Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25325 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 25325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CECINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, in data 12.1.2018, il Tribunale di Livorno, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di appropriazione indebita e lo aveva condanNOME alla pena finale di mesi 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale;
2. ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che lamenta vizio di motivazione in relazione all’accertamento della responsabilità per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen.: rileva che la Corte d’appello ha confermat la decisione del Tribunale di Livorno fondando la diagnosi in punto di elemento soggettivo, ravvisato nel dolo eventuale, sul mancato ritiro della raccomandata con la quale, nel gennaio del 2015, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE acquisiti dall’imputato in leasing, aveva intimato la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento dei canoni; segnala, a tal proposito, che la stessa Corte fiorentina ha articolato il proprio ragionamento sulla considerazione secondo cui l’imputato doveva rappresentarsi la possibilità che l’avviso di giacenza riguardasse una raccomandata spedita proprio dalla RAGIONE_SOCIALE contenente, per di più, una intimazione alla loro restituzione; rileva che, in tal modo la Corte ha ritenuto sussistente il dolo eventuale sub specie della accettazione del rischio concernente il contenuto della missiva che, tuttavia, non può integrare il dolo di fattispecie, utilizzando una regola di esperienza che non poteva dirsi universale e generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio poiché il reato ascritto al COGNOME è estinto per intervenuta prescrizione.
A tal fine, deve escludersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di un ricorso radicalmente inammissibile, come tale inidoneo a instaurare il rapporto processuale innanzi alla Corte, con conseguente definitività della sentenza impugnata alla data della sua adozione (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. Rv. 217266 – 01).
Si è evidenziato che, anche sotto questo non certo irrilevante profilo, la qualificazione del ricorso come inammissibile perché, ad esempio, “manifestamente” infondato, finisce con l’assumere una decisiva rilevanza e, per
questa ragione, la giurisprudenza di questa Corte ha fornito delle linee direttive per chiarire quando si possa ritenere essersi in presenza di una infondatezza “manifesta” e, perciò, di un ricorso inidoneo a fondare un valido rapporto processuale in sede di impugnazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, 19.12.2017 n. 9486, Giannone).
Si è chiarito, infatti, che il ricorso deve ritenersi inammissibile quando sia attinto da una diagnosi di manifesta infondatezza che, nel vigore del codice di rito previgente i si era ritenuta sussistente – ex art. 524, u.c., “… non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisc alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale” (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313); quando, inoltre, “… il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente …” (Sez. 2, n. 10871 del 04/07/1975, Rv. 131225 e, in particolare, sotto il vigore del codice previgente, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. che, in motivazione, chiarirono che l’attributo “manifesta” evoca “… la significazione di palese inconsistenza delle censure” e che la manifesta infondatezza “… si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell’ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell’art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare – sul piano funzionale – come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Richiamata la relazione al Progetto Preliminare del “nuovo” codice di rito, si è osservato che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 7 – 13 giugno 2000), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha in buona sostanza ammesso (come ricordato da Sez. un., sentenza n. 11 32 del 22/11/2000, cit., in motivazione) che la manifesta infondatezza del motivo di
ricorso può “… può essere contrassegnata … da una pretestuosità oggettiva, prescindente da una deliberata volontà dell’interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo”.
Si è allora affermato che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma è tenuto ad operare una valutazione che valorizzi e tenga conto dei motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi e la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso; il che, come pure si è detto, accade, ad esempio, nei casi in cui: – si invochi una norma inesistente nell’ordinamento – si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; – si riproponga una questione già costantemente decisa dalla giurisprudenza di legittimità in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi; per altro verso, qualora, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali il che accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
Tanto premesso, va rilevato, infatti, che il presente ricorso non può ritenersi inammissibile, ovvero manifestamente infondato, laddove, per l’appunto, denuncia il vizio motivazionale che affliggerebbe la sentenza impugnata laddove i giudici del gravame di merito hanno ritenuto di poter inferire l’elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita dalla “accettazione del rischio” concernente il contenuto della missiva cui era collegato l’avviso e che il COGNOME avrebbe scientemente, per questa ragione, evitato di ritirare.
Questa Corte ha più volte ribadito che se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reat di cui all’art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene “uti dominus”, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (cfr., Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 – 01); occorre, cioè, la prova che l’agente si sia comportato “uti dominus” non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera
incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a causa dell’inadempimento nel pagamento dei canoni (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114 – 01).
Tanto basta per ritenere che, con la proposizione del ricorso, si sia instaurato il rapporto processuale e, correlativamente, il termine di prescrizione abbia continuato a decorrere sino ad essere, a tutt’oggi, completamente decorso pur tenendo conto dei 224 di sospensione legati a differimenti dovuti ad impedimenti dell’imputato o del suo difensore ovvero alla emergenza COVID limitatamente, in quest’ultimo caso, a giorni 64 (cfr., sul punto, Sez. U – , n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 – 01, secondo cui la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell’essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21.5.2024