Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9624 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 7 novembre 2017 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 157ss e 646 cod. pen. Da un lato, infatti, i giudici di appello affermano correttamente che
il delitto si consuma con l’interversione del possesso e, dall’altro, omettono però di considerare che già dal 30 aprile 2015 non si era provveduto al versamento del primo canone mensile (evento da cui conseguirebbe, per clausola risolutiva espressa, l’obbligo di restituzione del veicolo).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione di legge, eccependo la tardività della querela, presentata solo il 3 febbraio 2016.
3. Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi di impugnazione non sono stati dedotti in appello, né, per quanto consta, in sede di discussione, e risultano in ogni caso manifestamente infondati sulla base dei fatti come pacificamente delineati nelle due sentenze di merito.
La società di noleggio ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva contrattualmente prevista, intimando la restituzione immediata del veicolo, con lettera raccomandata ricevuta il 22 dicembre 2015 (p. 1). Il dies a quo, sia per il termine per proporre querela, sia per il computo della prescrizione, coincide dunque con la prima condotta consapevolmente appropriativa (individuata, sulla base del favor rei, nella mancata restituzione de veicolo, a partire dal giorno stesso in cui l’atto recettizio suddetto è stato ricevuto, attivando in tal modo l’obbligo restitutorio) e non può essere retrodatato sino all’iniziale omesso pagamento delle rate, inadempimento di mero rilievo civilistico.
La querela, secondo lo stesso ricorrente, è stata presentata il successivo 3 febbraio 2016, e quindi ampiamente entro il termine di cui all’art. 124 cod. pen.
La prescrizione, peraltro invocata in termini del tutto generici, sarebbe maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione (non contestati dal ricorrente), solo successivamente alla pronuncia di appello, il 22 giugno 2023.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La conseguente inidoneità del ricorso a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., le cause di non punibilità, quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i
profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il Consi liere estensore
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