Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. ad Alcamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15/11/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8. D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibili del ricorso;
lette le conclusioni scritte a firma del patrono RAGIONE_SOCIALE parti civili, COGNOME NOME e COGNOME, corredate da nota spese;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per l’imputato
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Trapani che, in data 18/5/2022, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di appropriazione indebita in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore del costituite parti civili, con assegnazione di provvisionale.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 190,234, 603, comma 3, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di acquisire quale prova documentale uno scritto a fir COGNOME NOME in data 12/2/2014 con il quale lo stesso autorizzava l’imputato a trattener alla scadenza del deposito irregolare (luglio 2014) le somme dovute per la sua attivi professionale di avvocato in favore del COGNOME stesso, dei suoi familiari e RAGIONE_SOCIALE societ medesimi riconducibili nonché la consulenza grafologica a firma della dott.ssa COGNOME, attestante l’autografia della sottoscrizione del COGNOME. I giudici d’appello rigettavano, a la subordinata richiesta di espletamento di perizia al fine di verificare l’autenticit sottoscrizione e l’assenza di manipolazioni del documento. Secondo il difensore la mancata acquisizione del documento, di rilevanza decisiva, è sorretta da una motivazione illogica contraddittoria in quanto formula dubbi sulla data di formazione e sull’autenticità contenuto senza avere al riguardo interpellato la parte civile e senza disporre accertamen tecnici al riguardo al fine di rilevare eventuali contraffazioni. Parimenti illogica è l’affer in ordine all’anomalia costituita dalla mancata produzione del documento nel corso del giudizio di primo grado, trascurando che l’imputato è stato giudicato in assenza e in difetto istruttoria dibattimentale, avendo le parti consentito all’acquisizione degli atti inves sicché scelte difensive erronee e non condivise non possono pregiudicare l’accertamento della verità; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 42,43,646 cod Secondo il difensore nel caso a giudizio non risulta acclarato con la necessaria certezza s l’imputato ha agito al fine di procurarsi ingiusto profitto ovvero nella convinzione di recuperare i compensi dovutigli per l’attività professionale svolta a favore RAGIONE_SOCIALE pp.00. periodo compreso tra il 2011 e il 2016. Infatti, l’eccezione di compensazione per credi professionali è stata avanzata dal ricorrente sin dalla fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari e, s ritenuta infondata per difetto dei requisiti della certezza e liquidità del credito, sotto il penale la circostanza rileva ai fini dell’integrazione del dolo;
2.3 la violazione degli artt. 124, 157,158 cod.pen. e 531 cod.proc.pen. Secondo i difensore i giudici di merito hanno fornito una risposta erronea alla dedotta tardività d
querela, non essendo credibile che le pp.00. abbiano maturato la consapevolezza della condotta appropriativa dell’imputato soltanto allorché questi negava la restituzione del somme sebbene da circa due anni gestisse uti dominus le somme conferite in deposito irregolare, attesa la scadenza del relativo contratto nel luglio 2014 e le sollecitazio restituzione formulate negli anni 2015 e 2016. Segnala, inoltre, che nel capo di imputazion la data di consumazione del reato veniva indicata nel giorno 8/7/2016 rispetto al quale querela sporta il 14 ottobre seguente appare tardiva mentre l’indicazione del 15 luglio 201 effettuata dal primo giudice quale data di perfezionamento del reato, coincidente con l risposta del prevenuto che negava la restituzione, costituisce un’arbitraria modifi dell’incolpazione. Infatti il momento consumativo del delitto ex art. 646 cod.pen. no condizionato dalla conoscenza o consapevolezza della condotta da parte della p.o., come affermato dai giudici di merito, e doveva nella specie essere individuato non oltre l’anno 20 con la conseguenza che il reato risultava prescritto prima RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito e in ca di dubbio doveva trovare applicazione il principio del favor rei.
Con la memoria depositata in data 4 luglio 2024 l’AVV_NOTAIO ha insistito, a confutazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del P.G., sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni relative alla tard della querela e alla prescrizione del reato, asseritamente maturata in epoca antecedente la sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Con ordinanza resa a verbale, richiamata dalla sentenza impugnata (pag. 5), la Corte territoriale ha rigettat richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il documento conten l’autorizzazione del COGNOME al prevenuto a trattenere le somme residue, già oggetto d deposito irregolare, evidenziando che trattasi di prova già da tempo nella disponibilità ricorrente che ne aveva omesso la produzione in primo grado e, comunque, non indispensabile ai fini della decisione, avuto riguardo all’assenza di data certa e alle modali confezionamento che non offrono garanzie di autenticità.
La valutazione della Corte di merito non presta il fianco a censura. Deve, infatti, rile che la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod.proc.pen. è st tardivamente formulata in quanto non contenuta nell’atto di appello o, comunque, nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall’art. 585, comma 4, cod proc. pen., ma avanzata solo all’udienza di trattazione del 15/11/2023 (Sez. 2, n. 48010 de 30/10/2019, Rv. 277804 – 01;Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Rv. 261483 – 01). I giudici d’appello hanno, comunque, escluso l’indispensabilità ai fini del decidere dei documenti e dell attività ulteriori sollecitate, evidenziando l’assenza di data certa del documento autorizzat
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offerto dalla difesa e manifestando riserve sull’attendibilità contenutistica dello stesso all della mancata produzione nel precedente grado, nonostante l’asserita disponibilità dell stesso da parte del ricorrente fin dal febbraio 2014. Contrariamente a quanto assume il difensore, le valutazioni effettuate sul punto dalla Corte di merito, lungi dal costitu indebito sindacato RAGIONE_SOCIALE scelte difensive, costituiscono rilievi pertinenti alla genu rilevanza della prova giacché l’imputato, di professione avvocato, sentito nel corso de indagini preliminari, pur avendo reso ampie dichiarazioni in punto di eccezione d compensazione, illustrando i crediti vantati nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti civili, familiari e alle stesse riferibili, non faceva cenno alcuno all’asserita autorizzazione del Carus trattenimento RAGIONE_SOCIALE somme residue detenute a titolo di deposito irregolare per conto de depositanti (pag. 5 e segg. sentenza Trib.)
Il secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del dolo sul presupposto che non risulti acquisita prova certa in ordine al fine di profitto, alla luce dell’ecc compensazione formulata dal prevenuto, è preclusa dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, destituita di pregio. Il Tribunale ha argomentato sul punto a pag. 13, evidenziando come l’assenza di certezza e l’illiquidità dei crediti professionali dell’imputato, lu contrastare il coefficiente psichico della fattispecie, lo conciami, dovendo parametrars coscienza e volontà del fatto illecito alle peculiari e specifiche competenze del prevenuto materia.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere integrato il reato di appropriaz indebita in fattispecie similari giacché non opera il principio della compensazione con cred preesistente allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili (Sez. 2, 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257317 – 01; n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278833 – 01; n. 27884 del 01/06/2022, Rv. 283632 – 01).
Il terzo motivo reitera rilievi che i giudici di merito hanno correttamente valut disatteso con ampia e persuasiva motivazione. Quanto all’epoca di consumazione del reato a giudizio, la Corte di merito (pag. 3/4) ha ben chiarito le ragioni che contrastano la difensiva che vorrebbe anticipare il perfezionamento dell’illecito all’epoca di scadenza contratto di deposito irregolare, ovvero a luglio 2014. Ai condivisibili argomenti spesi giudici territoriali deve aggiungersi che lo stesso imputato, nelle dichiarazioni integralm richiamate dal primo giudice, ha sostenuto (pag. 7) che, dopo la scadenza contrattuale, le parti civili “mi hanno manifestato, se non ricordo male a mezzo telefono, che era lor intenzione continuare con questa modalità perché gli veniva comodo e così avvenne”.
Pertanto, alla luce di siffatte affermazioni risulta radicalmente smentito il presuppost fatto cui la difesa ancora la retrodatazione della consumazione.
Quanto all’esatta individuazione dell’interversio possessionis, l’argomento che valorizza l’indicazione contenuta in imputazione, la quale fa riferimento alla data della richie restituzione RAGIONE_SOCIALE somme effettuata dalle pp.cc ., è giuridicamente inesatto, dovendo invece ritenersi, come ampiamente esposto dal primo giudice a pag. 14, che l’esteriorizzazione dell’animus domini sia avvenuta con la lettera raccomandata datata 15/7/2016, spedita il giorno successivo, nella quale l’imputato ricusava la richiesta di restituzione degli im detenuti in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE pp.00.
3.1 Questa Corte ha reiteratamente precisato che il delitto di appropriazione indebita reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tene questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della dat consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715 – 01; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261731 – 01; Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, Rv. 279225 – 01).
In una risalente ma sempre attuale pronunzia di legittimità si è chiarito, in fattis analoga, che la inutile scadenza del termine di adempimento di una obbligazione civilistic che imponga la restituzione di una cosa altrui non determina né prova, di per sé, consumazione del reato di appropriazione indebita; perché ciò avvenga è necessario che, in base a concludenti circostanze di fatto (che possono anche essere diverse dal dare alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo del suo precedente e legittimo possesso, e posson consistere anche nel rifiuto ingiustificato della restituzione), sia rivelato il intenzionale (caratterizzante l’elemento soggettivo del reato) della omessa restituzione, senso che in quest’ultima coincida, in uno con l’elemento materiale del reato (intrinsecamente inerente alla protrazione non più giustificata del possesso nella persona dell’agente),anc l’elemento soggettivo, inerente alla volontà di invertire il titolo del possesso mede appropriandosi della cosa al fine di trarne ingiusto profitto (Sez. 2, n. 6872 del 02/02/1 Rv. 122116 – 01).
3.2 Pertanto, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, deve reputars tempestiva la querela proposta il 14/10/2016, dovendo farsi decorrere il termine per presentazione dal 20/7/2016, data in cui le parti civili ricevettero la lettera dell’imputa la quale veniva loro rifiutata la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme richieste, sostanziandosi in momento la consapevolezza del reato in loro danno. Deve, inoltre, escludersi che alla data RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito fosse maturato il termine massimo prescrizionale, pari ad anni sett e mesi sei, aumentato RAGIONE_SOCIALE sospensioni ammontanti a giorni 144.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, attesa la manifesta infondatezza dell censure proposte, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni art. 616 cod.proc.pen. La mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità impedisce infatti, la rilevazione della causa estintiva della prescrizione maturata in epoca successiva sentenza d’appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.,Rv. 217266- 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 – 01).
All’imputato fanno carico le spese di rappresentanza e difesa sostenute nell’odierno grado dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi eur 4.050,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024
La Consigliera estensore
La Presidente