Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42577 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42577 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Mosciano Sant’Angelo il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Giulianova il DATA_NASCITA,
nel procedimento n. 20266/2021/2021 R.G. P.M. Teramo, a carico di ignoti avverso l’ordinanza di archiviazione del 11/04/2023 pronunciata dal G.I.P. di Teram
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo archiviava il procediment penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater cod
LAvve..r..so-tattenz; 7 1e persone offese propongono ricorso congiunto per cassazione, con cui deducono l’illogicità della motivazione, l’inosservanza di legge il travisamento RAGIONE_SOCIALE prove j avverso l’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Teramo ha disposto l’archiviazione del procedimento, sia in riferimento al difetto legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, sia in ordine alla procedura e metodologia di campionamento dello scarico del depuratore e del laghetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. pr pen., se non nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod.
Il ricorso è pertanto inammissibile perché presentato avverso un provvedimento inoppugnabile secondo il principio di tassatività RAGIONE_SOCIALE impugnazioni. (Sez. 3, n. 325 del 05/04/2018 Cc., P.O. in proc. B e altro, Rv. 273371 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in v equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.