Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10460 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10460 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a NOVARA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a NOVARA nel procedimento a carico di
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a NOVARA
avverso la sentenza in data 18/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l ‘ annullamento con rinvio della sentenza impugNOME;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti civili ricorrenti, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi e per la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza in data 20/09/2024 del Tribunale di Novara, ha assolto NOME COGNOME dal reato di appropriazione indebita a lei ascritto per essere il fatto non punibile ai sen si dell’art. 649 cod. pen.. Il Tribunale di Novara, invece, l’aveva condanNOME .
Deducono:
1.1. ‘ Erronea applicazione dell’art. 649 cod. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
Con il primo motivo le parti civili ricorrenti deducono che la Corte di appello sia incorsa in un duplice vizio, da un lato applicando erroneamente la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. e, dall’altro, travisando in modo manifesto il contenuto della sentenza di primo grado, della quale ha recepito formalmente le risultanze senza tuttavia coglierne il reale significato.
Sotto il profilo del travisamento del fatto, si evidenzia che il Tribunale di Novara aveva accertato -in forza di un apparato probatorio non contestato in sede di appello- che le somme giacenti sul conto corrente e sul deposito titoli non appartenessero alla sola COGNOME NOME, bensì anche alle sorelle dell’imputata, per effetto della successione apertasi alla morte del padre COGNOME NOME nel 1999 e della rinuncia all’eredità operata dalla madre in favore delle figlie. Tale circostanza era stata peraltro ammessa dalla stessa imputata nel corso dell’interrogatorio del 5 luglio 2018, acquisito agli atti del dibattimento. La difesa dell’imputata non aveva mai sollevato, nei motivi di appello, la questione dell’esclusiva proprietà del patrimonio in capo alla sola COGNOME NOME, sicché la Corte territoriale, pronunciandosi su una questione estranea al perimetro del gravame, ha travisato la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, attribuendole un significato opposto a quello effettivo.
Sotto il profilo della erronea applicazione dell’art. 649 cod. pen., si rileva che la questione della inapplicabilità di tale disposizione alla vicenda era già stata definita in sede cautelare: il Tribunale di Novara, con ordinanza del 17/04/2019, aveva annullato il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., ritenendo le sorelle persone offese in quanto avevano subito le conseguenze patrimoniali dell’ interversio possessionis e che, trattandosi di congiunti non conviventi, non ricorressero i presupposti per l’applicazione della speciale causa di non punibilità. Tale assetto, recepito nella sentenza di condanna di primo grado, non è stato validamente ribaltato dalla Corte d’Appello, che ha fondato la propria pronuncia su una premessa fattuale -l’esclusiva proprietà della COGNOME– smentita dalle risultanze processuali.
Le parti civili chiedono pertanto che la sentenza impugNOME sia annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con conferma di quelle già
pronunciate dal Tribunale di Novara e condanna alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
1.2. Violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 24, secondo comma, Cost. in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per omessa pronuncia sulle statuizioni civili.
Con il secondo motivo, formulato in via subordiNOME, le parti civili deducono che la Corte di appello, anche a voler ritenere corretta la declaratoria di non punibilità ex art. 649 cod. pen., abbia comunque violato l’art. 2043 cod. civ. e il diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost., omettendo del tutto di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria delle parti civili.
Si argomenta al riguardo che la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. opera esclusivamente sul piano della punibilità penale del fatto, lasciando intatta la rilevanza dello stesso quale illecito civile generatore di responsabilità aquiliana. La norma, nel prevedere che «non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo», presuppone necessariamente che il fatto di reato sia stato preventivamente accertato nella sua materialità e nella sua riferibilità soggettiva all’agente: ne discende che la formula assolutoria adottata -il fatto non è punibile- si distingue strutturalmente da quella del «fatto non sussiste» e implica il riconoscimento dell’illiceità della condotta, rilevante ai fini della responsabilità civile. La corte di appello, del resto, ha essa stessa accertato la sussistenza del fatto e la sua riferibilità all’imputata, pervenendo poi alla sola esclusione della punibilità. In tale quadro, l’omissione di qualsiasi statuizione in ordine alla pretesa risarcitoria delle parti civili integra una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito, tanto più grave in quanto la condanna civile era già stata pronunciata dal Tribunale di Novara sulla base di un accertamento fattuale identico a quello operato in grado di appello.
Le parti civili chiedono pertanto, in via subordiNOME, l’annullamento della sentenza con rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., affinché il giudice del rinvio si pronunci sulle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, nei termini di seguito specificati.
COGNOME NOME veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Novara per rispondere del reato di cui all’art. 646 cod. pen., per essersi appropriata, in qualità di cointestataria con la madre COGNOME NOME di un deposito titoli e di un conto corrente bancario, della complessiva somma di euro 73.615,84, prelevata mediante operazioni con carta bancomat e bonifici, in danno delle sorelle COGNOME NOME e COGNOME NOME, le cui quote ereditarie -asseritamente derivanti dalla successione del padre COGNOME NOME, deceduto nel 1999, e dalla
contestuale rinuncia all’eredità da parte della madre in favore delle figlie- erano rimaste indivise sul conto per comune accordo.
Con sentenza in data 20/09(2024, il Tribunale di Novara dichiarava la penale responsabilità dell’imputata e -per quello che qui interessa- la condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La Corte di appello di Torino, con la sentenza oggi impugNOME, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l’imputata per non essere il fatto punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen., ritenendo che il patrimonio oggetto di appropriazione fosse di esclusiva proprietà della sola COGNOME NOME.
Così sintetizzata la vicenda processuale, il primo motivo -con cui le parti civili lamentano il travisamento della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale di Novara e l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. pen.- è infondato.
La Corte di appello di Torino ha ricostruito il fatto rilevando che le somme oggetto di contestazione erano confluite su un conto corrente cointestato esclusivamente a COGNOME NOME e alla madre COGNOME NOME, senza che dagli atti emergesse alcun titolo giuridicamente idoneo -né negoziale, né successorio formalmente perfezionato- a fondare una quota di pertinenza delle sorelle su quel medesimo rapporto bancario.
Il fatto che in un diverso momento storico i beni ereditari del padre fossero rimasti temporaneamente indivisi non trasforma il saldo attivo di un conto corrente intestato ad altri soggetti in un bene comune alle eredi.
La titolarità delle somme giacenti su un conto corrente è determiNOME dall’intestazione del rapporto bancario, là dove i terzi, ancorché eventualmente titolari di future pretese creditorie di natura ereditaria, non acquistano per ciò solo la comproprietà delle somme ivi depositate.
Né, a tal fine, vale invocare l’ammissione resa dall’imputata nell’interrogatorio del 5 luglio 2018, in quanto tale dichiarazione poteva assumere rilevanza ai fini dell’accertamento di un accordo informale di gestione comune, ma non era sufficiente a smentire la conclusione, ancorata ai dati documentali del rapporto bancario, secondo cui la titolarità formale delle somme spettava alle cointestatarie del conto.
La Corte di appello ha dunque operato una valutazione delle risultanze processuali sorretta da motivazione congrua, ancorata alle risultanze probatorie e non superata dalle obiezioni difensive.
A ciò si aggiunga che la devoluzione dell’appello su motivi circoscritti non impedisce al giudice di secondo grado di esaminare d’ufficio la sussistenza di una causa di non punibilità siccome emergente dalla lettura del compendio probatorio ritualmente acquisito.
Il primo motivo è pertanto infondato e va rigettato.
Il secondo motivo d’impugnazione -con cui le parti civili lamentano la violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 24, secondo comma, Cost. per omessa pronuncia sulle statuizioni civili- è parimenti infondato.
Secondo i ricorrenti la pronuncia di non punibilità ai sensi dell’art. 649 cod. pen. lascia intatta la possibilità per il giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria.
Tale assunto, tuttavia, trova un ostacolo di ordine processuale che si ricava dalla lettura dell’art. 538 cod. proc. pen., il quale stabilisce che il giudice penale decide sulle restituzioni e sul risarcimento del danno «quando pronuncia sentenza di condanna». Il tenore letterale della norma è inequivoco nel senso di indicare quale presupposto della statuizione civile in sede penale la condanna dell’imputato.
Da ciò consegue che, ove manchi la condanna, viene meno il titolo processuale che abilita il giudice penale a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile.
Va dunque osservato che la sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. non è una sentenza di condanna , ma una pronuncia assolutoria, ancorché fondata non sulla negazione del fatto o dell’imputabilità, bensì sull’esistenza di una causa personale di esenzione dalla pena.
Per tale ragione e ssa si colloca fuori dallo schema dell’art. 538 cod. proc. pen. e -al contempo- è priva di una base normativa che consenta di estendere a tale ipotesi il potere del giudice penale di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.
A tale rilievo di carattere processuale si aggiunge un ulteriore argomento, che attiene all’efficacia della sentenza nel successivo giudizio civile.
L’art. 652 cod. proc. pen . stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno soltanto quando accerti che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. La sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. non rientra in nessuna di tali categorie, giacchè essa non esclude l ‘ insussistenza del fatto, non esclude che l’imputato lo abbia commesso, non afferma che la condotta fosse lecita. Si limita a constatare che, per ragioni di politica criminale legate al vincolo familiare, l’ordinamento rinuncia a punire chi ha commesso il fatto.
Ne consegue che tale sentenza non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto nel giudizio civile.
Da quanto esposto discende che l a Corte di appello di Torino, nell’astenersi da qualsiasi statuizione sulla domanda risarcitoria delle parti civili, ha fatto corretta applicazione dei principi che precedono.
I ricorrenti, d’altro canto, conservano la piena facoltà di azionare le proprie pretese risarcitorie dinanzi al giudice civile, il quale procederà ad un accertamento del fatto del tutto autonomo, non condizionato da alcun giudicato penale, potendo rivalutare liberamente tanto la titolarità delle somme quanto la riconducibilità della condotta all’imputata.
Anche il secondo motivo, pertanto, va rigettato e, con esso, il ricorso nella sua interezza.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/03/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME NOME COGNOME COGNOME