Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40466 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 12/5/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, corredate da nota spese, rassegnate dal patrono della parte civile NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1 L’assenza o mera apparenza della motivazione e comunque la contraddittorietà della stessa per essersi il giudice d’appello limitato a confermare la scarna motivazione del primo giudice senza illustrare l’iter logico posto a fondamento della decisione e indicare gli elementi probatori a tal fine apprezzati. Secondo il difensore la sentenza impugnata è contraddittoria laddove, dopo aver apparentemente escluso la configurabilità nel caso esaminato di un noleggio con patto di riscatto in relazione all’autoveicolo Iveco Magirus in contestazione, assume che pacificamente l’assetto contrattuale voluto dalle parti fosse inteso al trasferimento del bene;
2.2 la violazione dell’art. 646 cod.pen. per difetto della condotta tipica del reato contestato dal momento che, alla luce delle previsioni contrattuali relative ad un noleggio con patto di riscatto, l’imputato era stato immesso nella disponibilità del bene ai fini dell’acquisto di talché l’inadempimento dell’obbligo di restituzione non si presta a configurare il delitto ascritto potendo al più essere causa di eventuale responsabilità civile del ricorrente, come si desume anche dalle conclusioni rassegnate dalla società proprietaria in sede di ricorso ex art. 702 cod.proc.civ. Evidenzia, inoltre, il difensore che, diversamente, ogni omessa restituzione di beni in violazione di pattuizioni negoziali integrerebbe la fattispecie di reato, in contrasto con lo spirito della norma che limita la rilevanza penale alle condotte di violazione dell’obbligo di destinazione di beni altrui ovvero di inadempimento degli obblighi riconducibili alla figura del mandato mentre la dottrina esclude la ravvisabilità dell’illecito nelle ipotesi di ritenzione precaria volta a garantire un diritto di credito, come avvenuto nel caso di specie;
2.3 la violazione dell’art. 646 cod.pen. con riferimento all’elemento psicologico del reato, non essendo stata acquisita nella specie la concreta prova dell’interversione del possesso. Al riguardo il difensore sostiene che il COGNOME era legittimamente convinto di aver acquistato il bene e ha tenuto un contegno sorretto da buona fede, ritenendo di agire in conformità agli accordi contrattuali. Il difetto di dolo è inoltre provato, oltre che dalla riconsegna del mezzo, dall’avvenuta costituzione del ricorrente nel giudizio civile promosso ex art. 702 cod.proc.civ. dalla società proprietaria del bene;
2.4 la violazione dell’art. 533 cod.proc.pen. per essere stata affermata la responsabilità dell’imputato senza l’osservanza del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, svalutando le prove documentali fornite a supporto dell’innocenza del ricorrente e in presenza di una plausibile spiegazione alternativa dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivi reiterativi e manifestamente infondati.
1.1 Il primo motivo che denunzia l’inesistenza o mera apparenza della motivazione è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, seppur in termini sintetici, fornito risposta al gravame difensivo, smentendo la rilevanza meramente civilistica dell’inadempimento del ricorrente e ritenendo insussistenti i presupposti per una ritenzione precaria del bene in ragione degli asseriti vizi del mezzo, mai contestati alla società proprietaria, e delle spese sostenute per ripristinarne la funzionalità. Né appare rilevabile alcuna contraddittorietà motivazionale nelle affermazioni dei giudici d’appello relative alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti quale vendita con patto di riservato dominio piuttosto che una vendita simulata, alla luce delle pattuizioni negoziali.
Il secondo e terzo motivo che revocano in dubbio la ravvisabilità nella specie degli elementi costitutivi del delitto ex art. 646 cod.pen. possono essere congiuntamente esaminati con esiti di manifesta infondatezza. Questa Corte con indirizzo consolidato e costante ha affermato il principio secondo cui, nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento del prezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose locate o acquistate, delle quali non possono disporre “uti dominus”, senza una illecita inversione del titolo del possesso e la conseguente responsabilità per il reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 5809 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258265 – 01; nello stesso senso già Sez. 2, n. 524 del 06/03/1970, COGNOME, Rv. 115551 – 01; Sez. 2, n. 362 del 20/02/1967, COGNOME, Rv. 105424 – 01 e, più recentemente, Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022, COGNOME, Rv. 283845 – 01 per cui in caso di stipulazione di un contratto di vendita con riserva di proprietà integra il reato di appropriazione indebita la condotta del compratore che, prima di aver pagato interamente il prezzo pattuito, alieni la merce acquistata o compia sulla stessa atti che si pongano oggettivamente in contrasto con il riservato diritto di proprietà del venditore o, comunque, si comporti in modo tale da far presumere la volontà di tenere la cosa come propria, nonostante il mancato adempimento dell’obbligazione di versare il prezzo pattuito) .
Nella specie, secondo quanto riferito dalla parte civile COGNOME NOME (pag. 3 sentenza Trib.), l’imputato aveva provveduto in prossimità della scadenza contrattuale del 30 giugno 2021 al pagamento di uno solo dei ratei mensili dovuti, rilasciando due ulteriori titoli di
pagamento posticipati e omettendo di adempiere alle reiterate richieste di restituzione del mezzo, rendendosi, infine, irreperibile, per tal via palesando la determinazione di trattenere il bene uti dominus .
2.1 Quanto al dolo, secondo il difensore insussistente per avere l’imputato agito nella convinzione che la mancata restituzione fosse conforme agli accordi contrattuali, osserva il Collegio che la tesi difensiva, peraltro mai accreditata dall’interessato che non risulta abbia reso l’esame, fa leva sulla pretesa errata interpretazione del contratto che legava la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal ricorrente, alla RAGIONE_SOCIALE ma è del tutto priva di elementi a supporto e, anzi, è contraddetta dall’alternativa e incompatibile deduzione, ampiamente illustrata nell’atto d’appello, secondo cui il mezzo sarebbe stato ritenuto a fronte delle spese sostenute per la sua riparazione. A detto proposito la Corte territoriale ha evidenziato che non risulta provata alcuna contestazione circa la funzionalità del mezzo e, in ogni caso, per costante giurisprudenza il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui ha efficacia scriminante solo se il credito che si intende tutelare è liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 46670 del 20/09/2019, COGNOME, Rv. 277596 – 01; Sez. 2, n. 6080 del 09/01/2009, Rv. 243280 01), condizione nella specie non ravvisabile. Pertanto nel caso a giudizio, alla luce delle complessive modalità del fatto, della parzialità dei pagamenti, dell’inottemperanza alle richieste di restituzione in assenza di formali contestazioni, della conclusiva sottrazione ai tentativi d’interlocuzione della società proprietaria, costretta al ricorso d’urgenza per ottenere il sequestro giudiziario del bene, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto l’ interversio possessionis sostenuta dal coefficiente psicologico indispensabile all’integrazione del reato.
3.Il quarto motivo che lamenta la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è manifestamente infondato. Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità l’introduzione nel disposo dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 01). Si è, inoltre, chiarito che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non
meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. come da dispositivo.
Non può farsi luogo alla liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile, il cui patrono ha rassegnato conclusioni scritte senza alcuno sviluppo argomentativo a sostegno delle proprie ragioni. Infatti, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione ( Sez. 2, n.24619 del 2/7/2020, Puma, Rv. 279551 – 02; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 – 03; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME