Appropriazione indebita: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di appropriazione indebita rappresenta una fattispecie delicata che richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro i quali un ricorso può essere considerato valido, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
Il caso e la condanna per appropriazione indebita
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 646 del codice penale, aggravato dall’abuso di relazioni d’ufficio. Dopo la conferma della responsabilità in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla forma e sulla sostanza delle doglianze presentate.
La specificità del ricorso per appropriazione indebita
Perché un ricorso sia accolto, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza di appello. La giurisprudenza richiede che il ricorrente individui con precisione i punti della decisione che ritiene errati, offrendo una critica logica e giuridica che vada oltre la semplice riproposizione delle tesi difensive già bocciate nei gradi precedenti.
Il rischio della reiterazione dei motivi
Nel caso in esame, la Corte ha osservato che il ricorso si risolveva in una “pedissequa reiterazione” degli argomenti dedotti in appello. Quando i motivi di ricorso sono identici a quelli già valutati e correttamente disattesi dai giudici di merito, essi vengono considerati “apparenti” e non specifici, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione evidenziando come il materiale probatorio fosse stato correttamente valutato nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano fornito una spiegazione logica e coerente circa la responsabilità dell’imputata per il reato di appropriazione indebita. Il ricorso presentato, omettendo di assolvere alla funzione di critica argomentata verso la sentenza della Corte d’Appello, è stato giudicato privo della specificità necessaria per l’accesso al vaglio di legittimità. La Cassazione ha dunque ribadito che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito in cui riaprire l’istruttoria, ma una verifica sulla correttezza giuridica e logica della decisione impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna per appropriazione indebita, ma anche pesanti conseguenze economiche per la ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha disposto la condanna al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo di fondamento giuridico. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la legge richiede una critica specifica e nuova verso la sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di tesi già respinte.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
In cosa consiste l’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio?
Si applica quando il reato è commesso approfittando della fiducia o del potere derivante da un incarico lavorativo o da una posizione di ufficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7110 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7110 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 646, 61 n. 11, cod. pen., 192, 533, comma 1, 546 lett. e) cod. proc. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata nelle quali i giudici di appello hanno correttamente valutato il materiale probatorio in forza del qual si è giunti all’affermazione di responsabilità dell’imputata), dovendosi gli stes considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026