Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40147 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale sì deduce la violazione di l tardività della querela proposta, è meramente riproduttivo di profili di censura già appello e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendo gli stessi considerarsi soltanto apparenti, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di l relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di appropriazione contestato, è altresì privo di specificità poiché ripropone le stesse ragioni, puntualmen e ritenute infondate dal giudice del gravame a pagina 4 e, pertanto, non specifiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente