Appropriazione Indebita: La Cassazione Chiarisce la Legittimazione alla Querela
Il reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del Codice Penale, punisce chi si appropria di un bene mobile altrui di cui ha già il possesso. Ma chi è la vera vittima del reato? Solo il proprietario formale del bene? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la legittimazione alla querela, stabilendo principi importanti per la tutela di chi, pur non essendo proprietario, detiene legittimamente un bene.
I Fatti del Caso: Un Bene in Comodato e la Contestata Querela
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di appropriazione indebita, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato aveva ricevuto un bene in comodato (un prestito per l’uso) e, invece di restituirlo, lo aveva ceduto a terzi, appropriandosene di fatto. Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato due motivi di ricorso:
1. Eccezione di Prescrizione: Sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione, affermando che la cessione del bene fosse avvenuta in una data anteriore a quella contestata. Tuttavia, questa obiezione è stata sollevata per la prima volta in sede di Cassazione, senza fornire prove inconfutabili a supporto.
2. Difetto di Legittimazione alla Querela: L’argomento centrale del ricorso era che la persona che aveva sporto querela non ne avesse il diritto. Secondo la difesa, solo il proprietario del bene poteva essere considerato persona offesa e, di conseguenza, l’unico legittimato a presentare la denuncia.
La Decisione della Corte: La Tutela Estesa della Legittimazione alla Querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi. La decisione offre importanti chiarimenti sia sul piano procedurale che su quello sostanziale del diritto penale.
L’Eccezione di Prescrizione: Un Onere Probatorio Non Assolto
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: chi invoca la prescrizione per la prima volta in Cassazione, asserendo una data di consumazione del reato diversa da quella accertata nei gradi di merito, ha l’onere di fornire elementi di prova “incontrovertibili”. Questi elementi devono essere tali da confermare la sua versione dei fatti senza necessità di ulteriori indagini di merito, precluse in sede di legittimità. Nel caso di specie, l’imputato non ha fornito tali prove, rendendo la sua eccezione generica e, quindi, inammissibile.
La Legittimazione del Possessore: Una Tutela Giuridica Ampliata
Il cuore della pronuncia risiede nella confutazione del secondo motivo. La Cassazione ha chiarito che la legittimazione alla querela per il reato di appropriazione indebita non è un’esclusiva del proprietario del bene. La giurisprudenza ha da tempo stabilito che tale diritto spetta anche a chi, diverso dal proprietario, deteneva legittimamente e autonomamente la cosa e l’ha poi consegnata a colui che se n’è appropriato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione precisa della norma incriminatrice. L’articolo 646 del Codice Penale non tutela unicamente il diritto di proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso, inteso come relazione di fatto con il bene. Questo rapporto fattuale è giuridicamente rilevante anche quando non si basa su un titolo di proprietà, e persino se costituito in modo clandestino o illecito (come nel caso del furto).
Di conseguenza, chiunque sia titolare di questa posizione di fatto sul bene acquisisce la qualifica di “persona offesa” dal reato. Se un soggetto consegna un bene che detiene legittimamente (ad esempio, in comodato o in locazione) a un’altra persona e quest’ultima se ne appropria, il primo detentore subisce una lesione diretta del suo diritto ed è, pertanto, pienamente legittimato a proporre querela.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione rafforza un principio di tutela fondamentale: il diritto penale non protegge solo le titolarità formali, ma anche le situazioni di fatto meritevoli di protezione. La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
* Estende la protezione: Chiunque abbia la disponibilità autonoma di un bene (un inquilino, un comodatario, un depositario) può agire penalmente se la persona a cui lo affida se ne appropria indebitamente.
* Semplifica l’azione legale: La persona che ha subito direttamente la perdita del controllo sul bene non deve necessariamente attendere l’iniziativa del proprietario formale, ma può attivarsi in prima persona per la tutela dei propri diritti.
* Conferma oneri processuali: Ribadisce che le eccezioni procedurali, come la prescrizione, devono essere supportate da prove concrete e non possono essere utilizzate come meri espedienti dilatori in sede di legittimità.
Chi può sporgere querela per il reato di appropriazione indebita?
La querela può essere sporta non solo dal proprietario del bene, ma anche da qualsiasi soggetto che, detenendo legittimamente e autonomamente la cosa, l’abbia consegnata a colui che se n’è poi appropriato. La legge tutela infatti anche il possesso come relazione di fatto con il bene.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della prescrizione del reato?
Sì, ma solo a condizione che il ricorrente fornisca elementi di prova incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato si è consumato in una data anteriore a quella contestata e non smentibili da altri elementi processuali. Non sono ammessi nuovi accertamenti di merito.
Cosa protegge l’articolo 646 del Codice Penale oltre alla proprietà?
Oltre alla proprietà e ai diritti reali, l’articolo 646 del Codice Penale protegge anche il possesso, inteso come la relazione di fatto tra un soggetto e un bene, indipendentemente dalla titolarità di un diritto formale su di esso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2407 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nINDIRIZZO Gavino Monreale il 4/6/1984
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 1/12/2022
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-letta la memoria a firma del difensore, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Sezio ordinaria, non sussistendo le cause d’inammissibilità rilevate;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 13/9/2021, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto appropriazione indebita, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’eccezione di prescrizione formulata con il primo motivo è inammissibile per genericità. La questione viene sollevata per la prima volta in sede di legittimità e secondo deduzioni difensive postula accertamenti di merito, quale quello relal:ivo all’esatta epoca cessione del bene detenuto in comodato, che esulano dall’ambito del giudizio riservato alla Corte adita.
Questa Corte ha reiteratamente precisato che il ricorrente che nel giudizio di cassazione invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data consumazione è antecedente a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni,
fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta consuma in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acqui processo (Sez. 2 , n. 41151 del 28/09/2023, Rv. 285300-01; n. 35791 del 29/05/2019, Rv. 277495-01). In particolare, ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro alle affermazioni, specificando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in s di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525 – 01).
2.1 Il secondo motivo che revoca in dubbio la legittimazione alla querela di NOME COGNOME è, come già ritenuto dalla Corte territoriale, destituito di giuridico fondamento giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il diritto di querela per il re appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l’abbia consegnata a colui che se n’è appropriato illegittimamente (Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Rv. 284431 – 01; n. 20776 del 08/04/2016, Rv. 267037 – 01: n. 26805 del 16/04/2009, Rv. 244713 – 01). Infatti la norma di cui all’art. 646 Cod.pen. è destinata a tutelare non solo la proprietà o i diritti reali p o di godimento, ma anche il possesso – inteso come relazione di fatto con il bene, che non richiede la diretta fisica disponibilità dello stesso e che si configura finanche in assenza d titolo giuridico ovvero quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito- con conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona off e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (in tema di furto, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME,Rv. 255975 – 01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
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La Consigliera estensore
Il Presidente