Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5877 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRACCIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8 novembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 30-1-2019 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. cod.pen..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 124 cod.pen. quanto ritenuta tempestività della querela formalizzata il 21 ottobre del 2015 a fronte di una prec conoscenza dei fatti il precedente 5 luglio dello stesso anno, quando l’imputato aveva manifestato la volontà di non restituire il bene, irrilevante essendo la successiva messa in mora – violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione della sospensione
condizionale della pena;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle pene sostitutive.
CONSIDERATO. IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono valutazione dell’esistenza del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732 – 01).
E nel caso in esame, con valutazione ancorata proprio a detta regola, il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la querela sporta ad ottobre del 2015 a fronte di una messa in mora dell’imputato operata a settembre senza che potesse valere come decisivo il differente momento di consumazione dei fatti coincidente con la risoluzione del contratto di luglio dello stesso an difatti al proposito si è affermato come in tema di appropriazione indebita, se la detenzione d bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all’ cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volont di detenere il bene “uti dominus”, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che g viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016 Rv. 26707 – 01). Anche sotto tale profilo pertanto la doglianza esposta con il primo motivo è reiterativ manifestamente infondata.
2.Le rimanenti doglianze appaiono puramente reiterative posto che, con le precise osservazioni svolte alla pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha spiegat le ragioni sulla base delle quali ritenere il ricorrente non meritevole dei benefici richiesti, f riferimento sia alla negativa personalità che alla gravità del danno valutati senza alcuna illogi ovvero violazione di legge stante che corretto appare il giudizio ancorato agli elementi indic dall’art. 133 cod.pen. al fine della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per concedere sia la sospensione condizionale che le pene sostitutive.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 gennaio 2024
‘L CONSI EST.