Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1522 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1522 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei moti (replicati con memoria del 29 novembre u.s.), meramente ripetitivi di quelli spesi in sede appello e tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valuta merito dell’accertamento della penale responsabilità.
Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scru nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazion provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiorm esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, ci spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenz considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logic e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).
La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciut responsabilità per la indebita appropriazione delle somme di denaro portate dagli assegn consegnati (con un preciso vincolo di destinazione e di mandato) all’imputato oggi ricorrente da questi portati all’incasso senza titolo legittimo, ha spiegato, in maniera logica e coerente la descrizione del fatto-reato ad opera del soggetto spogliato, pur non necessitando di ulteri apporti probatori, ha ricevuto autonomo conforto probatorio da quanto riferito dai soggetti quegli assegni avevano consegnato all’imputato a titolo di caparra.
A fronte di tali dati – del tutto inequivoci – la denunziata contraddittorietà, con altri p elementi di prova non assunti nel giudizio, cozza contro le diffuse argomentazioni prodotte nel sentenza impugnata, né la difesa introduce alcuna ipotesi alternativa suffragata da allegazio fattuali in grado di scardinare la logica della decisione di merito. Il dubbio, infatti, pe l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determina valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e ci quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).
32-25273/2022
La narrazione della persona offesa non è quindi stata smentita da allegazioni di segno diverso; a fronte del narrato di accusa, il silenzio serbato dall’imputato non ha consentito di percor ipotesi alternative; né può concordarsi con la dedotta carenza dell’elemento psicologic (COGNOME ipotizzava di trattenere somme che sarebbero state a lui dovute a titolo di provvigione), atteso che il diritto alla provvigione presuppone il corretto adempimento d mandato ricevuto.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.