Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6587 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 61, n. 1, co rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce la violazione della legge pena ragione della mancata riqualificazione del fatto in appropriazione indebita ed alla man concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE attenuanti gener inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il gi di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 d 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disp dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione ri Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazio di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massim sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per osserva esso si affida a enunciati del tutto assertivi ed è manifestamente infondato, atteso che il de appropriazione indebita ricorre – in vece del furto – in presenza del possesso del bene in all’agente (qui neppure dedotto; cfr. Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749 –
considerato che il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione resa in mer alla colpevolezza – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un’alterna ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta pre senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugna (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE ende.
Così deciso il 28/01/2026.