Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 59 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 59 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
CC – 19/11/2025 R.G.N. 28308/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la ordinanza del 09/06/2025 del G.i.p. Tribunale di Lucca
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 9 giugno 2025, depositata il 9 luglio 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, disponeva l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento nei confronti di NOME COGNOME, sottoposta a indagini per il reato di truffa, rigettando l’opposizione dalla stessa proposta avverso la suddetta richiesta.
Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il contrasto fra dispositivo e motivazione della sentenza di divorzio, posta a fondamento del contestato reato, Ł stato erroneamente escluso dal G.i.p. determinando così la manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Detto contrasto, denunciato nell’opposizione, avrebbe dovuto indurre il Giudice a disporre l’archiviazione per mancanza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di truffa.
Con la requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con un motivo non consentito.
Dal disposto dell’art. 411, comma 1bis , prima parte, cod. proc. pen. («Se l’archiviazione Ł richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta») si evince l’interesse per l’indagato a impugnare una pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto, volta a ottenere un epilogo piø favorevole.
Tale provvedimento, infatti, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, cosicchØ, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa a seguito
dell’opposizione della persona sottoposta a indagini, pur non avendo forma di sentenza, Ł ricorribile per cassazione «per violazione di legge» ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, COGNOME, Rv. 287782 – 01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284139 – 01; Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 2020, Terzo, Rv. 279380 – 01).
6.Nel caso di specie la ricorrente, pur avendo indicato nella rubrica del motivo il vizio motivazionale in modo promiscuo, peraltro in contrasto con il principio affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto), ha censurato il provvedimento impugnato, con le argomentazioni a sostegno della doglianza, ‘sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione’, che con tutta evidenza non risulta mancante, cosicchØ non Ł configurabile una violazione di legge, avuto riguardo a quando disposto dall’art. 125 del codice di rito.
Il G.i.p., infatti, ha espressamente escluso una contraddizione fra dispositivo e motivazione nella sentenza di divorzio, peraltro con argomentazione per nulla illogica: il dispositivo della sentenza ha rinviato ‘alla parte motiva’ anche in ordine alla spettanza dell”assegno unico e attuazione degli obblighi assunti in sede di separazione’ e nella motivazione Ł chiaramente esclusa la sussistenza dei ‘presupposti di legge per l’autoritativa attribuzione alla sola ricorrente’ NOME COGNOME.
7.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME