Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 904 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 904 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME NOMECOGNOME nato a Barrafranca, il 18/2/1957, avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al segmento di pena (un mese di reclusione ed euro 180 di multa) inflitta a titolo di aumento p continuazione interna al capo D, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
udito il difensore della parte civile, “RAGIONE_SOCIALE, avv. NOME COGNOME che ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato, e nota spese, delle ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha illustrato i motivi d insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste confermava le statuizioni affere alla accertata responsabilità per i fatti contestati, riformava la sentenza di primo gra quanto a misura della sanzione irrogata (un anno di reclusione ed euro 600 di multa, in luogo due anni di reclusione ed euro 600 di multa, per i fatti di cui ai capi A e D, av continuazione) per i reati di appropriazione indebita delle somme ricevute nella quali spedizioniere dalle società di importatori di merce da Paesi extra UE. Con la medesima sentenza la Corte territoriale negava l’accesso alla procedura sospensiva della messa alla pro confermando altresì l’entità della provvisionale riconosciuta alla parte civile costituita.
Ricorre l’imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivi della impugnazione g argomenti di seguito sinteticamente esposti, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.:
1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (artt. 157, comma 1, 420 bis, comma 598, 178, comma 1, lett. c, 179 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sulla dedotta nullit 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla ravvisata nullità della ci giudizio per l’udienza celebratasi in grado di appello, in quanto l’imputato era domiciliato in grado presso il precedente difensore, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di fu invece tentata (e compiuta solo per la copertura dei termini di giacenza) presso il domici residenza dell’imputato; alla prima udienza, il difensore nelle more nominato di fiducia, pres eccepiva solo il mancato rispetto dei termini liberi a comparire per l’udienza, il processo quindi differito alla successiva udienza di trattazione pubblica senza che il verbale o al (decreto di citazione per il giudizio di appello) fosse comunicato all’imputato non comparso.
1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (ar bis cod. pen. e 464 quater cod. proc. pen), avendo la Corte di merito confermato, c motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, la decisione del primo giudice di ri della richiesta di sospensione del processo, con messa alla prova, malinterpretando i presuppos normativi per l’accesso all’istituto deflattivo.
1.3. Violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 646 cod. pen riferimento all’art. 1782 del codice civile ed alla regola di giudizio che presiede alla val della prova, vizio esiziale di motivazione per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illo della stessa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in ordine alla dedotta c degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, difettando sia la c appropriativa del denaro consegnato a titolo di deposito irregolare dagli importatori, che la prova della intervenuta interversione nel possesso delle somme ricevute per il pagamento degl oneri doganali, sia infine della volontà di trarre profitto da tale condotta.
1.4. I medesimi vizi sono denunziati anche in riferimento alla irragionevole ed immotivata mi degli aumenti calcolati per continuazione (interna al capo D ed esterna, capo A) sulla pena ba per uno dei fatti contestati al capo D (unitariamente considerato dal giudice di primo grado
1.5. Tutti e tre i vizi della motivazione sono infine dedotti in maniera promiscua per cens l’entità della provvisionale liquidata in primo grado e confermata dalla Corte di appello.
Con memoria in data 16 novembre 2023, il difensore della costituita parte civile resistev tutte le avverse deduzioni e chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, in subor rigetto dello stesso, con la conferma delle statuizioni civili di merito e la condanna del ri alle spese di giudizio, delle quali chiedeva in udienza la liquidazione.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2023, il Collegio, sulle conclusioni delle parti in ep riportate, riservava la decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, consegue la inammissibilità d impugnazione.
La nullità processuale dedotta, sub specie di violazione e falsa applicazione della legge penale, con il primo motivo di ricorso (notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello domicilio di residenza anziché presso il domicilio eletto) non è stata eccepita dal difenso fiducia presente in udienza, che faceva rilevare solo il mancato rispetto del termine li comparire, così implicitamente riconoscendo la avvenuta notifica (ancorché presso domicili diverso da quello eletto) e nulla eccependo in proposito.
1.1. Orbene, pur volendo ritenere formalmente ammissibile il motivo (si deduce un vizio, violazione della legge penale -lett. b del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., eccentrico ri alla inosservanza processuale -lett. c del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.- rilevata, valutazione di inammissibilità Sez. 3, n. 7629, del 7/2/2023; Rv. 284152), ess manifestamente infondato in diritto. L’imputato era stato presente nel corso del giudizio di p grado e aveva proposto impugnazione avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio, dunque, versiamo certamente fuori dell’ambito della mancata conoscenza del processo. La notifica de decreto di citazione per l’udienza fissata per il giudizio di appello fu effettuata, come detto un domicilio diverso da quello eletto (dunque irritualmente), ma il difensore presente in udi nulla eccepì in proposito; anzi, rappresentando la tardività della notifica ammise implicitam che una notifica era pur sempre raggiunto il destinatario. Trattasi quindi di nullità d generale, ma a regime intermedio, in quanto la notifica irrituale è successiva alla conoscenza della pendenza del giudizio di appello (Sez. 2, n. 11632, del 9/1/2019, COGNOME, motivazione, pag. 7, sub 1.5.), così legittimando il successivo avviso al difensore di f presente in udienza (notiziato della qualità di domiciliatario ex lege). Deve pure rilevars difensore di fiducia, presente nel corso delle udienze di trattazione, ha attivamente partec alla successiva udienza (così testimoniando di una più che verosimile immanenza di un rapporto informativo costante tra l’imputato ed il suo difensore). Detta patologia, non fatta rilev corso del giudizio di appello, non può essere dedotta, secondo il chiaro disposto dell’art.
commi 2 e 3, cod. proc. pen., per la prima volta in questa sede (Sez. 4, n. 40066/2015, 264505; Sez. U. n. 119/2004, Rv. 229539; più recentemente, Sez. 2, n. 50389, del 27/9/2019, Rv. 277808; Sez. 2, n. 7855, del 22/1/2019, Hosni, n.m.; Sez. 5, n. 42049, del 26/6/2017; ultimo, Sez. 5, n. 27546 del 3/4/2023, Rv. 284810; conf. Sez. 3, 5716/2023).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoria attentamente argomentato la decisione di rigetto della richiesta di sospensione del processo c messa alla prova, valorizzando sul punto la biografia criminale dell’appellante le modalità condotta ed il danno provocato ai soggetti che si erano affidati alle competenze profession dello spedizioniere. L’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è infa subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazi inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognost insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla s dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal comme ulteriori reati (Così Sez. 6, n. 37346 del 14/9/2022, Rv. 283883).
Con il terzo motivo il ricorrente ha reiterato le doglianze già portate al giudice della r nel merito in ordine alla divisata sussistenza del fatto tipico (art. 646 cod. pen.: posse denaro “altrui”, appropriazione di tale denaro facendone cosa propria, finalità di profitto o per altri), sia sotto il profilo materiale, che per difetto dell’elemento psicologico. La argomentato, sul punto dedotto evidenziando la detenzione precaria delle somme di denaro, affidate allo spedizioniere con un preciso vincolo di mandato (il versamento delle impo doganali).
3.1. E’ opportuno preliminarmente definire gli elementi strutturali del delitto di appropri indebita, per come differenziatasi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, tale fattispecie dal c identitario del furto (la cui offensività rimase focalizzata sul momento della “sottraz possessore), per assumere prima le vesti del “furto improprio” (offensivo della propr disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese del 1810, quelle dell’abuse de confiance. Tale carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come n codice sardo-italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta a 417 del codice “COGNOME“: chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d’un terz una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l’o restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte ….
Ciò che caratterizzava l’appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del dir proprietà o di altro diritto reale, dall’offesa portata mediante l’abuso di un posses delittuosamente conseguito. Già da queste premesse traspare dunque con evidenza la ratio della incriminazione: consegue che il fatto non può definirsi tipico tutte le volte in cui il possesso è tale da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mobile o del den
“ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di una prestazione futura, poscia non eseguita (in questi precisi termini la dottrina coeva alla codificazione del 1930, che orientò in allora l del legislatore). Con il reato di appropriazione indebita il legislatore del 1930 ha quindi incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo il poss precario nella concreta fattispecie all’esame) della cosa mobile, dia alla stessa -nolente dominouna destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anc caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016, Rv. 266370; S 2, n. 25281 del 31/5/2016). Più in generale sul tema della “altruità” penalmente rilevante: 2, 27540/2009; mentre sul concetto di “altruità e vincolo di destinazione” occorre confront con l’arresto a Sez. unite, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250974; sul concetto di “altruità” strettamente civilistico si veda pure Sez. unite n. 1327/2005.
3.3. I motivi di ricorso che con tale argomentazione non si confrontano, replicando sul pun motivi di gravame, sono pertanto inammissibili (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970)
Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato -in forma promiscua- tutti e tre motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta). Così incorrendo deficit di specificità dei motivi. Difetta infatti della necessaria specificità richiesta da comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione
indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528; Sez. 2, n. 3181 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 de 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518). Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinaz con l’art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l’enunciaz perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, c dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, contraddittorietà o alla “manifesta” illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che van specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rie l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettib utile scrutinio; ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrap e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così da ultimo: Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, COGNOME ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alte ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione r priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile.
4.1. In ogni caso, deve pure rilevarsi che, a fronte della pronuncia di primo grado che a misurato la sanzione per i reati già contestati in continuazione sub D (la contestazione continuazione interna è precisa ed il primo giudice si limita a calibrare la sanzione unitar fatti contestati) in due anni e mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa, la Corte di ha calcolato (più dettagliatamente) la pena base per uno dei reati già avvinti dalla continuaz interna al capo D in un anno di reclusione ed euro 600 di multa, diminuendola poi di un terzi le generiche e calcolando aumenti molto misurati per le continuazioni (interna al capo D esterna con il capo A). Ne è risultata una sanzione complessiva finale ridotta della metà risp a quella irrogata in primo grado.
La sintetica motivazione che sorregge la misura assai modesta degli aumenti calcolati per i re satellite non presta il fianco a censure di legittimità. Sul punto si registra, come pure ri i motivi di ricorso, l’intervento delle Sezioni unite di questa Corte (n. 47127 del 24/6/202 hanno avuto modo di affermare che “l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi”, evidenziando in particolare che “un aumento per la continuazione d entità esigua esclude l’abuso del potere discrezionale”, mentre quando la pena “fissata aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipot
cumulo materiale dei reati, l’obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione”.
4.2. Il motivo di ricorso è pertanto anche manifestamente infondato del dedurre la circostan di fatto (la misura dell’aumento per continuazione).
Motivi del pari promiscui compongono le doglianze portate all’attenzione della Corte con quinto motivo di ricorso, svolto sul tema della misura della provvisionale riconosciuta dal giu del merito. La difesa reitera le generiche argomentazioni già spese sul punto con i motivi gravame nel merito.
5.1. Non resta che ribadire come la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 26988 Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento ch non definisce il processo sulla domanda risarcitoria.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di sostenute nel grado dalla costituita parte civile, RAGIONE_SOCIALE che si liquidano, come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto dell’impegno profuso nella tutela degli interessi patrimoniali della parte rappresentata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione dell spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.