Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2240 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2240 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Rossano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Rossano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
viste le conclusioni, con allegata nota spese, del difensore della parte civile NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 febbraio
2023 dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 110 e 646 cod. pen.
Ricorrono per cassazione i suddetti ricorrenti, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 646 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità, fondata sulle dichiarazioni della parte civile e della moglie, asseritamente implausibili, essendosi trascurato il dato istruttorio della obiettiva diversità del modello di Vespa posto in vendita rispetto a quello oggetto di imputazione.
2.2. Violazione degli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e carenza della motivazione, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME.
Le conclusioni scritte nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, trasmesse il 7 gennaio 2026, non risultano tempestive, avuto riguardo al termine di dieci giorni prima dell’udienza odierna previsto dall’art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. per il deposito di memorie delle parti.
Tale tardività esime il Collegio dall’esame del loro contenuto.
I ricorsi sono inammissibili.
4.1. Il primo motivo deduce censure non consentite, siccome dirette esclusivamente a sollecitare una nuova ponderazione del materiale istruttorio, preclusa nel giudizio di legittimità.
La Corte di appello, con motivazione congrua e pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha compiutamente vagliato l’affidabilità del contributo narrativo della parte civile, anche alla luce della documentazione a riscontro della sua versione, sottolineando la totale assenza di allegazioni difensive in merito alla presunta disponibilità in capo agli imputati di un altro, distinto ciclomotore (p. 4).
4.2. Il secondo motivo è generico, in quanto non si confronta con l’effettivo percorso argomentativo e, comunque, manifestamente infondato.
Il contributo concorsuale di NOME COGNOME è stato esplicitamente desunto dall’interversione del possesso conseguita alla mancata ottemperanza alle richieste di restituzione della res ; quello di NOME COGNOME dalla conseguente offerta in vendita sulla rete internet , nella consapevolezza di non poterne disporre.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile. Così deciso l’8 gennaio 2026 .
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME