Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13715 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13715 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/5/2021 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, pronunciate con la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 16 gennaio 2020, in ordine al delitto di appropriazione indebita avente ad oggetto l’omessa consegna di quanto ricevuto
e realizzato attraverso la cessione onerosa di cavalli, affidati dalla parte civile all’imputato perché ne curasse la vendita nell’interesse del proprietario.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 120 cod. pen., 336 e 529 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata aveva affermato erroneamente che la denuncia sporta dalla persona offesa il 19 agosto 2014 avesse il contenuto dell’atto di querela, poiché la parte aveva chiesto mediante quell’atto solo la consegna del denaro, ottenuto attraverso la vendita dei cavalli a lui affidati, e dei cavalli eventualmente ancora nella sua disponibilità; in ragione dell’assenza della necessaria condizione di procedibilità, la sentenza andava annullata senza rinvio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 124 cod. pen., 529 cod. proc. pen.; pur volendo dare per ammessa la qualificazione della denuncia sporta dalla persona offesa quale valido atto di querela, la stessa era certamente intempestiva come attestato dai risultati dell’istruttoria da cui era emerso che già nell’anno 2011 la persona offesa aveva avuto contezza della vendita di tutti i cavalli affidati all’imputato, dopo soli due mesi dalla consegna avvenuta nell’estate dell’anno 2011.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione relativamente al contenuto dell’accordo concluso tra la persona offesa e l’imputato e, in particolare, quanto alle condizioni fissate nel tenere conto delle spese da sostenere da parte dell’imputato per la cura e il mantenimento degli animali sino alla loro vendita a terzi.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 157 cod. pen., atteso che già al momento della decisione di primo grado era maturato il termine di prescrizione del reato, considerate le indicazioni della stessa parte civile circa l’epoca in cui i cavalli risultavano già tutti venduti (ossia, nell’an 2011).
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo ed il secondo motivo, che riguardano aspetti connessi alla condizione di procedibilità, sono entrambi manifestamente infondati. All’epoca
della commissione del fatto, il delitto di appropriazione indebita, aggravato ai sensi dell’art. 646 n. 11 cod. pen., era procedibile d’ufficio; solo con la modifica legislativa introdotta dall’art. 10 d. Igs. 10 aprile 2018 n. 36 il reato è divenuto procedibile a querela, ma a quella data la persona offesa si era già costituita parte civile (all’udienza del 15 ottobre 2016), senza che risulti opposizione alcuna da parte dell’imputato, ed ha successivamente coltivato l’azione civile anche dopo l’introduzione del regime di procedibilità a querela del reato in esame, il che «determina la piena sussistenza dell’istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540 – 02), oltre a superare ogni questione inerente all’eccepita tempestività della querela.
1.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato; la Corte d’appello, richiamando il contenuto della decisione del Tribunale, ha messo in rilievo in modo puntuale come il dato delle spese da sostenere per mantenere gli animali oggetto del mandato a vendere era stato già concordato dalle parti, nella misura di 500 euro per ciascun cavallo, mentre l’imputato non ha fornito alcuna prova documentale di aver sostenuto spese e oneri superiori a quell’importo, circostanza che avrebbe potuto in astratto far sorgere il diritto del mandatario al credito evocato.
1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato; il ricorrente, nel prospettare la censura, trascura la circostanza decisiva relativa all’oggetto dell’accordo concluso tra le parti, in forza del quale ciò che doveva essere riconsegNOME dall’imputato, a conclusione dell’incarico, erano i cavalli ove non fossero stati venduti (circostanza esclusa dall’istruttoria), ovvero il ricavato delle vendite concluse, detratto l’ammontare delle spese sostenute riconosciuto dal proprietario. Pertanto, la consumazione del reato è avvenuta solo nel momento in cui, richiesta dal mandante la consegna del ricavato dell’alienazione dei cavalfi l’imputato si rifiutò di aderire alla richiesta così manifestando la volontà di appropriarsi del denaro riscosso (Sez. 2, n. 46586 del 29/11/2011, Semenzato, Rv. 251221 – 01, secondo la quale «commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, dopo aver adempiuto il mandato a vendere, trattenga definitivamente la somma ricavata dalla vendita invece di rimetterla al mandante»); sicché in tale ipotesi il termine di prescrizione del delitto comincia a decorrere «dal momento in cui il mandatario rifiuta, senza alcuna giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore, poiché è in questo momento che egli manifesta la volontà di detenere uti dominus il bene sul quale non ha più alcun diritto» (Sez. 2, n. 46744 del 19/09/2018, Gottardi, Rv. 274650 – 01).
Computando, pertanto, il periodo di sette anni e sei mesi, a far data dal 19 agosto 2014, e tenendo conto del periodo di sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020, il termine massimo di prescrizione del reato è maturato non prima del 24 aprile 2022 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia in grado di appello; né la causa estintiva può esser rilevata in questa sede, attesa la constatata inammissibilità nel suo complesso del ricorso (Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01; Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 0).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/2/2023