Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50662 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50662 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24 bis cod. proc. pen. proposto dal G.u.p. del Tribunale di Monza nel procedimento a carico di
NOME nato a Monza il DATA_NASCITA
visti gli atti ed il provvedimento di rinvio pregiudiziale;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11 maggio 2023 il G.u.p. del Tribunale di Monza, all’esito dell’udienza preliminare celebrata nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, imputato del delitto di appropriazione indebita aggravata (per essersi appropriato, nella qualità di sub-agente, di somme percepite per effetto di contratti di vendita conclusi, omettendo di rimettere le somme incassate alla società preponente) ha rimesso la questione concernente l’individuazione del giudice competente per territorio.
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1.1. Il G.u.p. ha messo in rilievo che la descrizione del fatto, alla stregua delle previsioni contrattuali, implicava che l’attività di conclusione dei contratti era affidata all’imputato nella sola città di Monza; che il fatto contestato indicava quale luogo di consumazione il comune di Segrate, posto nel circondario di Milano e ove aveva la sede legale la società preponente; che dallo svolgimento delle indagini risultava che il P.m. presso il Tribunale di Milano, ritenendo l’assenza di elementi certi per individuare il luogo di consumazione del reato, aveva trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale di Monza, applicando il criterio suppletivo della residenza dell’imputato. Aggiungeva che nel corso dell’udienza preliminare il difensore dell’imputato aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Giudice per l’udienza preliminare di Milano, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il momento consumativo del reato di appropriazione indebita va individuato nel luogo in cui l’interversione del possesso giunge a conoscenza della persona offesa (Sez. 2, n. 56344 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 276298 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza è ammissibile, avendo il giudice remittente indicato le ragioni del contrasto giurisprudenziale sulla questione riguardante l’individuazione della competenza territoriale a giudicare del delitto di appropriazione indebita, prospettando di fatto l’impossibilità di risolvere la questione sollevata dalla difesa dell’imputato (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Trib. Latina, Rv. 284720 – 01).
Alla stregua dei criteri generali di determinazione della competenza territoriale (artt. 8 e 9 cod. proc. pen.), risulta necessario stabilire in qual momento avviene la consumazione del delitto di appropriazione indebita e, conseguentemente, individuare il luogo che radica la competenza.
2.1. Secondo un orientamento assolutamente costante la natura di reato istantaneo del delitto di appropriazione indebita implica la sua consumazione sin dalla realizzazione della prima condotta appropriativa «nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria» (Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, COGNOME, Rv. 279225 01; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261731 – 01; Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, COGNOME, Rv. 259715 – 01; Sez. 2, n. 29451 del 17/05/2013, NOME, Rv. 257232 – 01).
Il momento temporale ed il luogo in cui si consuma il delitto potrà variare, in relazione alle categorie di beni suscettibili di costituire oggetto della condotta appropriativa; considerando la capacità di detti beni di formare oggetto di atti di
disposizione riservati al titolare del diritto di proprietà; in ragione della natura de vincolo giuridico, in forza del quale il possesso della cosa sia stato trasferito dal proprietario al soggetto nella cui sfera di disponibilità si trovi la cosa.
E’ pacifico che l’atto di disposizione di beni, di cui si abbia solo il possesso, mediante il trasferimento a terzi della proprietà (al pari della distruzione o consumazione del bene) già integra la condotta appropriativa (come quando il soggetto legittimato, in forza di procura AVV_NOTAIO o speciale, ad operare sul conto corrente altrui, superi i limiti della procura conferita disponendo “ultra vires” delle somme depositate: Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, Bertini, Rv. 283280 – 01; analogamente, per il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati: Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282351 – 01).
Se il rapporto negoziale preveda che la restituzione debba avvenire alla scadenza di uno specifico termine (come per il rapporto di comodato ex art. 1809 cod. civ.; per l’ipotesi del noleggio di breve durata, Sez. 2, n. 6998 del 23/01/2019, De Cotiis, Rv. 275607 – 01), ovvero quando il possesso della cosa altrui è convenzionalmente delimitato nel tempo, essendo previsto l’obbligo di trasferire immediatamente le cose di cui si sia conseguito il possesso alla scadenza di determinati termini (come nei rapporti riconducibili alla categoria AVV_NOTAIO del mandato: Sez. 2, n. 35267 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237850 – 01, per l’ipotesi del sub-agente assicurativo che non versi alla compagnia assicurativa, come dovuto, le somme riscosse per conto di quest’ultima nei termini previsti), l’appropriazione si realizza indipendentemente dalla richiesta del proprietario; ove, invece, la restituzione sia conseguenza eventuale del venir meno del titolo giuridico (per effetto della risoluzione o dell’annullamento del contratto con cui si è trasferito il possesso) o richieda l’espressa volontà del proprietario di ottenere la restituzione del bene, diviene necessario che il proprietario manifesti al possessore la volontà di conseguire la restituzione del bene e il possessore ometta o rifiuti la restituzione (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, COGNOME, Rv. 267072 01, relativa alla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento nel versamento dei canoni; Sez. 2, n. 11323 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 280807 – 01 e Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 279336 – 0, per l’ipotesi di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell’amministratore, che si consuma all’atto della cessazione della carica; Sez. 2, n. 22127 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 256055 – 01, per la mancata restituzione della contabilità dal commercialista al cliente). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il diverso avviso, che emerge dalle massime delle decisioni in cui si è affermato che il reato di appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo
in cui la manifestazione della volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa (Sez. 2, n. 56344 del 11/10/2018 COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 48438 del 01/12/2004, COGNOME, Rv. 230354 – 01; Sez. 2, n. 1119 del 03/03/1999, COGNOME, Rv. 212976 – 01), non è condivisibile quale affermazione di un principio diverso e in contrasto con quello indicato in precedenza.
E’ chiaro che se nelle decisioni richiamate il dato della conoscenza della persona offesa dell’altrui condotta appropriativa poteva assumere rilevanza per stabilire il momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela, di certo quegli arresti erano caratterizzati dalla peculiarità della coincidenza tra l’epoca dell’avvenuta interversione del possesso, attraverso la comunicazione espressa del rifiuto di restituire il bene, e il momento di conoscenza da parte della persona offesa; coincidenza che, per le ragioni su indicate, non è sempre caratteristica necessaria per la consumazione del reato, né può rilevare nell’individuare oltre il tempo, anche il luogo di consumazione, che va riferito considerando esclusivamente il luogo ove si è realizzata la condotta appropriativa.
2.3. Nella fattispecie sottoposta al Giudice dell’udienza preliminare, in difetto di elementi di fatto utili per stabilire dove l’agente, che era tenuto a versare le somme incassate in esecuzione del mandato a vendere ricevuto, avesse mutato il titolo del possesso delle somme incassate (e non versate) in modo corretto si è fatta applicazione delle regole suppletive indicate dall’art.9 cod. proc. pen. e, in particolare, al luogo di residenza dell’imputato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va affermata la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Monza a decidere sull’ imputazione come contestata, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria remittente; va, altresì dato incarico alla cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 24 bis, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Monza e dispone la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria rimettente per l’ulteriore corso.
Così deciso il 6/10/2023