Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40340 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto:
dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 11 dicembre 2020, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale promossa nei
confronti dell’imputato, per il reato di appropriazione indebita, per tardività della querela.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile deducendo, con unico motivo, violazione di legge, nella parte in cui la sentenza ha rilevato la tardività della querela, atteso che al momento del fatto (nell’anno 2017) il contestato delitto di appropriazione indebita era procedibile d’ufficio, essendo contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.; anche considerando la disciplina introdotta dall’art. 12 del d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36 al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa la querela (presentata il 6 marzo 2018) era già presente agli atti.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. :16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, a fronte della decisione d’appello la quale, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato come nella specie l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282121 – 01).
La doglianza articolata dalla ricorrente società è fondata, poiché al momento della commissione del fatto (risalente all’anno 2017) il reato di appropriazione indebita era procedibile d’ufficio (essendo stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.) e la sopravvenuta modifica legislativa (art. 10 d. Igs. 10 aprile 2018 n. 36) non ha influito sulla procedibilità in concreto poiché al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’atto di querela era già presente negli atti del processo (come risulta da la stessa sentenza impugnata che indica la presentazione avvenuta il 6 marzo 2018), a nulla rilevando l’eventuale tardività della querela esistente rispetto al momento di commissione del reato (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 – 0).
All’accoglimento del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. (trattandosi di impugnazione ai soli effetti civili) l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 7/6/2023