Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40311 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40311 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Il difensore di parte civili ha depositato conclusioni e nota spese
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
Motivi della dlecisione
NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Cort d’appello di Genova che il 07/06/2022 ha confermato la sentenza del tribunale c il 03/10/2020 l’ha condannata per appropriazione indebita.
Deduce la ricorrente:
vizio della motivazione con riferimento al giudizio di irrilevanza d questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all’artic cod.proc.pen laddove non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emess prima della sentenza, il provvedimento di sequestro conservativo
violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla dichiarazi di responsabilità. Contesta la valutazione delle prove poste a dell’affermazione di colpevolezza
violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all’applicazione disposto di cui all’articolo 165 codice penale considerato che era stato già e decreto di sequestro conservativo.
Il ricorso è inammissibile perché reitera doglianze già avanzate in se appello e correttamente respinte dalla Corte territoriale.
Con riguardo all’eccezione della legittimità costituzionale dell’a cod.prc.pen. non possono che richiamarsi la sentenza nella Corte costituzion numero 66 del 1997 e l’ordinanza numero 29 del 1999.
La giurisprudenza costituzionale ha infatti rilevato, in conformità alla preva interpretazione della Corte di cassazione, che le misure cautelari reali, p natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponib costituire situazione di pericolo, non richiedono la sussistenza di “gravi in colpevolezza” (sentenza n. 48 del 1994), sicché la loro adozione non esige que incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell’imputato, che pot rendere o far apparire condizioNOME il successivo giudizio di merito da parte stesso giudice, cosi da violare le garanzie che si collegano al principio del processo (sentenza n. 66 del 1997 e ordinanza n. 203 del 1998).
Con il secondo motivo la Buonaguida tende a sottoporre al giudizio di legittim aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del ma probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secon l’incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai pot:eri della cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,
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ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logicogiuridico con le quali la ricorrente non si confronta.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Non vi è, infatti, incompatibilità fra la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e il disposto sequestro conservativo perché diverse sono le finalità degli istituti. La finalità del sequestro conservativo è quella di impedire la disponibili non solo materiale, ma anche giuridica della cosa sottoposta a sequestro, rendendone inefficace l’eventuale alienazione. L’articolo 165 cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà in sede di applicazione del beneficio della sospensione condizionale, in presenza di una costituita parte civile, di subordinare il beneficio al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende nonché, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 2316,00 oltre accessori di legge
Roma 03/05/2023
NOME COGNOME
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