Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’8 giugno 202 confermava la sentenza di primo grado che NOME ritenuto COGNOME NOME NOME del reato di appropriazione indebita “perché, quale leg rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, abusando della sua relazio prestazione d’opera con la società RAGIONE_SOCIALEsi appropriava di gr. 234 oro puro di proprietà della sopra menzionata società, di cui NOME il poss perché residuali dal conto lavorazione consegNOMEgli..”.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputa lamentando che la Corte di appello non NOME considerato che durante il process di primo grado era stato dimostrato sia documentalmente che mediante prova testimoniale che COGNOMECOGNOME legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, er consapevole che COGNOME utilizzava l’oro di RAGIONE_SOCIALE anche per altre lavorazio ed era per questo che al momento della richiesta di restituzione NOME NOME NOME NOME disponibilità del metallo; vi era un accordo verbale tra le parti da quello sottoscritto tra le due società.
1.2 II difensore eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen stessa Corte di appello NOME affermato che COGNOME non era tenuto a restitu l’oro, ma avrebbe potuto restituire il suo equivalente in denaro, per c significava che COGNOME poteva legittimamente disporre dell’oro consegNOME, quindi mancava il requisito del compimento da parte del possessore di a corrispondenti a poteri superiori rispetto a quelli riconosciuti, con l’inten convertire il possesso in proprietà; sostenere che oro e denaro er perfettamente fungibili significava riconoscere che il metallo in giacenza non in conto lavorazione, ma in prestito d’uso, e che pertanto COGNOME pot legittimamente disporne e decidere -al momento della cessazione del rapporto co Arero- di corrispondere semplicemente l’equivalente in denaro (la cui mancat corresponsione era riconducibile ad un mero inadempimento civilistico).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di ric per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffici e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicit contraddittorietà della motivazione non richiamino in maniera specifica gli att quali viene tratta una tale conclusione; nel caso in esame, il ricorrente so l’esistenza di un accordo verbale tra le parti, contrario a quello stipu
iscritto, in forza di prove documentali e testimoniali, senza però indicare siano tal prove, rendendo quindi impossibile il controllo in sede di legittimit
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha richiamat l’accordo sottoscritto tra le due società, in base al quale NOME si impeg garantire ad NOME una giacenza fissa di 5 Kg di oro, in cambio di pr vantaggiosi sia per le lavorazioni che per la produzione di modelli; NOME NOME NOME restituire l’oro avanzato dalle lavorazioni, o comunque l’equivale in denaro in caso di cessazione dei rapporti tra le due società; la consegna d era quindi avvenuta in conto lavorazione, e non in prestito d’uso, non ess stata ritenuta dimostrata l’esistenza di un accordo verbale (contrari pattuizioni scritte) che prevedesse tale possibilità per NOMENOME
Pertanto, se la società del ricorrente ha utilizzato l’oro per lavorazioni di quella commissionate da NOME, ha mutato il vincolo di destinazione impresso metallo al momento del suo conferimento, destinandolo a scopi differenti da quel predeterminati nel contratto; poiché il reato di appropriazione indebita è un d istantaneo si considera consumato nel momento in cui si verifica l’inversione titolo del possesso, la consumazione è avvenuta nel momento in cui l’imputa come da egli stesso sostenuto, ha utilizzato l’oro per altre lavorazioni; d irrilevante, pertanto, è che in base all’accordo contrattuale fosse ammessa a la restituzione di una somma equivalente, stante la già avvenuta consumazio del reato.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi de 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricors parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spe del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dell somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione d decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 15/02/2024