Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8924 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8924 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen.p travisamento della prova documentale, che non risulta acquisita agli atti, nonché per sussistenza dell’esercizio del diritto di ritenzione e per nullità della sentenza per genericità del capo d’imputazione, non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali e dalle articolate argomentazioni della sentenza che ha respinto motivatamente le prospettazioni difensive e condividendo le argomentazioni del primo giudice;
considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno argomentato sulla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che il predetto non ha restituito beni ricevuti in custodia, nonostante le reiterate richieste della persona offesa;
che non ricorrono i presupposti per denunziare la mancata valutazione del diritto di ritenzione e il travisamento della prova in quanto dette censure non risultano essere state dedotte con i motivi di appello e non possono essere rilevate per la prima volta in questa sede;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non è consentito perché non dedotto con i motivi di appello;
che il terzo motivo relativo al diniego della pena sostitutiva pecuniaria non è consentito, poiché la Corte ha correttamente valorizzato l’intensità del dolo e il caparbio rifiuto di restituire i beni di cui aveva la disponibilità, come accertato i sede di perquisizione, per desumerne l’inidoneità della pena sostitutiva pecuniaria a garantire un percorso di rieducazione del condannato, il quale peraltro ha usufruito della sospensione condizionale, ma comunque il difensore in appello non era munito della necessaria procura speciale ad hoc;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026.