Appropriazione Indebita: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di appropriazione indebita, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti del ricorso e sul ruolo del giudice di legittimità. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma deve limitarsi a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Questo caso, riguardante un’autovettura con un sistema di geolocalizzazione manomesso, offre spunti importanti per comprendere le dinamiche processuali.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di appropriazione indebita di un’autovettura. La sua difesa consisteva nel contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. L’imputato sosteneva che la sua responsabilità fosse stata affermata sulla base di una ricostruzione illogica dei fatti, proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio. L’elemento chiave dell’accusa era la manomissione del dispositivo di geolocalizzazione del veicolo, che lo faceva apparire in una città italiana mentre, in realtà, si trovava in Spagna. Questo comportamento, secondo l’accusa, dimostrava la volontà di sottrarre definitivamente il bene al legittimo proprietario.
L’Analisi della Corte e i Limiti del Ricorso per appropriazione indebita
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un presunto travisamento della prova. La Corte Suprema, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le censure mosse dall’imputato non erano altro che la riproposizione di argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello. Tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di un controllo sulla legalità e coerenza logica della decisione impugnata.
Il Principio dell'”Interversio Possessionis”
La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nell’individuare la cosiddetta interversio possessionis. Questo concetto giuridico indica il momento in cui chi ha la disponibilità materiale di un bene (il possessore) inizia a comportarsi come se ne fosse il proprietario, manifestando la volontà di non restituirlo. Nel caso specifico, la manomissione del GPS è stata considerata una prova schiacciante di tale volontà, un atto inequivocabile finalizzato a impedire al proprietario di localizzare e recuperare il veicolo.
Le motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su consolidati principi giurisprudenziali. In primo luogo, un ricorso è inammissibile se si limita a reiterare le stesse doglianze già esaminate e rigettate in appello, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata. In secondo luogo, non è possibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, proponendo una lettura dei fatti diversa da quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Infine, per poter parlare di “travisamento della prova”, non è sufficiente lamentare un presunto errore nella valutazione del suo significato, ma è necessario dimostrare una palese e incontrovertibile difformità tra il contenuto oggettivo della prova (ad esempio, ciò che un testimone ha letteralmente dichiarato) e quanto riportato dal giudice in sentenza.
Le conclusioni
La decisione riafferma con forza i confini del giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione non può sperare in un nuovo processo, ma deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Nel caso dell’appropriazione indebita, la prova dell’interversio possessionis può derivare anche da elementi esterni e logici, come la manomissione di sistemi di controllo, che dimostrano in modo inequivocabile l’intenzione di appropriarsi del bene. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del mio processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito. Il suo compito è il ‘sindacato di legittimità’, ovvero controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ in un ricorso?
Perché si configuri un travisamento della prova, non basta sostenere che il giudice abbia interpretato male le prove. È necessario dimostrare una palese e indiscutibile difformità tra il senso oggettivo di una prova (es. il contenuto letterale di un documento) e ciò che il giudice ha affermato nella sua motivazione, basando su questo errore la sua decisione.
Come è stata provata l’appropriazione indebita in questo caso?
L’appropriazione indebita è stata provata attraverso l’accertamento della ‘interversio possessionis’. La Corte ha ritenuto che la manomissione del sistema di geolocalizzazione dell’auto, facendola risultare in un luogo diverso da quello reale (Napoli invece che Spagna), fosse un atto inequivocabile che dimostrava la volontà dell’imputato di comportarsi come proprietario del bene e di sottrarlo definitivamente al legittimo titolare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3125 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrette motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di app indebita, non è consentito in quanto reiterando profili di censura già dedotti in a adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta, invero, tes una decisione errata, perché in ipotesi fondata su una valutazione illogica de probatorio, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materiale estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza po verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che, inoltre, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della pro necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evi palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiaraz che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il sud un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/0 COGNOME, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 27240
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 3-5) non presenta alcu riconducibile alla nozione delineata nel!’ art. 606, comma 1, lett. e) cod. contrariamente a quanto dedotto la Corte d’appello ha confermato la responsabilità pr in considerazione anche le dichiarazioni dell’imputato ed ha ritenuto che fosse c avvenuta l’interversio possessionis, come confermato ab estrinseco da quanto riferito dal testimone di polizia giudiziaria COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME l’impianto di geoloca installato sull’autovettura era stato manomesso in modo tale da farla ritenere fi circolante nel Comune di Napoli, mentre la stessa si trovava in Spagna;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere COGNOME inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.