Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37117 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12892/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Letta la nota datata 30/6/2025 a firma del difensore dell’imputato con la quale, si Ł chiesta la riassegnazione del ricorso ad altra Sezione di questa Corte in relazione agli argomenti che determinerebbero il fondamento del motivo di ricorso inerente al trattamento sanzionatorio;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 19 dicembre 2023 del Tribunale di Ferrara con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di appropriazione indebita di tre vetrine frigo di cui all’art. 646 cod. pen., commesso in epoca antecedente e prossima al 22 febbraio 2020;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 646 cod. pen., con riguardo alla affermata responsabilità dell’imputato nonostante che vi fosse la possibilità che i beni di cui all’imputazione siano stati consegnati a soggetto diverso dal COGNOME e comunque non essendovi prova della sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo del reato de quo ;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con specifico riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 646 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta anche reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, ha esplicitato correttee logiche argomentazioni (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza) a fondamento dell’individuazione dell’odierno ricorrente quale responsabile dell’indebita appropriazione
delle tre vetrine frigo concesse in comodato alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui questi risultava socio unico e amministratore unico, da parte della ditta RAGIONE_SOCIALE;
che , inoltre, deve considerarsi come il medesimo motivo risulti anche estraneo al sindacato di legittimità nella parte in cui Ł volto a prefigurare una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità degli elementi di fatto posti dai giudici di merito a base del loro convincimento;
Considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato , pertanto, che non ricorre alcun elemento per non decidere in questa sede il ricorso e che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME