdizione superiore, garantito dalle fonti sovranazionali, e in particolare dall’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, esclusivamente in riferimento alle dichiarazioni di colpevolezza od alle condanne (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, COGNOME Rv. 276463-
01).
Interesse che, a titolo esemplificativo, Ł stato individuato (Sez. 2, n. 14077 del 02/04/2025, Quaranta, n.m.) nel fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest’ultima tipologia di pronuncia, comportando l’estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti piø favorevoli per la stessa indagata, ovvero (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin, Rv. 286746 01) nell’aspirazione ad ottenere la restituzione dei beni confiscati.
Va quindi ribadito che «il solo potenziale pregiudizio conseguente all’avvenuta iscrizione del provvedimento nel casellario ad uso interno (peraltro temporaneo, atteso che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. d-bis d.P.R. 313 del 2002, la relativa iscrizione viene eliminata trascorsi 10 anni) non costituisce quindi un pregiudizio attuale e concreto che l’indagato ha un reale interesse ad evitare» (Sez. 1, n. 16666 del 06/02/2025, COGNOME, n.m.).
Occorre, quindi, che sia almeno allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione o dalla sua richiesta, indicando il concreto pregiudizio subito dall’indagato.
Nel caso di specie, emerge dagli atti che l’indagato, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in data 20 marzo 2025, presentava opposizione alla richiesta di archiviazione e, in data 12 aprile 2025, depositava nella segreteria del pubblico ministero, istanza di ammissione all’oblazione speciale.
Se il ricorso fosse fondato sulla ragione principale posta a fondamento della opposizione alla richiesta di archiviazione, ossia la sussistenza di elementi di sufficienza per giungere ad una archiviazione «piena» (per insussistenza del fatto o per non averlo l’indagato commesso), esso sarebbe sicuramente inammissibile in quanto correlato ad un interesse del ricorrente solo in termini estremamente generici e astratti; tuttavia, la deduzione della sussistenza di un interesse a concludere una procedura (l’oblazione) estintiva del reato, corredata da idonea documentazione, appare radicare un concreto interesse ad ottenere una pronuncia marcatamente piø favorevole.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, il quale valuterà la richiesta di archiviazione, formulata dal pubblico ministero in data 20 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 131bis cod. pen., e la richiesta di ammissione all’oblazione formulata dall’imputato il 12 aprile 2025.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al gip del tribunale di genova per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 17/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME