Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43343 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43343 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 4979/21 in data 04/07/2022 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva in data 26/04/2023;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 29/04/2021 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen. Nella fattispecie non si è verificata alcuna lesione del diritto di proprietà della persona offesa, essendo risultata pacificamente la volontà di quest’ultima di acquistare il mezzo per consentire al NOME, anche dopo l’interruzione della loro convivenza, di continuare a svolgere la sua attività lavorativa.
Secondo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 194 cod. proc. pen. ed inattendibilità del teste NOME COGNOME in relazione alle riscontrate contraddizioni emerse dalla sua versione.
Terzo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Il NOME ha sempre utilizzato il furgone per poter svolgere la propria attività lavorativa contribuendo al pagamento dello stesso, salvo le ultime rate, come emerso dalla deposizione testimoniale della sorella.
Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 163 e ss. cod. pen. non essendo emerso alcun elemento che potesse far ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato, anche alla luce della totale assenza di dolo e della particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
V’è agli atti rituale atto di querela sporto dalla persona offesa.
Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per identità di vizio.
I due predetti motivi tendono, infatti, a sottoporre al giudizio di legittimit aspetti attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione compendio probatorio,
proponendo censure in fatto che sono riservate alla competenza esclusiva del giudice di merito.
Invero, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n.4842 del 02/12/2003, dep. 2004, NOME, Rv. 229369).
Nel caso che occupa, le due conformi sentenze di merito hanno correttamente qualificato la condotta dell’imputato, ascrivendo l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 646 cod. pen., sulla base delle logiche e coerenti dichiarazioni della persona offesa e dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME, madre della persona offesa, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente amico e sorella dell’imputato, che risultano ulteriormente riscontrate dalla documentazione versata in atti.
Le censure proposte, inoltre, risultano pedissequamente ripetitive del corrispondente motivo di appello e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata ed i criteri valutativi in essa contenuti. Il giudice di merito infatti, con argomentazioni logiche, persuasive e prive di contraddizioni ha diffusamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
Peraltro, costituisce principio giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 433 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
Fermo quanto precede, le censure relative all’attendibilità della persona offesa sono state già ampiamente vagliate e disattese da parte delle due conformi sentenze di merito, che hanno ritenuto, con motivazione del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici, pienamente credibili le dichiarazioni della persona offesa in presenza di molteplici riscontri.
Del tutto generico è il terzo motivo con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., è generico e tende ad introdurre nel giudizio di legittimità una valutazione delle risultanze dibattimentali che è stata già vagliata
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dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di non concedere il beneficio sulla base dell’estensione temporale della condotta appropriativa, dimostrativa altresì dell’intensità del dolo.
Inoltre, la circostanza che l’imputato utilizzasse il veicolo oggetto di appropriazione allo scopo di svolgere la propria attività lavorativa è assolutamente nconferente, poiché, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sul tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della circostanza concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno e del pericolo.
Il quarto motivo, diretto a censurare la scelta di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, è aspecifico, in quanto non introduce alcun elemento utile a resistere alla valutazione prognostica di ricaduta nel reato effettuata dalla Corte d’appello.
Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/09/2023
Il Consigliere Estensore Il Presidente