Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39746 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sassari DATA_NASCITA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, parti civili nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nata a Furtei il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte e nota RAGIONE_SOCIALE spese;
AVV_NOTAIO, anche in sostituzione degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata nell’interesse degli imputati;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa 1’11 febbraio 2020, che aveva assolto gli imputati dal reato di appropriazione indebita loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto non sussiste.
Secondo l’imputazione, COGNOME NOME e COGNOME NOME si sarebbero appropriati di tre assegni per un importo complessivo di euro 76.000,00 emessi dalla persona offesa COGNOME NOME e dei quali gli imputati avevano il possesso a titolo di garanzia dell’eventuale restituzione RAGIONE_SOCIALE somme da essi versate come anticipazione del corrispettivo del prezzo di acquisto di un immobile riconducibile al COGNOME; titoli che gli imputati, secondo l’accusa, non avevano restituito nonostante la loro sostituzione con altri titoli.
Il Tribunale e la Corte di appello non avevano ritenuto provata l’ipotesi accusatoria sostenendo, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, la mancanza di prova certa che gli imputati si fossero illegittimamente appropriati degli assegni, al contrario ritenendo che essi li avessero posti all’incasso sulla base di accordi intervenuti lungo la complessa trattativa con il COGNOME inerente alla vendita di un immobile di sua proprietà.
Ricorre per cassazione, ai soli effetti civili, la parte civile NOME COGNOME, i proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
Deduce, con unico ricorso ed unico motivo, vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità degli imputati per il reato loro in concorso ascritto.
La Corte di appello avrebbe basato la decisione su una acritica valutazione della testimonianza del dottor COGNOME, commercialista degli imputati, il quale aveva riferito del verificarsi di una riunione tra le parti nella quale era stato concordato che oltre agli assegni consegnati dal COGNOME alla COGNOME e al COGNOME, la parte civile dovesse consegnare altri due assegni che servivano a ristorare gli imputati per le ulteriori spese che si erano rese necessarie per l’acquisto dell’immobile valutato in oltre un milione di euro.
La sentenza, pur riconoscendo che le critiche della parte civile alla ricostruzione del Tribunale non fossero peregrine, non aveva portato a logiche conseguenze tale
-r ragionamento, in particolare per quanto attinente alla mancanza di un accordo scritto tra le parti nel senso indicato dal teste COGNOME, alla esistenza di una perizia i atti dalla quale non emergeva la necessità che gli acquirenti effettuassero ulteriori spese sull’immobile, alla esistenza di sms confermativi della tesi della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
1.Deve osservarsi, preliminarmente, che gli imputati sono stati assolti in entrambi i gradi di giudizio con motivazione conforme.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso – come nell’ipotesi speculare ma opposta di doppia conforme sentenza di condanna – le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2″, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, COGNOME ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, NOME, rv. 252615).
Fatta questa premessa di ordine generale, occorre precisare, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la motivazione RAGIONE_SOCIALE due sentenze assolutorie non risulta fondata su una apodittica valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, ma su una ragionata e coordinata analisi RAGIONE_SOCIALE stesse.
In particolare, la deposizione del teste COGNOME – il quale aveva riferito di una riunione tra le parti nella quale era stato concordato che oltre agli assegni consegnati dal COGNOME alla COGNOME e al COGNOME, la parte civile dovesse consegnare altri due assegni che servivano a ristorare gli imputati per le ulteriori spese che si erano rese necessarie per l’acquisto dell’immobile valutato in oltre un milione di euro – era stata ritenuta attendibile in quanto riscontrata sia dalla fattura emessa da una società riconducibile agli imputati in ordine ai lavori effettuati, sia dall contraddizioni tra le versioni offerte dal COGNOME nelle varie occasioni dichiarative in uno alla mancanza di giustificazione circa la dazione di due assegni agli imputati per l’importo di euro 90.000,00 che andavano a sommarsi a quanto già ricevuto in acconto, sia per il fatto che dai messaggi intercorsi tra le parti fino a poco tempo prima della data dell’incasso degli assegni ad opera degli imputati, il COGNOME non aveva contestato la sussistenza del credito in favore degli imputati e la legittimità
della loro intenzione di porre all’incasso, i titoli ottenuti (cfr.,, in particol sentenza di primo grado fgg. 12-16, richiamata da quella di appello).
Ne consegue che le diverse argomentazioni della parte civile ricorrente – il COGNOME in proprio e nella qualità – ineriscono al merito del giudizio e ad una improponibile nuova valutazione di elementi di fatto (quali la mancanza di un accordo scritto tra le parti) che sono state valutate dai giudici di merito con congrua e ragionevole motivazione, che ha tenuto conto di circostanze di fatto decisive RAGIONE_SOCIALE quali il ricorso non fa menzione, dimostrando anche la sua genericità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, in proprio e nella qualità, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.09.2023.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH