Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5860 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, a mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ch 9/3/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che il 6/2/2020 lo aveva riconosciut colpevole del reato di cui all’art.646 cod. pen., così riqualificando l’imputazione originaria ascrittagli (artt. 624 bis e 625 cod. pen.), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
1.1. GLYPH Con il primo motivo di impugnazione entrambi i ricorsi hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta l’improcedibilità dell’azione pe per difetto di querela, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la mera intestazione dell
1.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si è dedotto il vi motivazione con riferimento ad una parte dei beni oggetto di appropriazione indebita, quali i du televisori Autovox da 24 pollici.
1.3. GLYPH Con l’ultimo motivo di entrambi i ricorsi è stata dedotta la violazione di legge ed vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed riconoscimento della recidiva specifica e plurireiterata.
Il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parame dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestame infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’improcedibilità dell’azione penale difetto di querela, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, oltre che per la s aspecificità, atteso che non si confronta con le argomentazioni delle due sentenze di merito che trattandosi di cd. “doppia conforme”, si integrano a vicenda, laddove queste hanno evidenziato che la volontà di persecuzione del colpevole è stata espressa dalla persona offesa non solo con l’inequivoca intestazione dell’atto presentato come “denuncia querela”, ma anche con la ripetizione di tale espressione nel corpo dell’atto, accompagnandola con la richiesta di esser avvisato in caso di proroga indagini o richiesta di archiviazione.
3.2. GLYPH Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, invece, gli altri due motivi di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto di come dall dichiarazioni dell’acquirente di uno dei televisori sottratti alla persona offesa sia emerso c ricorrente abbia provveduto alla dismissione di una serie di arredi dell’albergo locatogl pertanto, evidentemente appropriandosi di quanto non restituito al proprietario, anche se non rinvenuto dalla P.G.
Nessun vizio logico o giuridico, infine, può ravvisarsi nella valutazione della Corte territor laddove questa si è conformata al principio di diritto secondo cui la concessione delle attenuan generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudi possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del dinie dell’attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elem positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – d 09/03/2016, COGNOME, Rv. 26646001). Analogamente, la sentenza impugnata, nel riconoscere la recidiva specifica e plurireiterata ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali riconosciuto nel reato oggetto di giudizio il sintomo di una maggiore pericolosità del ricorre
che, senza percepire l’effetto preventivo delle precedenti condanne, aveva arrecato un apprezzabile danno economico sfruttando il rapporto di fiducia con la persona offesa.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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