Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24930 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la sussist dei presupposti del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. e la mancata valut dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, sono indeducibili perché f motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui afferma che, ai fin configurabilità del reato di appropriazione indebita, ciò che rileva è l’abuso della re fiduciaria da parte dell’imputata, la quale, profittando degli scarsi controlli da pa persona offesa, ha distratto dal conto corrente di quest’ultima cospicue somme di denaro, c la scusa di dover provvedere al pagamento del debito tributario rateizzato;
considerato che, le dichiarazioni della parte civile, COGNOME NOME, hanno trovato risco nella documentazione acquisita agli atti e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dall’i la quale confermava di essersi accollata la quota dovuta all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate a tito mora e di dover estinguere il debito, compensando con quanto dovutole dal cliente a titolo compenso professionale;
che, per queste ragioni, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltant apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione a pagina 36 esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giud di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pena consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, second l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissa pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in adere principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativ giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenu decisivi o rilevanti, tra i quali la gravità dei fatti contestati, desunta dall’entità distratte, e l’intensità del dolo;
preso atto che la memoria difensiva del 13 maggio 2024 è stata tardivamente depositata (in violazione del termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza, previsti dall’art. 611 c
pen. – Sez. IV, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040), con la conseguenza che non deve provvedersi sulla richiesta di liquidazione delle ulteriori spese processuali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid ‘nte