Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1525 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25384/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando di pena la sentenza di primo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME, confer condanna dello stesso in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dif fiducia, deducendo due motivi:
Oh . – violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità dell’imputato in adeguato quadro probatorio a suo carico ed in difetto di prova della sua responsabilit ragionevole dubbio;
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al difettando la prova dell’elemento psicologico.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte con entrambi i motivi, infatti, non si confrontano in alcun mo argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della cort la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo disattendere i medesimi motivi oggi riproposti, ha rilevato che il complessivo c istruttorio era tale da comprovare, in modo univoco, la responsabilità del COGNOME COGNOME ord di appropriazione indebita di una autovettura oggetto di noleggio.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Se del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lav Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzo 230634).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissi declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente