Appropriazione Indebita: L’Importanza della Prova Certa sui Beni
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di appropriazione indebita: senza una prova certa e inequivocabile dei beni oggetto del reato, l’accusa non può reggere. Il caso analizzato, relativo a un contratto di affitto di ramo d’azienda, dimostra come l’incertezza sull’oggetto materiale del presunto illecito possa essere un ostacolo insormontabile per l’accusa, portando all’inammissibilità del ricorso della parte civile.
Il Caso: Contratto di Affitto d’Azienda e Accusa di Appropriazione Indebita
La vicenda trae origine dalla denuncia del titolare di una società che aveva concesso in affitto un ramo d’azienda a un’altra persona. Al termine del rapporto, il titolare accusava l’affittuario di essersi appropriato indebitamente di alcuni beni facenti parte del complesso aziendale. L’imputato veniva assolto sia in primo grado che in appello. I giudici di merito avevano fondato la loro decisione principalmente sull’incertezza riguardo al diritto di proprietà sui beni in questione.
La parte civile, non soddisfatta, decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel considerare necessaria la prova della proprietà, essendo sufficiente, ai fini del reato, un qualsiasi diritto reale o personale sulla cosa, come quello derivante dal contratto di affitto.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sebbene i giudici abbiano concordato con il ricorrente su un punto di diritto, hanno ritenuto decisiva un’altra argomentazione, di carattere prettamente fattuale.
La Corte ha infatti evidenziato come la sentenza d’appello si basasse su due distinte ratio decidendi:
1. Una di diritto, ritenuta errata, secondo cui per l’appropriazione indebita sarebbe necessario un diritto di proprietà e non un semplice diritto di godimento come quello dell’affittuario.
2. Una di fatto, considerata assorbente e decisiva, relativa alla totale incertezza probatoria sull’effettiva inclusione dei beni contestati nel contratto di affitto.
Poiché il ricorso della parte civile non contestava minimamente questa seconda, cruciale, valutazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza: Oltre la Titolarità del Bene
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la questione giuridica e quella probatoria. La Cassazione chiarisce che, in linea di principio, per configurare il reato di appropriazione indebita, non è necessario che la persona offesa sia proprietaria del bene. Citando un proprio precedente (sentenza n. 27595/2007), la Corte ribadisce che anche il titolare di un semplice “diritto di godimento” può essere vittima del reato. Pertanto, l’argomento della Corte d’Appello su questo punto era giuridicamente debole.
Tuttavia, la sentenza impugnata conteneva un’argomentazione ben più solida e insuperabile: la totale carenza di prova. Nel contratto di affitto e nei suoi allegati non vi era alcuna menzione specifica dei beni che si asserivano sottratti. La parte offesa non era stata in grado di indicare con precisione quali fossero questi beni, rendendo così “incerto che gli stessi siano stati financo parte del ramo di azienda affittato”. Questa valutazione di fatto, essendo logica e ben motivata, non è sindacabile in sede di legittimità, e poiché non è stata oggetto di specifica contestazione nel ricorso, ha determinato l’esito del giudizio.
Conclusioni: L’Onere della Prova nel Reato di Appropriazione Indebita
La pronuncia in esame offre una lezione pratica di fondamentale importanza. Per poter agire con successo per il reato di appropriazione indebita, non è sufficiente lamentare la sottrazione di un bene. È indispensabile fornire una prova rigorosa e precisa dell’oggetto materiale del reato. Nei contesti contrattuali, come l’affitto di un ramo d’azienda, ciò si traduce nella necessità di redigere inventari dettagliati e allegati specifici che elenchino in modo inequivocabile tutti i beni inclusi nell’accordo. L’assenza di tale precisione documentale può creare una zona d’ombra probatoria che, come in questo caso, finisce per vanificare le ragioni della parte lesa e condurre all’assoluzione dell’imputato, consolidando il principio che l’onere della prova in ambito penale ricade interamente sull’accusa.
È necessario essere proprietari di un bene per sporgere querela per appropriazione indebita?
No. La sentenza, richiamando la giurisprudenza consolidata, afferma che per proporre querela per appropriazione indebita non è richiesto l’accertamento della proprietà, ma è sufficiente vantare un diritto di godimento sul bene, come quello derivante da un contratto di affitto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile se la Cassazione ha ritenuto errata una delle motivazioni della Corte d’Appello?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione della Corte d’Appello si fondava anche su una seconda e decisiva motivazione: l’assoluta incertezza probatoria sull’individuazione dei beni che facevano parte del contratto di affitto. Questa valutazione di fatto, non contestata dal ricorrente, è stata ritenuta assorbente e sufficiente a sostenere la decisione di assoluzione.
Qual è l’implicazione pratica di questa sentenza per i contratti di affitto di ramo d’azienda?
L’implicazione è che risulta cruciale redigere contratti e allegati estremamente dettagliati, con un inventario preciso di tutti i beni inclusi nell’affitto. In caso di futura contestazione per appropriazione indebita, l’assenza di una chiara e inequivocabile prova documentale sui beni oggetto del contratto può rendere impossibile dimostrare il reato in sede penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46059 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46059 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
Sentenza
sul ricorso proposto dalla parte civile : COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano il 28/2/2022 emessa nei confronti di COGNOME NOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale NOME era stato assolto dal delitto di appropriazione indebita.
In motivazione la Corte distrettuale condivideva la ricostruzione della vicenda, così come operata in prime cure e faceva propri i rilievi e le osservazioni del
giudice di primo grado a conferma del giudizio di non colpevolezza dell’imputato, valorizzando il dato della incerta sussistenza del diritto di proprietà in capo alla società del RAGIONE_SOCIALE.
2.Contro tale decisione ricorre la parte civile COGNOME NOME che lamenta violazione di legge ( art. 646 c.p.), avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 646 c.p., f necessaria la titolarità del diritto di proprietà del bene e non, piuttosto, qualsias diritto reale o personale sulla cosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.La sentenza di appello che conformemente al primo grado ha escluso la sussistenza del reato di appropriazione indebita, si snoda su due argomenti 1) la qualità di affittuario che a dire della sentenza, erroneamente, è ritenuta non assimilabile a quella di proprietario di tal che in mancanza di un diritto dominicale sulla cosa non si potrebbe configurare il delitto di cui all’art. 646 c.p.; 2) la carenza di prova in ordine ai beni che effettivamente hanno costituito oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda e dunque della spoliazione da parte dell’imputato.
Ebbene se la prima ratio decidendi non è condivisibile posto che è stato affermato dalla giurisprudenza che in tema di legittimazione a proporre la querela per appropriazione indebita, questa non presuppone l’accertamento della dominica potestas sulle cose locate di cui si denuncia l’altrui impossessamento quasi si trattasse di azione reale di revindica, soggetta alla probatio diabolica di un titolo di provenienza inattaccabile – bensì un diritto di godimento.(Sez. 2, n. 27595 del 19/06/2007, Rv. 238896); la seconda con la quale si introduce una valutazione in fatto e cioè si ritiene incerta l’individuazione dei beni che hanno costituito oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, è tranciante ( cfr pag. 5 della sentenza in cui si afferma che “né il contratto di affitto, né gli allegati prodotti in atti fanno menzione dei beni in contestazione,peraltro neppure mai precisamente indicati dalla parte offesa sicchè è incerto che gli stessi siano stati financo parte del ramo di azienda affittato”).
Tale valutazione che non è minimamente contestata dal ricorrente, implica, per il suo carattere assorbente, l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 settembre 2023
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