Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38657 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME n. a Venezia il DATA_NASCITA
NOME n. a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 31/1/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi ;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal patrono della parte civile RAGIONE_SOCIALE con allegata nota spese di cui ha richiesto la liquidazione;
letta la memoria depositata dal difensore degli imputati in data 14/11/2025
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati NOME COGNOME
NOME e NOME per i delitti di appropriazione indebita aggravata e truffa aggravata in danno della RAGIONE_SOCIALE, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO che, con unico atto, ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione:
2.1 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita di cui al capo A), con particolare riferimento alla valutazione della credibilità del teste NOME COGNOME e all’esistenza di accordi sulla gestione finanziaria.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha rassegnato una motivazione manifestamente illogica circa la credibilità della p.o. COGNOME in ordine alla ricezione da parte dell’imputato COGNOME di tre buste contenenti danaro per l’importo complessivo di euro seimila, aderendo acriticamente alla versione del dichiarante secondo cui avrebbe atteso la conclusione degli accertamenti in ordine alle condotte appropriative per contestare integralmente i fatti ai ricorrenti nel corso dell’incontro dell’agosto 2020. Infatti, simile comportamento stride con la logica comune, non avendo il COGNOME, asseritamente ignaro dell’accordo sulla gestione dei fondi accantonati in nero, chiesto spiegazioni immediate al COGNOME, contestando l’anomala dazione. Inoltre l’avvenuta immediata consultazione con i testi COGNOME COGNOME COGNOME rende ancor meno credibile la giustificazione accreditata dalla p.o. in quanto denota l’immediata percezione della problematicità della situazione. La Corte di merito non ha fornito un’argomentata r isposta alla tesi difensiva secondo cui la consegna delle somme di danaro depone per l’esecuzione di un accordo preesistente sulla ripartizione de i fondi extrabilancio.
Secondo il difensore risulta, altresì, carente e manifestamente illogica l’esclusione di qualsiasi accordo, anche di natura verbale o per facta concludentia , tra il COGNOME e gli imputati in ordine alla gestione di spese personali attraverso i fondi societari e alla creazione di ‘fondi neri’ . La sentenza impugnata basa detta esclusione sulla negazione della p.o. e sull’assenza di ogni previsione al riguardo nel memorandum intercorso tra le parti sebbene prassi finanziarie opache difficilmente avrebbero potuto trovare una formalizzazione in un documento ufficiale. Tuttavia un simile accordo ben poteva essere stato raggiunto a livello verbale o trovare fondamento in una prassi tollerata e condivisa tra le parti, anche alla luce delle ampie deleghe operative riconosciute agli imputati nella gestione del ristorante. La Corte di merito non ha adeguatamente considerato la possibilità che i ricorrenti abbiano agito nella convinzione, eventualmente indotta o tollerata dal COGNOME, di operare secondo modalità concor date con conseguenti ricadute sull’elemento soggettivo del reato.
Il difensore aggiunge che i giudici d’appello hanno reso una motivazione carente in punto di dolo, omettendo il confronto con le allegazioni difensive secondo cui i ricorrenti hanno agito nella convinzione dell’esistenza di un accordo con il RAGIONE_SOCIALE. In particolare la Corte di merito ha omesso di operare una chiara distinzione tra una gestione formalmente irregolare, eventualmente rilevate sotto il profilo civilistico e fiscale, e una gestione dolosamente finalizzata all’appropriazione illecita di beni contro la volontà del titolare del patrimonio.
2.2 La mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa in relazione all’acquisto del macchinario Orved.
Il difensore assume che la ricostruzione della sentenza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui ha svalutato la circostanza che l’acquisto del macchinario rientrava formalmente nei poteri di spesa autonoma degli amministratori alla luce dei contenuti del memorandum senza che i pretesi ‘accordi reali’ , che avrebbero comunque imposto agli imputati di interpellare la p.o. per investimenti similari, siano supportati da argomentazioni logiche e stringenti. Ad escludere la configurabilità di raggiri concorre la circostanza che la proposta d’acquisto del macchinario fu prospettata da gli imputati sia al COGNOME che alla consulente del gruppo Sig.ra COGNOME, i quali avallarono la decisione.
Inoltre, secondo i ricorrenti i giudici d’appello hanno licenziato una motivazione manifestazione illogica anche con riguardo alla sussistenza del requisito dell’ingiusto profitto e del danno patrimoniale per la RAGIONE_SOCIALE Infatti, la sentenza impugnata non ha chiarito quale sia stato l’ingiusto profitto conseguito dagli imputati per effetto dell’acquisto del macchinario dal momento che la partecipazione al bando RAGIONE_SOCIALE avvenne tramite una diversa società e l’uso gratuito del bene da parte della RAGIONE_SOCIALE potrebbe rilevare solo sotto il profilo civilistico ma non dimostra che l’acquisto fosse autonomamente truffaldino. Con ri ferimento al danno, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il macchinario sarebbe stato inutile per l’attività della RAGIONE_SOCIALE appare apodittica e non tiene conto della potenziale utilità del bene per attività future nonché del credito d’imposta di cui la società acquirente ha beneficiato, circostanze che avrebbero imposto che la sentenza impugnata fornisse specifica giustificazione sulla sostanziale elisione o drastica riduzione del danno.
2.3 L’erronea applicazione dell’art. 646 cod.pen., non avendo la Corte di merito correttamente interpretato la nozione di altruità della cosa, affermando la sussistenza del dolo specifico senza considerare la possibilità di accordi specifici tra gli amministratori e il socio di riferimento in ordine alla gestione delle somme in nero e alla compensazione di spese personali.
2.4 L’erronea applic a zione dell’art. 640 cod.pen. per avere la Corte territoriale dilatato la nozione di danno patrimoniale trascurando che il macchinario Orved è rimasto nella
disponibilità della società, è stato acquistato ad un costo inferiore al prezzo di listino grazie ad incentivi statali e possiede un intrinseco valore commerciale e una specifica funzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I motivi formulati sono inammissibili in quanto reiterano censure che hanno trovato corretta e compiuta risposta fin dalla sentenza di primo grado e in questa sede riproposte in difetto di una puntuale correlazione con le argomentazioni reiettive sviluppate nella sentenza impugnata.
1.1 Il primo motivo è generico in quanto sotto l’egida del vizio cumulativo di motivazione tende ad una rivalutazione del compendio probatorio a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche con il quale il ricorrente elude il confronto critico. Invero, i giudici territoriali hanno confermato la piena attendibilità della p.o. COGNOME, negando fondamento alla tesi difensiva di un accordo inteso all’omessa contabilizzazione di parte degli incassi del ristorante gestito dai ricorrenti con successiva tripartizione delle somme. Hanno al riguardo evidenziato che argomenti a sostegno non possono trarsi dalla circostanza che il COGNOME ebbe a ricevere tre buste contenenti circa seimila euro dall’imputato COGNOME in quanto ciò accadde allorché erano già in corso accertamenti interni sulla gestione dell’esercizio ed erano state scoperte le prime distrazioni di danaro a scopo personale e la p.o. informò immediatamente della consegna sia la consulente COGNOME che il contabile COGNOME con i quali concordò sul l’opportunità di attendere l’esito delle verifiche disposte prima di procedere alla contestazione di tutte le irregolarità accertate, come in effetti avvenuto nell’agosto 2020. Né è priva di rilievo sotto il profilo della prova logica la circostanza richiamata dal primo giudice (pag. 4) che tutti i testi escussi in dibattimento abbiano riferito che mai il COGNOME aveva dato indicazioni di omettere la contabilizzazione di ricavi dell’esercizio e simile disposizione era stata introdotta dagli imputati che provvedevano a specificare gli importi giornalieri di cui omettere la fatturazione.
1.2 Con riguardo alla gestione delle spese personali attraverso fondi societari la difesa sostiene che gli esborsi debbano ugualmente ricondursi ad accordi verbali o a una ‘prassi tollerata e condivisa tra le parti coinvolte nella gestione’. In detta ottica gli acquisti per esigenze personali effettuati presso i fornitori con fatturazione alla società RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati funzionali ad incrementare il volume d’affari della società e ad ottenere condizioni di maggior favore.
V’è da rilevare al riguardo che i ricorrent i ampliano indebitamente il devolutum giacchè con il primo motivo d’appello (pagg.4 -5) avevano sostenuto che le spese personali con fatturazione alla società fossero state espressamente autorizzate dalla p.o., cui venivano rendicontate in occasione di incontri mensili nel corso dei quali venivano effettuati i conteggi in relazione agli incassi non contabilizzati, senza riferimento alcuno a prassi ‘indotte’ o
‘tollerate’ o addirittura ‘condivise’ dal COGNOME . Non possono, pertanto, trovare ingresso in questa sede le censure in punto di dolo che fanno leva sulla putatività dell’accordo, in quanto fondate su deduzioni non previamente sottoposte al vaglio della Corte territoriale e, comunque, di spiccato carattere congetturale, in contrasto con la ricostruzione fattuale operata in sede di merito anche sulla base della prospettazione degli stessi ricorrenti.
Peraltro, come segnalato dal primo giudice (pag. 2), risulta singolare che simile accordo non sia stato dedotto dagli interessati in sede di contestazione delle condotte appropriative da parte del COGNOME né gli stessi ne abbiano fatto cenno ad alcuno, ad iniziare dal responsabile della contabilità COGNOMECOGNOME introducendolo sol o nel corso dell’esame dibattimentale.
2. Parimenti generiche, oltre che manifestamente infondate, risultano le doglianze in punto di sussistenza del delitto di truffa ascritto al capo B) della rubrica. Già il primo giudice, pag. 7, ha chiarito l’irrilevanza della circostanza che il c.d. memorandum formalmente consentisse agli amministratori di effettuare acquisti in autonomia sino all’importo di euro 20mila dal momento che gli stessi imputati hanno riconosciuto che gli accordi reali intercorsi con la p.o. imponevano di interpellarla per siffatti investimenti, come in effetti avvenuto. I giudici di merito, in conformità alla prospettazione accusatoria, hanno ritenuto di ravvisare gli artifizi e raggiri integranti la fattispecie ascritta nella falsa prospettazione effettuata al RAGIONE_SOCIALE che il macchinario Orved sarebbe stato destinato al confezionamento di pasti in atmosfera modificata per gli hotel di Venezia in pieno periodo pandemico mentre in realtà l’acquisto era strumentale alla preparazione di cibi koshe r da servire sugli aerei in relazione ad un appalto indetto da RAGIONE_SOCIALE, cui i prevenuti avevano partecipato con la società RAGIONE_SOCIALE a loro riferibile.
Né hanno pregio i rilievi in punto di ingiusto profitto e danno giacché il macchinario al momento dell’acquisto aveva un valore strumentale esclusivamente in relazione all’appalto RAGIONE_SOCIALE, avendo il NOME omesso qualsiasi iniziativa per acquisire forniture in favore degli hotel di Venezia, sicché il costo che avrebbe dovuto gravare sulla società RAGIONE_SOCIALE dei ricorrenti era stato artificiosamente addebitato alla RAGIONE_SOCIALE e analogamente erano stati sfruttati personale, materie prime e apparati logistici per dar corso ad una produzione che esulava l’ambito della M.B. In detto contesto non pare ragionevolmente revocabile in dubbio il profitto ingiusto conseguito dai ricorrenti come pure il danno per il formale acquirente. La circostanza che il bene sia stato acquistato con benefici fiscali e sia rimasto nella disponibilità della p.o. non rileva ai fini dell’integrazione del reato , dovendo parametrarsi la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito al momento della condotta truffaldina, che ha inciso su lla determinazione a contrarre in relazione all’acquisto del bene, integrando un decisivo vizio del
consenso, mentre la formale titolarità del macchinario da parte dell’acquirente è suscettibile di rilevare solo ai fini della quantificazione del danno patito dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Risultano, inoltre, palesemente insussistenti le violazioni di legge dedotte con il terzo e quarto motivo, non essendovi alcun dubbio che i beni oggetto di appropriazione fossero connotati dal requisito dell’altruità, trattandosi di danaro, materie prime e beni strumentali riferibili all’attività di ristorazione finanziata da RAGIONE_SOCIALE, per conto e nell’inte resse della quale gli imputati avrebbero dovuto operare, in realtà distogliendo ricavi e risorse alla società per fini personali di profitto (in tal senso Sez. 2, n. 30942 del 03/07/2015, P.m. in proc. COGNOME e altri, Rv. 264555 -01; Sez. 6, n. 16362 del 20/09/2011, dep. 2012, Canta, Rv. 256619 – 01). Né, come già argomentato, possono trovare ingresso in questa sede le doglianze formulate per la prima volta in sede di legittimità tendenti ad escludere il dolo sulla base dell’erronea percezione da parte dei ricorrenti degli accordi di gestione intercorsi con la p.o., prospettazione peraltro mai accreditata dagli imputati nel corso dei rispettivi esami.
3.1 Appaiono, altresì, manifestamente infondate le censure relative all’asserito difetto degli elementi costitutivi della truffa ascritta al capo B) alla luce del concorde e corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato in sede di merito. Non può, infatti, convenirsi con la difesa laddove lamenta l’adozione di una nozione di danno penalmente rilevante che esonda dalla tipicità della fattispecie, avendo la sentenza impugnata conformato le proprie valutazioni alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di truffa il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene da parte del soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica che quest’ultimo si riprometteva di conseguire, dovuto alle false prospettazioni dell’agente dal quale sia stato tratto in errore (Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265324 -01; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Bologna, Rv. 248908 -01), ovvero nell’assunzione di obbligazioni che non avrebbero avuto giustificazione nell’effettiva realtà dei fatti se questa non fosse stata dissimulata dalle false prospettazioni del soggetto agente (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255652 -01).
La Corte, pur a fronte di censure nel complesso inammissibili, deve, tuttavia, rilevare officiosamente l’illegalità della pena inflitta agli imputati per effetto della sentenza n. 46 del 22 marzo 2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 646 , comma 1, cod.pen. nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni anziché ‘fino a cinque anni’ (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 -01).
Nella specie il primo giudice (pag. 9), con determinazione confermata in sede d’appello, dopo aver individuato il delitto di appropriazione indebita contestato al capo a) come reato più grave, ha fissato la pena base in anni due di reclusione ed euro 1200,00 di multa, corrispondenti, nella cornice sanzionatoria novellata dalla L.3/2019, al minimo edittale
detentivo e di poco superiore allo stesso quanto alla pena pecuniaria, operando sulla stessa la riduzione per le attenuanti generiche e i successivi aumenti a titolo di continuazione.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che una pena è illegale quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. Nella specie l’avvenuta espunzione dal sistema con efficacia ex tunc del minimo edittale introdotto dalla Legge n. 3/2019 incide sul principio di proporzione che deve connotare il rapporto tra illecito e sanzione.
4.1 La Corte costituzionale ha reiteratamente osservato che il principio di uguaglianza esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione della difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali e che esso, inoltre, implica la presenza costante del principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra, sicché il venir meno per contrarietà alla Costituzione della cornice edittale considerata dal giudicante nella commisurazione della sanzione inficia la pena in concreto inflitta a causa del mutato giudizio astratto sul disvalore del fatto che la forbice edittale esprime. Come efficacemente evidenziato da Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264207 -01, ‘ la valutazione di responsabilità del reo non risulta più misurata “legalmente”, perché la risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un parametro non più esistente ‘.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto e declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi nel resto.
Agli imputati fanno carico le spese di assistenza e difesa della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 1844,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME