Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 6214/23 del G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 22/02/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato dal Pubblico Ministero nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della indagata, che deduce tre motivi di doglianza.
Premette la difesa che la ricorrente esercita l’attività di avvocato presso il Foro di RAGIONE_SOCIALE da oltre vent’anni e ha interesse ad ottenere un provvedimento che accerti positivamente che la stessa non ha commesso alcun reato. Per contro, la formula decisoria prevista dall’art. 131-bis cod. pen. per cui il reato sussiste ma è di tenue gravità va iscritta nel casellario giudiziale ed è vero che esplica i suoi effetti soltanto all’interno del circuito giudiziario e non è più indicata n certificati richiesti dai privati o dalle pubbliche amministrazioni, ma nel caso di professionista soggetto al rispetto di un Codice deontologico, può comportare conseguenze rilevanti, esponendolo al rischio di irrogazione di sanzioni disciplinari.
La parte querelante ben potrebbe, infatti, presentare un esposto nei confronti della ricorrente per i medesimi fatti che, pur non comportando l’irrogazione di una condanna in sede penale, potrebbero assumere rilievo sanzionatorio in sede disciplinare.
Il rischio di pregiudizio è, del resto, del tutto concreto nel presente caso, atteso che il querelante NOME COGNOME è socio della RAGIONE_SOCIALE ed il suo legale rappresentante in data 4 agosto 2022 aveva già presentato un esposto nei confronti della ricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE, cui aveva fatto seguito provvedimento di archiviazione.
Tutto quanto sopra premesso in punto di legittimazione all’impugnazione, con il primo motivo la ricorrente lamenta a sua volta un originario difetto di legittimazione alla presentazione della querela da parte di un soggetto, NOME COGNOME, che non poteva qualificarsi persona offesa o danneggiato né al momento della proposizione né a quello in cui si sarebbe verificato il fatto con conseguente improcedibilità dell’azione penale e violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 336 cod. proc. pen. e 120 cod. pen.
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 388 cod. pen. ed errata individuazione della fattispecie di reato, atteso che in sede di accesso l’Ufficiale Giudiziario aveva rilevato la capienza del compendio di beni rinvenuto presso
l’abitazione della ricorrente, barrando la parte di verbale in cui era contenuto l’avvertimento di dichiarare entro quindici giorni l’esistenza di altri ben pignora bili.
Con il terzo motivo deduce omessa motivazione o motivazione apparente sulla specifica eccezione difensiva in merito alla dedotta insussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente sull’interesse ad impugnare – la cui sussistenza non è stata, del resto, contestata neppure dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta – va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già affermato il principio che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero s destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento (per tutte, v. Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Conforti, Rv. 285604), atteso il carattere decisorio del provvedimento e la sua capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076).
Nel caso in esame, la ricorrente ha diffusamente argomentato in ordine alla potenziale incidenza del provvedimento – che implica l’avvenuta commissione del fatto di reato ipotizzato (art. 388, ottavo comma, cod. pen.) – sul proprio profilo professionale di avvocato, dovendosi, pertanto, ritenere sussistente un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento impugnato.
Nel merito, questo deve essere annullato con rinvio al G.i.p. competente, essendo stato in ricorso evidenziato un punto cruciale dell’ordinanza, lì dove il giudicante ha stabilito che la mancata indicazione di un conto corrente intestato
all’indagata della disponibilità di C 35,42 abbia comunque integrato il reato in esame “non competendo ad essa ma all’incaricato ufficiale giudiziario una valutazione in merito alla pignorabilità o meno dei beni mobiliari ad oggetto”.
Reputa, infatti, il Collegio che la palese inconsistenza patrimoniale del cespite oggetto di omessa dichiarazione costituisca elemento che rende oltremodo plausibile la prospettazione difensiva di una totale insussistenza del reato, comprovata dall’ampia collaborazione dalla ricorrente offerta all’ufficiale giudiziario in ordine a tutti gli altri cespiti alla stessa riferibili e di cui l’or dà diffusamente conto.
Un rinnovato esame su tale aspetto necessiterà, pertanto, sia di un apprezzamento riferito al parametro normativo sostanziale di carenza di offensività del fatto (art. 49 cod. pen.) sia di una rimeditata valutazione del dolo, anche generico, alla base del comportamento dell’indagata ricorrente.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 20 giugno 2024
Il consiglierestensore
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Il Pre idente