Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45077 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45077 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA
visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Messina, per quanto qui rileva, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificata l’originaria imputazione di furto pluriaggravato, e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione e quattrocento euro di multa.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge penale sotto due distinti profili, indicati in altrettanti motivi, riguardanti:
la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., considerato che a carico dell’imputato non risultano precedenti penali dello stesso tipo di quello contestato e che si è trattato di una unica azione di sottrazione avente ad oggetto beni di prima necessità di modico valore;
la estensione a COGNOME della circostanza soggettiva ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. riferibile al solo originario coimputato (non ricorrente), dipendente della ditta i cui beni furono sottratti, in violazione di quanto disposto dall’art. 118 dello stesso codice.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.
Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
La Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione di legge in quanto, con motivazione non illogica, ha valutato la condotta dell’imputato nel contesto complessivo della vicenda, evidenziando che la stessa fu “caratterizzata da una programmata violazione dell’affidamento posto sul trasportatore”.
E’ infondato anche il secondo motivo, considerato che la circostanza aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., è sì di natura soggettiva, ma riguarda i rapporti tra il colpevole e l’offeso (art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen.), e non rientra, pertanto, fra quelle che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono (art. 118, primo comma, cod. pen.), diversamente da quanto opinato dalla difesa.
Per detta circostanza, dunque, vale il criterio AVV_NOTAIO di imputazione delle aggravanti previsto dall’art. 59, secondo comma, cod. pen., cosicché essa si estende ai concorrenti se conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, Landi, Rv. 266840-01).
Nel caso di specie, dalla conforme ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito risulta che il ricorrente fosse ben consapevole che la merce caricata sul proprio furgone, dopo essere stata sottratta dal mezzo condotto da NOME COGNOME, era di proprietà della ditta che ne aveva affidato il trasporto a quella della quale il concorrente nel reato (non ricorrente) era dipendente.
Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2023.