Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MAURIZIO CANAVESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto che l’ordinanza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria tempestivamente inviata per l’udienza odierna in data 04/01/2023.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame dei provvedimenti reali, ha confermato il provvedimento del G.i.p. di Ivrea del 25/05/2023 che aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza disposto dal Pubblico ministero con decreto del 22/05/2023 in relazione all’imputazione provvisoria di cui agli artt. 81, 646, 61 n. 5, cod. pen. nei confronti della COGNOME.
La COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. GLYPH Violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen.; è erroneo il richiamo effettuato dal Tribunale alla destinazione di scopo, in relazione all’uso personale del denaro asseritamente effettuato dalla ricorrente; la destinazione di scopo non è stata in alcun modo violata, atteso che le somme sono state effettivamente destinate ad attività di investimento, in assenza di qualsiasi chiusura del conto corrente o estinzione degli investimenti effettuati; né si poteva ritenere ricorrente una interversione del possesso, atteso che era presente in atti la distinta contabile della banca sottoscritta dal COGNOME e non dall’indagata COGNOME.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussunnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.” (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, COGNOME, Rv. 278152-01), correlata
all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Difatti, è stato evidenziato l’insieme degli elementi concreti che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in imputazione provvisoria, evidenziando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921-01).
In tal senso, occorre rilevare come sia stata compiutamente valutata la documentazione offerta a sostegno della tesi della ricorrente, volta ad escludere una interversione del possesso, e sia stata esplicitata la portata della condotta, le diverse azioni riferibili alla COGNOME in considerazione non solo del vincolo di destinazione imposto alle somme di denaro, non rispettato in considerazione degli elementi acquisiti e delle s.i.t. rese anche dal promoter finanziario al quale si era rivolta, oltre che tenuto conto dell’abuso del potere alla stessa conferito con la procura speciale.
Il Tribunale ha ampiamente argomentato, con corretto ragionamento indiziario, riscontrato da una pluralità di significativi elementi. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a proporre una propria versione alternativa, in assenza di reali allegazioni. In tal senso non solo è stato correttamente applicato il principio di diritto, evocato con adeguato richiamo ai principi sul punto enucleati da questa Corte in tema di violazione della destinazione di scopo, ma è stata anche adeguatamente riscontrata la possibilità di giungere ad una effettiva appropriazione indebita con interversione del possesso anche in relazione ad una mera procura generale. Questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto
aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga “Li/tra vires” delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall’espletamento di un mandato ( Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, COGNOME, Rv. 283280-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 Gennaio 2024.