Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cefalù il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte d’appello di Palermo (Quarta sezione penale)
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 01/12/2023, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del 31/05/2022 del G.u.p. del Tribunale di Termisi Imerese, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione ed € 600,00 di multa (pena sospesa) per il reato di appropriazione indebita di documentazione di proprietà di NOME COGNOME, della quale il COGNOME aveva il possesso per avere svolto, dal 06/03/2015 al 15/05/2019, l’attività di procuratore generale del COGNOME, soggetto non vedente.
Avverso l’indicata sentenza del 01/12/2023 della Corte d’appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «iolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all’art. 646 c.p. (elemento oggettivo) ed e) per contraddittorietà della motivazione».
Con tale motivo il COGNOME prospetta due profili di censura.
2.1.1. Sotto un primo profilo, egli lamenta che la Corte d’appello di Palermo non avrebbe «posto alcuna motivazione in relazione alla sussistenza del c.d. ingiusto profitto tipico del delitto in esame» e che, col ritenere che il profitto da avuto di mira «sarebbe coinciso nella richiesta di denaro avanzata dal COGNOME al fine di restituire la documentazione posseduta», «cioè che il profitto sarebbe consistito nella richiesta di denaro» (così il ricorso), avrebbe fatto uso di una mera congettura e avrebbe distorto il dato probatorio costituito dalle dichiarazioni sia della persona offesa (contenute nella querela) sia della nuova procuratrice della stessa sig.ra NOME COGNOME (rese a sommarie informazioni), atteso che entrambi avevano «precisato che il titolo di credito in base al quale il COGNOME avesse richiesto del denaro, fosse da qualificare come compenso per la funzione svolta» di procuratore generale del COGNOME.
2.1.2. Sotto un secondo profilo, il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di motivare in ordine alla censura secondo cui la mera fotocopiatura di documenti e il conseguente possesso delle fotocopie di essi non potrebbe integrare il delitto di appropriazione indebita, «difettando l’elemento materiale del reato costituito dalla definitiva sottrazione del bene», «il quale rest nella disponibilità materiale e giuridica del titolare».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «iolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all’art. 646 c.p. (elemento soggettivo del dolo specifico) ed e) per mancanza di motivazione».
Il ricorrente lamenta che, con l’affermare che sarebbe «evidente che il COGNOME ha agito per un fine di profitto, trattenendo la documentazione del COGNOME sino ad impossessarsene uti dominus, per ricevere l’asserito compenso spettantegli per l’attività di mandatario svolta» (pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte d’appello di Palermo si sarebbe posta in «palese contrasto» con il dato probatorio costituito dalle già menzionate dichiarazioni della persona offesa e della sig.ra NOME COGNOME, dal quale «non si evince alcuna correlazione tra la richiesta di somme a titolo di compenso per l’attività svolta dall’imputato e la restituzione dei documenti che costituivano copie e non originali e ritenuti dall’imputato poco rilevanti». La Corte d’appello di Palermo si sarebbe in proposito limitata a
richiamare quanto era stato sostenuto dal Tribunale di Termini Imerese, senza compiere alcuna analisi del suddetto dato probatorio.
Il COGNOME deduce che, comunque, a tutto voler concedere, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la semplice ritenzione precaria della cosa attuata, a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la stessa cosa a disposizione del proprietario e condizionandone la restituzione all’adempimento della prestazione alla quale lo si ritiene obbligato non integrerebbe il reato di appropriazione indebita in quanto non modificherebbe la natura del rapporto tra il possessore e la cosa, con la conseguenza che la motivazione della Corte d’appello di Palermo non potrebbe comunque valere a configurare l’elemento soggettivo del reato consistente nella volontà di fare propria la cosa stessa. Per tale ragione, nella sentenza impugnata difetterebbe un’adeguata motivazione circa l’intenzione dell’imputato di tenere i documenti del COGNOME come propri, mutando il rapporto giuridico con gli stessi e, in particolare, comportandosi non più come detentore ma come dominus di essi. La sentenza impugnata sarebbe viziata, insomma, in quanto avrebbe attribuito rilievo alla mera oggettiva mancata restituzione dei documenti, laddove, tenuto conto del precedente rapporto di mandato tra la persona offesa (mandante) e l’imputato (mandatario) in virtù della procura generale che era stata conferita dalla prima al secondo, l’omessa restituzione della cosa al mandante che ne aveva fatto richiesta in pendenza del rapporto contrattuale – atteso che al mandatario non era stato ancora corrisposto il compenso per l’incarico che aveva svolto – non integrerebbe, di per sé, il reato di cui all’art. 646 cod. pen., «in quant non modifica il rapporto fra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «iolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 131-bis c.p. ed e) per contraddittorietà della motivazione».
Nell’illustrare le modifiche che sono state apportate all’art. 131-bis cod. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabili retroattivamente ai procedimenti pendenti in cassazione al momento dell’entrata in vigore di tale decreto) e nell’esporre la giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il ricorrente, posto che il delit appropriazione indebita rientra, quanto alla pena che è per esso prevista, nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., lamenta che la Corte d’appello di Palermo, nell’escludere la particolare tenuità del fatto che gli è stato attribuito, non avrebbe reso «alcuna motivazione rispetto agli indici per la concessione della causa di non punibilità non riportando alcun riferimento ad
elementi di fatto ma limitandosi ad affermare la sussistenza di un “apprezzabile disvalore penale” e del “dolo lucrativo di particolare intensità”».
Il COGNOME deduce altresì che la Corte d’appello di Palermo non avrebbe «posto una motivazione complessiva anche in considerazione delle censure poste con i motivi di appello e in ogni caso la condotta successiva dell’imputato (il quale ha anche fornito una spiegazione logica oltre ad avere consegnato spontaneamente in sede di perquisizione i documenti) devono essere rivalutate al fine di arrivare a una motivazione idonea».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce «iolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per illegittimità della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 marzo 2024 n. 46».
Nel rammentare che, con la sent. n. 46 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni», il ricorrente deduce che, poiché il G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese aveva determinato la pena partendo dalla pena base di due anni di reclusione, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata «per la rivalutazione della pena in quanto dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non è consentito sotto entrambi i profili in cui è articolato.
1.1. Quanto al primo profilo, che si è riassunto al punto 2.1.1. della parte in fatto, si deve anzitutto rilevare che, con esso, il ricorrente, da un lato, lament che la Corte d’appello di Palermo non avrebbe «posto alcuna motivazione in relazione alla sussistenza del c.d. ingiusto profitto tipico del delitto in esame» e, dall’altro lato, contesta l’asserita motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del medesimo elemento del fine di procurarsi un ingiusto profitto, in manifesta contraddizione con la precedentemente lamentata assenza di motivazione in ordine a tale elemento.
In secondo luogo, nel contestare la motivazione sullo stesso elemento, il ricorrente asserisce che la Corte d’appello di Palermo avrebbe reputato che il profitto da lui avuto di mira «sarebbe coinciso nella richiesta di denaro avanzata dal COGNOME al fine di restituire la documentazione posseduta», «cioè che il profitto sarebbe consistito nella richiesta di denaro», laddove, nella sentenza impugnata, non si afferma che l’imputato aveva chiesto del denaro per restituire la suddetta documentazione ma che aveva ritenuto la stessa «per ricevere l’asserito compenso spettantegli per l’attività di mandatario svolta» (pag. 4 della sentenza impugnata).
Le evidenziate contraddizione e travisamento del contenuto della motivazione della sentenza impugnata comportano che il profilo di doglianza si debba ritenere non consentito.
1.2. Quanto al secondo profilo, che si è riassunto al punto 2.1.2. della parte in fatto, esso si deve reputare parimenti non consentito in quanto, nel proprio atto di appello e nei motivi nuovi, come risulta dalla lettura di tali atti, il COGNOME nulla aveva specificamente dedotto con riguardo al fatto che la fotocopiatura di documenti e il conseguente possesso delle fotocopie di essi non avrebbero potuto integrare l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello di Palermo non ha motivato in ordine a tale aspetto – già preso in considerazione dal Tribunale di Termini Imerese (alla pag. 8 della sentenza di primo grado) – e che il profilo di censura si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito.
Lo stesso profilo sarebbe, comunque, manifestamente infondato, atteso che delle fotocopie ben possono costituire l’oggetto del reato di appropriazione indebita, quando esse si debbano ritenere appartenenti ad altri e avere, per costoro, un valore anche a prescindere dall’eventuale possesso degli originali, come era nel caso in esame in cui le fotocopie riproducevano documenti che avevano un’evidente rilevanza o sul piano patrimoniale (come nel caso delle fotocopie di un testamento olografo, di una procura generale e di una revoca della stessa procura, tutti a firma del COGNOME) o sul piano della riservatezza, contenendo dati sensibili (come nel caso delle due relazioni di dismissione del COGNOME da un ospedale).
Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono.
Come si è visto nella parte in fatto (al punto 2.2), la Corte d’appello di Palermo ha motivato la sussistenza del dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto argomentando che «risulta evidente che il COGNOME ha agito per un fine di profitto, trattenendo la documentazione del COGNOME sino ad impossessarsene uti dominus, per ricevere l’asserito compenso spettantegli per l’attività di mandatario svolta» (pag. 4 della sentenza impugnata).
Ciò in conformità con la motivazione della sentenza di primo grado che la stessa Corte d’appello di Palermo, dopo averne affermato la correttezza, ha trascritto subito dopo e a tenore della quale: «ussiste anche il dolo specifico dell’ingiusto profitto, atteso che attraverso la ritenzione illegittima della res -attuata evidentemente a garanzia di un preteso diritto di credito (desunto dalle richieste di pagamento, inizialmente di € 100.000,00 e successivamente di € 40.000,00, avanzate dall’imputato nei confronti della p.o. e riferite da COGNOME NOME) e condizionando più o meno esplicitamente la restituzione all’adempimento
della prestazione cui lo riteneva obbligato – il COGNOME aveva cercato di ottenere le predette somme di denaro evitando il controllo giudiziale sulle sue pretese e senza attendere le lungaggini di un eventuale processo civile, ovvero, eventualmente, di spingere la p.o. a concedergli una nuova procura» (pag. 8 della sentenza di primo grado).
Con riguardo a tale motivazione, si deve anzitutto rilevare che, nell’affermare che sarebbe stato «evidente» che l’imputato aveva ritenuto la documentazione del COGNOME per l’indicato fine di ricevere il compenso che gli sarebbe asseritamente spettato per l’attività di mandatario che aveva svolto in favore della persona offesa e che lo stesso imputato aveva «condiziona più o meno esplicitamente la restituzione all’adempimento della prestazione cui lo riteneva obbligato», la Corte d’appello di Palermo ha omesso di indicare da quali elementi di prova e/o da quali argomenti logici avesse tratto tale convincimento in ordine al condizionamento della restituzione dei documenti alla corresponsione del compenso per l’attività di mandatario, con la conseguenza che l’affermazione della correlazione tra le due cose, ancorché plausibile, non appare tuttavia sorretta da un’adeguata motivazione.
In secondo luogo, si deve osservare che, con la stessa motivazione e, in particolare, col ritenere che l’imputato avrebbe «condiziona la restituzione all’adempimento della prestazione cui lo riteneva obbligato», la Corte d’appello di Palermo appare avere sostanzialmente affermato che l’imputato aveva ritenuto i documenti del COGNOME a fini di garanzia del suo preteso diritto di credito e gliel avrebbe, perciò, restituiti all’adempimento della relativa obbligazione.
Se così fosse, tuttavia, verrebbe in rilievo quella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, posto che l’omessa restituzione della cosa (che non è qui in contestazione) non realizza la fattispecie di reato di cui all’art. 646 cod. pen. se non quando si ricolleghi oggettivamene a un atto di disposizione uti dominus e soggettivamente all’intenzione di convertire il possesso in proprietà, la mera ritenzione cosiddetta precaria, attuata a fini di garanzia di un preteso diritto d credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionandone la restituzione all’adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica il rapporto giuridico tra il possessore e il bene (Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269857-01; Sez. 2, n. 17295 del 23/03/2011, COGNOME, Rv. 250100-01; Sez. 2, n. 10774 del 25/01/2002, COGNOME, Rv. 221522-01).
In tal casi, infatti, l’agente non muta il possesso in proprietà ma si limita a tenere la cosa a garanzia di un proprio supposto credito; il proprietario non viene “espropriato”, potendo riavere la cosa in qualsiasi momento, subordinatamente all’adempimento dell’obbligazione che gli viene imputata.
Ciò, ovviamente, come si è detto, a meno che lo stesso possessore non compia sul bene atti di disposizione che rivelino la sua intenzione di convertire il possesso in proprietà (animus domini).
Le prime due delle sentenze che si sono citate (Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017, COGNOME; Sez. 2, n. 17295 del 23/03/2011, COGNOME) hanno altresì affermato l’irrilevanza del carattere liquido ed esigibile del credito vantato dal creditore e che egli intenda salvaguardare, in quanto la relativa questione non varrebbe comunque a escludere la carenza dell’elemento soggettivo dell’appropriazione indebita consistente nella volontà di fare propria la cosa.
Da tali considerazioni discende che la sentenza impugnata si deve ritenere difettare di un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell’intenzione dell’imputato di tenere la documentazione della persona offesa come propria, immutando la precedente relazione da lui avuta con tale res, nel senso di comportarsi non più come possessore ma come dominus di essa. Animus domini che è necessario, prima ancora che sul piano dell’elemento soggettivo del reato, sul piano della stessa sussistenza di una condotta appropriativa.
L’esame del terzo e del quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Appare opportuno precisare che, nel caso in cui, nel giudizio di rinvio, dovesse essere confermata la condanna dell’imputato, il giudice di rinvio dovrebbe procedere a una nuova determinazione della pena, in conseguenza della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni» (Corte cost., sent. n. 46 del 2024).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso il 13/09/2024.