Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47709 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 02/12/1964, avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le memorie dell’imputato e della parte ci udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, Federazione italiana Tennis, rapp.ta e difesa dall’av procuratore speciale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità o in subordine i rigetto del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato; NOME COGNOME che ha illustrando i motivi di ricorso e udito il difensore del ricorrente, avv.to quelli esposti con le successive memorie, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente, la cui responsabilità aquiliana è stata riconosciuta, ai soli effetti ci due ipotesi di appropriazione indebita (estinte per intervenuta prescrizione in grado di appello di somme spettanti alla Federazione Italiana Tennis (d’ora in avanti FIT), della quale era responsabile regionale (Presidente del Comitato Regionale Campania della FIT) con responsabilità gestionale del conto entrate della medesima FIT, a ministero del difensore abilitato, deduce, con i sei motivi di ricorso presentati e con i motivi aggiunti, violazione e applicazione della legge penale, oltre che vizi esiziali della motivazione:
1.1. Per avere la Corte territoriale riconosciuto la responsabilità del ricorrente in concor (capo A), pur in palese difetto degli elementi strutturali ed oggettivi tipici del appropriazione indebita; la Corte territoriale avrebbe in particolare negletto i motivi di grava con i quali si deduceva difetto di interversio e di dolo appropriativo nella condotta contestata al ricorrente; egli sarebbe stato, al più, negligente nell’aver omesso controllo e rendiconto sul attività del contabile (COGNOME) preposto alla riscossione delle quote provenienti dai club ten della Regione ed al successivo versamento del riscosso sul conto entrate della FIT, ove tali somme (poco più di 92.000 euro) non furono mai versate, con corrispondente danno per la FIT;
1.2. Neppure è prova in atti della consapevolezza delle operazioni condotte materialmente dallo COGNOME (capo A), tampoco degli atti di agevolazione commessi dal ricorrente in favore del concorrente, tantomeno della successiva refluenza di dette somme nella sua personale disponibilità; egli sarebbe pertanto responsabile a titolo di colpa, per non aver esercitato il dov controllo sul contabile da lui stesso suggerito alla FIT per svolgere le operazioni materiali di cas (dai club campani di tennis alla FIT);
1.3. Sul punto relativo alla responsabilità concorrente con COGNOME (ancora capo A) e, quindi, relativamente all’esame del contratto di servizio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ricorrerebbe addiritt travisamento della prova (secondo motivo aggiunto); COGNOME, inoltre, avrebbe avuto del conto entrate RAGIONE_SOCIALE un controllo solo gestionale (finalistico e strategico), ma non contabile, spettan questo solo allo COGNOME.
1.4. Difetterebbe inoltre, quanto all’autonomo reato di appropriazione indebita di cui al cap B, la condizione di procedibilità, essendo tardiva la querela sporta dalla FIT oltre i tre mesi ricevuto avviso da parte dell’autorità giudiziaria procedente, a seguito della intervenuta novel di riforma del regime di procedibilità per l’appropriazione indebita aggravata;
1.5. Ancora quanto al capo B difetterebbe altresì la prova della appropriazione delle somme presenti sul conto di gestione aperto dallo stesso COGNOME (all’insaputa della FIT, n.d.r.); que infatti doveva provvedere alla amministrazione di tali fondi, potendo disporne ad libitum per il raggiungimento degli scopi sociali, difetterebbe anche pertanto il profitto personale dell appropriazione;
1.6. Neppure vi è prova del rapporto di servizio in essere tra la FIT ed il Raccuglia, che no era contrattualmente vincolato al rendiconto ed alla gestione di cassa per conto della FIT,
difetterebbe quindi anche l’aggravante di cui al n. 11, del comma primo dell’art. 61 cod. pen. che aveva reso ab origine procedibile ex officio il reato di appropriazione indebita.
All’udienza del 14 novembre 2024, cui si perveniva a seguito di due rinvii disposti dalla Corte in attesa della decisione delle Sezioni unite (sent. n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01) sulla regola di giudizio applicabile in caso di riconoscimento della responsabilità civi da condotta costituente reato (prescritto), le parti concludevano come in epigrafe, richiamando le plurime memorie e le conclusioni scritte già in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso e quelli ad essi aggiunti proposti nell’interesse dell’imputato son parte manifestamente infondati ed in parte meramente infondati; consegue il rigetto della proposta impugnazione.
1.1. Nella presente fattispecie processuale, caratterizzata dalla conformità verticale delle decisioni di merito intervenute sull’accertamento della responsabilità secondo la regola di giudizi “bard”, la Corte territoriale ha efficacemente argomentato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano gli illeciti civili ritenuti in sentenza. Tali condotte appropriative certamente provocato un danno patrimoniale per l’ente destinatario delle quote sociali riscosse sul territorio regionale e mai pervenute alla Federazione nazionale, che va risarcito, a seguit della estinzione della fattispecie di penale rilevanza, secondo le vigenti disposizioni civili. T si afferma, non solo e non tanto perché il mandatario è responsabile di tutte le operazioni di gestione della raccolta e trasferimento delle risorse finanziarie nei confronti del mandante dovendo altresì renderlo edotto di tutte le vicende occorse nel corso della esecuzione del mandato (Sez. 3 civ., n. 10073 del 27/04/2010, Rv. 612599), quanto perché la sua responsabilità extracontrattuale discende dall’accertamento di condotte locupletative commesse, la prima in concorso con l’addetto materiale alla tenuta dei conti (COGNOME) e la seconda dal sol ricorrente, che si è ricevuto sul conto corrente personale (senza più renderne il conto) le rimesse destinate alla Federazione nazionale.
1.2. I motivi di ricorso e quelli ad essi aggiunti si diffondono, viceversa, sulla identifica della non corrispondenza della condotta al tipo legale e sui vizi esiziali (manifesta illogicit intima contraddittorietà) della motivazione adottata dalla Corte di merito.
1.2.1. Non appare pertanto superfluo ricordare, sotto il profilo dogmatico, quali sono gl elementi strutturali del delitto di appropriazione indebita, per come differenziatasi, nel corso secoli XVIII e XIX, tale fattispecie dal coacervo identitario del furto (la cui offensività r focalizzata sul momento della “sottrazione” al possessore), per assumere prima le vesti del “furto improprio” (offensivo della proprietà disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione fr /
del 1810, quelle dell’abuse de confiance. Tale ultimo carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo-italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all’art. 417 del codice “Zanardelli”: chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d’un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegna per qualsiasi titolo che importi l’obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punit querela di parte Ciò che, dunque, caratterizzava l’appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, dall’offesa portata mediante di un possesso non delittuosamente conseguito. Già da queste premesse traspare dunque con evidenza la ratio della incriminazione: consegue che il fatto non può definirsi tipico tutte le volt in cui il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mob o del denaro, “ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di una prestazione futura, poscia non eseguita” (in questi precisi termini la dottrina coeva alla codificazione del 1930, che orientò allora le scelte del legislatore). Con il reato di appropriazione indebita, il legislatore del 19 quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo possesso (assai precario nella concreta fattispecie all’esame) della cosa mobile, dia alla stessa nolente domino- una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016, Rv. 266370; Sez. 2, n. 25281 del 31/5/2016). Più in generale sul tema della “altruità” penalmente rilevante: Sez. 2, n. 27540/2009; mentre sul concetto di “altruità e vincolo di destinazione” occorre confrontarsi con l’arresto a Sezioni unite, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250974; sul concetto di “altruità” non strettamente civilistico si veda pure Sezioni unite 1327/2005.
1.3. Nel merito è rimasto accertato che il denaro raccolto tra gli iscritti regionali alla FIT specificamente “destinato” a refluire nel conto entrate della Federazione, attraverso l’opera materiale dello COGNOME (preposto a quei compiti su specifica indicazione del Raccuglia), mentre le chiavi d’accesso al conto ed il controllo sullo stesso erano saldamente ancorate al Presidente del Comitato regionale (Raccuglia), che addirittura, dopo il connmissariamento della Federazione regionale,dispose di inviare gli estratti conto al suo domicilio, piuttosto che alla Federazio nazionale. Sono questi gli elementi di fatto che hanno indotto i giudici di merito a ravvisare nel condotta contestata all’imputato gli estremi del concorso (eziologicamente efficace e psicologicamente consapevole e volontario) nel reato di appropriazione indebita. Le somme raccolte tra gli associati non si sono pertanto mai confuse con il patrimonio finanziari dell’intermediario responsabile regionale, che non poteva certo usarne ad libitum, dovendo invece immetterle immediatamente nella disponibilità della Federazione nazionale, il che non è avvenuto, sia per i fatti descritti al capo A, che per quelli descritti sub B. Tale argomentazione offre continuità alla giurisprudenza di questa stessa Sezione (n. 50672/2017), che valorizza -ai fini dell’integrazione della fattispecie- la violazione del vincolo fiduciario di destinazione imp al denaro consegnato all’accipiens. Può dunque ancor oggi affermarsi che l’elemento qualificante del mancato adempimento va individuato nella sussistenza di un “vincolo specifico d
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destinazione” impresso alla somma consegnata, potendo conseguentemente ritenersi integrati gli estremi dell’illecito laddove l’accipiens violi tale specifica destinazione di scopo, distogliendo la ragione del possesso dalla sua causa (giur. costante: Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Rv. 274257; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889; Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, in tema di mandato; Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, Rv. 271385; in continuità con Sez. 2, n. 43119/2016, 25281/2016, 50156/2013, 46256/2013, 46586/2011; principio ribadito anche in sede civile da Sez. 3 civ., n. 14256, del 8/7/2020, Rv. 658331).
1.4. Chiara appare dunque l’opzione condivisa dai giudici di merito: mentre l’operatore contabile materiale ha distratto il “corpo finanziario” dal suo alveo, il responsabile regionale favorito ed assecondato tale condotta, avendolo fiduciariamente preposto a quella funzione e consentendogli di operare indisturbato per lunga pezza; ma vi è di più, perché nel momento di fibrillazione del meccanismo di distrazione il COGNOME ha dato disposizioni per evitare che meccanismi contabili dell’ingranaggio potessero venire a conoscenza del soggetto spogliato e da questi inibiti.
1.5. Esclusa pertanto la ricorrenza del ragionevole dubbio sull’accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01: Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere att della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati d sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussist dei presupposti per l’assoluzione nel merito), ritiene il Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021), ovvero la condotta appropriativa, che tradisce il rapporto tra mandante e mandatario, ed il conseguente danno economico per il soggetto giuridico la cui fiducia sia rimasta tradita, il che caratterizza marcatamente nel caso delle condotte contestate al capo B) entrambe le fattispecie contestate.
1.6. Quanto alla condizione di procedibilità (quarto motivo di ricorso), in tema d appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. (certamente integrata l’aggravante dalla qualifica di responsabile apicale regionale dei conti FIT in entrat sesto motivo di ricorso), i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la persistent costituzione di parte civile, coltivata anche successivamente all’introduzione della norma che disciplina la procedibilità a querela (d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36), determina la piena consisten dell’istanza di punizione ai fini della procedibilità (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 2846 – 01).
Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L’imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla costituita
parte civile Federazione italiana tennis, che si liquidano, nei limiti della domanda, come d dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present giudizio dalla parte civile Federazione Italiana Tennis che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 14 novembre 2024.