Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7332  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
 NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 dicembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza emessa, in data 14 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Bologna, lo ha condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen.
 Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 192, 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., travisamento della prova nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la somma versata dalle persone offese come cauzione piuttosto che come caparra con conseguente
travisamento della prova; le prove raccolte farebbero esclusivamente riferimento al versamento di una somma a titolo di caparra per la stipula del contratto di locazione, stipula posticipata esclusivamente perché l’appartamento non era stato tempestivamente liberato dal precedente conduttore.
La difesa ha, altresì, lamentato la carenza di prova in ordine alla materiale destinazione della somma versata dalle persone offese, in particolare l’istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito elementi da cui desumere se detta somma sia stata trattenuta dal ricorrente ovvero consegnata al proprietario dell’immobile.
Il ricorrente ha, quindi, lamentato l’apoditticità della motivazione nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che la somma sarebbe stata trattenuta dal mediatore COGNOME, il quale indebitamente avrebbe dato al denaro «una destinazione diversa da quella che doveva avere» (vedi pag. 6 del ricorso). Tale affermazione non terrebbe in considerazione che la stipula del contratto di locazione è saltata per cause non imputabili al ricorrente (mancato rilascio dell’immobile da parte del precedente conduttore), che il COGNOME ha tempestivamente comunicato alle persone offese la necessità di rinviare la stipula e che non risulta avanzata formale richiesta di restituzione della caparra.
La difesa ha, inoltre, affermato che la mancata restituzione della caparra non configurerebbe la fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen. difettando il presupposto essenziale dell’impossessamento di cosa altrui posto che la somma consegnata a tale titolo passerebbe immediatamente «nel patrimonio dell’accipiens» con conseguente obbligo di restituzione in caso di inadempimento contrattuale, obbligo che insorgerebbe solo a seguito di revoca della proposta contrattuale (vedi pag. 8 del ricorso).
3. L’unico motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, senza adeguato confronto con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di appropriazione indebita, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 1 e 2 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello).
La Corte territoriale, con motivazione che riprende le argomentazioni dI Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (dichiarazioni rese delle persone offese e documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria) idonei a
ritenere provata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 646 cod. pen., motivazione che appare priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali e, di conseguenza, non è rivalutabile in sede di legittimità.
Destituita di fondamento è la censura con la quale il ricorrente lamenta l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita. I giudici di appello hanno dato seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del mediatore che, prima che l’affare possa dirsi concluso con la stipulazione del contratto, trattenga parte della somma di denaro datagli dal potenziale acquirente per la consegna, a titolo di caparra, al potenziale venditore. In tal caso, infatti, il denaro consegnato assume una specifica destinazione e risulta “vincolato” dal deposito cauzionale; con la conseguenza che è integrata l’appropriazione indebita allorché, come nel caso di specie, l’agente violi la specifica destinazione di scopo che alla somma hanno dato le parti (Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271385; Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 274257 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
estensore
Il Cons  GLYPH
La Presidente