Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 del TRIB. della LIBERTA’ di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecie del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 202 n. 199 e, da ultimo, dall’ari. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifica dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, converti modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostitu procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza di riesam proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato per oltre € 22.000,00 pari alla indebitamente ricevuta a titolo di indennità per equa riparazione e spese legali in procedure liquidazione fittiziamente istruite dall’indagata, avvocato del Foro pugliese.
I fatti, inizialmente contestati come peculato, erano stati dal G.i.p. riqualificati in danni dello stato (per le somme indebitamente percepite per spese legali) e in appropriazion indebite (ai danni dei privati beneficiari delle liquidazioni degli indennizzi). Il Tribuna ulteriormente qualificato le appropriazioni con le aggravanti dell’abuso del rappo professionale e dell’entità rilevante del danno.
Con il ricorso si formula un unico motivo fondato sulla violazione di legge, in cui è inc il Tribunale ritenendo procedibile d’ufficio il reato contestato (646 c.p.) ancorché aggr dalla relazione d’opera e dall’entità del danno. Per l’importo di oltre € 15.000,00, il seque formulato in relazione ad appropriazione indebita le cui vittime non hanno presentato querel (o quanto meno non risulta l’abbiano presentata).
Da ciò, la necessità di riduzione del sequestro.
Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Infatti, il provvedimento del Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto perseguibil d’ufficio l’ipotesi contestata (a seguito di riqualificazione da parte del g.i.p. da pec appropriazione indebita) poiché doppiamente aggravata tanto dall’abuso di relazione professionale (art.q n.11 c.p.) quanto dalla particolare gravità del danno (art.64 n.7 c giacché in entrambi i casi trattasi di circostanze aggravanti comuni.
A prescindere,pertanto,da ogni questione inerente alla corretta qualificazione giuridica de fattispecie e delle relative circostanze (la cui sussistenza è contestata dalla difesa), c rileva è che non venga in ogni caso soddisfatta la condizione posta dall’art.649 -bis c.p., prevede la procedibilità d’ufficio per l’ipotesi dell’art.646, comma 2,c.p. o aggravata ex a n.11 c.p., “qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recid ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità”.
L’ultima parte della disposizione (che effettivamente disponeva la procedibilità d’ufficio an in caso di danno di particolare gravità) è stata infatti abrogata dall’art. 2 comma 1 lettera Ivo.10 ottobre 2022 n.150, a far tempo dal 30 dicembre 2022 ex art.6 d.I.31 ottobre 2022 n 162.
Né si può porre una questione di successione di regimi di perseguibilità del fatto nel tempo, sostenere che all’epoca dei fatti (o almeno di alcuni di essi) la procedibilità fosse d’uffici che dalla stessa ordinanza genetica (largamente trascritta nel provvedimento impugnato) si comprende che le condotte contestate si sono verificate fino al 13 gennaio 2023 (cioè in dat successiva a quella di abrogazione della clausola di cui si discute), di tal che logicamente presumersi che le sommarie informazioni testimoniali delle persone offese (COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME, menzionate nel testo, abbiano avuto luogo in epoca anco successiva. Se ne deve concludere, quindi che le persone offese abbiano avuto contezza del fatto – nel corso d
2023, e che da quell’epoca, giusto il mutato regime della procedibilità, avrebbero potu · COGNOME eventualmente presentare querela.
Il provvedimento impugnato e l’ordinanza genetica, basati su un erroneo assunto giuridico, vanno quindi congiuntamente annullati senza rinvio, limitatamente alla parte contestata dall difesa, relativa all’importo di C 15.701,34 di cui va disposta la restituzione all’avente diritt
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro in data 13/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari limitatamente all’importo di 15.701,34 di cui dispo restituzione all’avente diritto. Visto l’articolo 626 c.p.p. manda la Cancelleria comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Consigliere relatore COGNOME
Il Presidente