Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48391 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48391 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’ar proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione dell ragioni di diritto giustificanti il ricorso, delle questioni che si assumono irrisolte e d congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consent giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 646 c.p., è privo di concreta specificità e tende a una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pr giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del convincimento (si veda, in particolare, pag. 2);
osservato che il terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, è p di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero at espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore media edittale (si veda pag. 3);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicant nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente u riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di e positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
che, infine, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. è stato ampiamente motivato, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del meri veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023.