Appropriazione indebita: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di appropriazione indebita si configura quando un soggetto, avendo il possesso di una cosa altrui, se ne appropria per trarne profitto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un conduttore che aveva asportato beni mobili da un immobile locato, chiarendo importanti principi sulla tenuta delle motivazioni giudiziarie e sui limiti del ricorso per legittimità.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un uomo che, al termine di un rapporto di locazione, era stato trovato in possesso di beni appartenenti al proprietario dell’immobile. L’imputato non aveva mai richiesto l’autorizzazione per l’asporto di tali oggetti, né aveva manifestato l’intenzione di restituirli. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, ravvisando la piena consapevolezza della condotta illecita.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Il primo motivo di doglianza, volto a contestare la capacità dimostrativa delle prove, è stato ritenuto non consentito: la Cassazione non può infatti procedere a una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la coerenza logica della motivazione fornita dai giudici di merito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva offerto una ricostruzione persuasiva e priva di vizi logici.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un punto centrale della decisione riguarda le circostanze attenuanti generiche. La difesa lamentava la mancata applicazione delle stesse, ma la Suprema Corte ha ricordato che il giudice di merito non è obbligato a confutare analiticamente ogni argomento della difesa. È sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego, superando implicitamente le altre considerazioni. Se la motivazione è esente da illogicità manifeste, essa non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione, che non può essere utilizzato per sollecitare una diversa interpretazione delle prove. L’inammissibilità è derivata anche dall’aspecificità dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, in quanto la difesa non si era confrontata direttamente con le argomentazioni della sentenza d’appello. La condotta dell’imputato, caratterizzata dalla disponibilità di beni sottratti senza titolo, integra pienamente l’elemento soggettivo del reato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la responsabilità per appropriazione indebita è solidamente ancorata alla prova del possesso e della volontà di escludere il legittimo proprietario dal godimento del bene. Per chi intende ricorrere in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e non volti a una mera rilettura dei fatti di causa. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della condanna, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa rischia chi trattiene beni di un locale in affitto?
Chi asporta o trattiene beni mobili presenti in un immobile locato senza autorizzazione rischia una condanna per appropriazione indebita, qualora dimostri la volontà di non restituirli.
Si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove?
No, la Corte di Cassazione verifica solo la legittimità e la logicità della motivazione. Non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti o una diversa interpretazione delle prove già valutate.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su elementi ritenuti decisivi, senza dover rispondere a ogni singola sollecitazione della difesa, purché la motivazione sia logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10357 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10357 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motive di ricorso che contesta la motivazione in ordin alla conferma della responsabilità non è consentito in quanto propone diversa interpretazione della capacità dimostrativa delle prove, attività escl perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; inv contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello ha offerto una persua motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, rilevando che il rico era stato sorpreso nella disponibilità di due beni sottratti dal locale dell offesa ed affidato in locazione al ricorrente; il COGNOME non aveva c l’autorizzazione all’asporto di tali beni e non aveva espresso la volontà di re dimostrando la piena consapevolezza dell’appropriazione (pagg. 4 e 5 de sentenza impugnata);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità coerente con il pri secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli ele favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è s che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 dell impugnata);
considerato che il terzo motivo di ricorso – che contesta la motivazione ordine alla definizione del trattamento sanzioNOMErio – è aspecifico perché confronta con gli argomenti che la Corte di appello ha posto a sostengno d decizione in ordine alla quantificazione della sanzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa d ammende.
Così deciso, 03/02/2026