Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39761 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39761 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 11/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Montorio al Vomano (TE) il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Montorio al Vomano (TE) il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Teramo il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso l’ordinanza in data 27/12/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
In data 19 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, disponeva il sequestro preventivo dell’autovettura Mercedes TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO ritenendo la sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. e del periculum in mora.
A seguito di istanza di riesame, il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 27 dicembre 2024, confermava il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari.
Il Tribunale dava atto che, dagli atti di indagine, era emerso che in data 19 marzo 2016 la RAGIONE_SOCIALE stipulava con RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME, un contratto di locazione avente ad oggetto quarantatrØ veicoli (tra i quali vi era l’autovettura TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO in sequestro), prevedendo la corresponsione di un canone di locazione mensile; che, a fronte del mancato pagamento di una serie di canoni, in data 7 marzo 2022, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inviava a mezzo pec alla RAGIONE_SOCIALE la lettera di risoluzione del contratto di locazione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 28 del contratto, intimando alla debitrice l’immediata restituzione delle autovetture locate; che, a tale intimazione, non faceva seguito la restituzione dei veicoli configurandosi, pertanto, una interversione del possesso integrante il fumus del delitto di appropriazione indebita.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli indagati,
deducendo:
2.1. Violazione di legge e falsa applicazione di legge processuale e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. perchØ il Tribunale non avrebbe risposto alle eccezioni sollevate con la richiesta di riesame in ordine alla mancanza del fumus e delle esigenze cautelari. Si deduce che non poteva configurarsi interversione del possesso in quanto la ritenzione del bene originava da una lite civile, in cui ognuno dei contendenti faceva valere le proprie ragioni. Nel caso in esame, deducono i ricorrenti, tra le parti risultava pendente un contenzioso civile avente ad oggetto proprio la domanda di restituzione dell’autovettura Mercedes classe TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO, all’esito del quale il Tribunale di Reggio Emilia emetteva un decreto ingiuntivo, poi revocato.
Dalla sentenza n. 701/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, allegata al ricorso, emerge che, nell’ambito del giudizio civile instaurato a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso su ricorso di RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, mentre, nel merito, aveva disconosciuto ex art. 214 cod. proc. civ. le sottoscrizioni apposte sul contratto di locazione dei veicoli del 19 marzo 2016; che, a fronte del disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto effettuato da RAGIONE_SOCIALE ex art. 214 cod. proc. civ., la convenuta RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto l’istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. delle predette sottoscrizioni disconosciute, privando così il contratto di ogni valenza probatoria, con conseguente non opponibilità all’attrice delle clausole, ivi compresa quella di deroga alla competenza per territorio, prevista dall’art. 31 del contratto; che il Tribunale di Reggio Emilia aveva, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto ed aveva accolto l’eccezione di incompetenza per territorio, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
Si deduce, in proposito, che l’accoglimento da parte del Tribunale di Reggio Emilia dell’eccezione di incompetenza per territorio, sulla base della non opponibilità alla RAGIONE_SOCIALE delle clausole contrattuali disconosciute, aveva rilevanza in termini di validità delle condizioni di contratto e, dunque, anche in termini di possibilità di risolvere il contratto di noleggio sulla base della clausola risolutiva espressa, con conseguente insussistenza della denunciata interversione del possesso dell’autovettura.
Non sussisterebbe, quindi, il fumus del reato di cui all’articolo 646 cod. pen. dovendo escludersi la ritenzione del bene quando questa origini – come nel caso in esame – da una lite civile in cui ognuno dei contendenti fa valere le proprie ragioni nei confronti dell’altro, giacchØ tale condotta non sarebbe, di per sØ, dimostrativa della volontà di intervertire il possesso, ovvero di un comportamento uti dominus, potendo al piø essere qualificato come un mero inadempimento contrattuale.
2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza del periculum in mora, anche considerato che, non essendo venuto meno il contratto di locazione, del tutto lecito era l’utilizzo del veicolo da parte dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per i motivi qui illustrati.
Vanno richiamati i principi secondo i quali il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093 -01); non rientra, di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916 -01).
invece, nella nozione di violazione di legge l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede Ulteriore necessaria premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, NOMEno, Rv. 215840 – 01). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo, la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, Ł necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell’individuazione del fumus commissi delicti, non Ł sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell’ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01).
Quanto al primo motivo di ricorso, non ricorre nØ un’ipotesi di violazione di legge nØ di apparenza della motivazione. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato, avendo il Tribunale ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate ai ricorrenti, evidenziandone la rilevanza ai fini della sussistenza in concreto del fumus commissi delicti, attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze delle indagini, all’esito della quale ha ritenuto potersi sussumere la fattispecie concreta in quella legale, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nella materia.
3.1. L’ordinanza impugnata, invero, si Ł conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il reato di appropriazione indebita di un bene in leasing Ł integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporta uti dominus non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato (in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell’imputato, al quale era stato notificato l’avviso di risoluzione del contratto e la conseguente intimazione a restituire il veicolo oggetto della locazione finanziaria) (Sez. 2, Sentenza n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114 – 01).
3.2. La situazione descritta dal Tribunale certamente consente di configurare quel fumus commissi delicti idoneo a consentire la misura cautelare reale, stante l’inottemperanza alla richiesta di restituzione del bene formulato dalla RAGIONE_SOCIALE e la evidenziata non rilevanza, ai fini della valutazione della sussistenza del fumus, della asserita mancata sottoscrizione della clausola risolutiva espressa, tenuto conto che, come sottolineato nell’ordinanza impugnata e come emerge dalla motivazione della sentenza n. 701/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, allegata al ricorso, la sopravvenuta revoca del decreto ingiuntivo Ł avvenuta in base ad una motivazione che lascia del tutto impregiudicato il merito della controversia,
ovvero in quanto, a fronte del disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto ex art. 214 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto l’istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. delle predette sottoscrizioni disconosciute, privando così il contratto di valenza probatoria nel giudizio civile.
Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazione di legge per carenza di motivazione sul periculum in mora, Ł inammissibile non ricorrendo un’ipotesi di omissione della motivazione nØ di apparenza della stessa.
4.1. In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 274778 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272928 – 01).
4.2. Nella fattispecie, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di una ragionevole certezza che il bene, ancora nella disponibilità dei ricorrenti, venga utilizzato per la commissione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede, con argomentazioni che risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto, stante l’attuale e concreto utilizzo del bene da parte degli indagati.
Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME