Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1865 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1865 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2021 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civil NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condanNOME l’odierno ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed
euro 1.000 di multa, già computata la riduzione per il rito abbreviato, per il delitto di appropriazione indebita della somma di euro 110.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge, penale, in relazione all’art. 2 cod. pen.; i Tribunale aveva commisurato la pena base da infliggere al ricorrente muovendo dal minimo edittale previsto dall’art. 646 cod. pen., nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. U), della I. 9 gennaio 2019, n. 3, per un reato commesso in epoca anteriore (nell’ottobre 2017), come risultava dalla corrispondenza della pena base, indicata nella sentenza con il minimo edittale previsto dall’art. 646 cod. pen. nella nuova formulazione, e dall’irragionevolezza della determinazione della pena per il delitto in esame secondo il tenore dell’art. 646 cod. pen. vigente all’epoca del fatto, con applicazione della pena pecuniaria pressoché coincidente con il massimo edittale.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il presupposto da cui muove il ricorrente, ossia che il Tribunale abbia operato la determinazione della pena inflitta prendendo a base i limiti edittali del delitto d appropriazione indebita, come modificati per effetto della I. I. 9 gennaio 2019, n. 3, non trova alcun aggancio, né testuale né logico, nella decisione impugnata.
Dal testo della sentenza, e dal suo tenore complessivo, non si rilevano elementi da cui desumere che il giudice abbia inteso applicare, come afferma il ricorrente, il minimo edittale per il contestato delitto, facendo riferimento all forbice sanzioNOMEria attualmente vigente; il giudicante ha affermato che quella prescelta era la pena equa rispetto a tutte le circostanze del fatto e al profilo del reo, pena che risulta compresa tra il minimo ed il massimo edittale che la norma incriminatrice, applicabile al tempo del commesso reato, prevedeva (sicché non ricorre alcun profilo di illegalità della pena, da cui derivare in via logica la volon del giudice di applicare il differente regime sanzioNOMErio introdotto con la nuova disciplina).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi
dell’art. 616 GLYPH valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2022