Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40484 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza resa dal Tribunale di Frosinone in data 22/11/2024 nel proc. a carico di
COGNOME NOME n. a Ceprano il DATA_NASCITA
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Frosinone, per quanto in questa sede rileva, assolveva COGNOME NOME con la formula perché il fatto non sussiste dal delitto di appropriazione indebitata continuata ed aggravata ascrittogli in rubrica al capo A.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo con unico motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con specifico riguardo alle affermazioni del giudicante concernenti l’assenza nell’incolpazione di precise indicazioni circa il tempo di consumazione delle condotte contestate e di elementi descrittivi degli accadimenti, in contrasto con i dati emergenti dalla rubrica, nonché in ordine alla valutazione circa l’insufficienza delle prove a sostegno dell’accusa.
Il ricorrente segnala che il Tribunale è incorso in illogicità manifesta laddove ha sostenuto l’assenza di dati temporali atti a delimitare le condotte contestate in quanto nel capo d’imputazione risultano precisati due episodi appropriativi, consumati il 5/9/2018 e il 21/9 successivo, allorché fu ceduta merce alla RAGIONE_SOCIALE senza fatturazione, sui quali ha riferito in dibattimento il teste NOME COGNOME, titolare dell’agenzia investigativa incaricata dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre con riguardo alle ulteriori condotte addebitate e consistenti nel prelievo di merci senza pagarne i corrispettivi la contestazione ‘ fino all’agosto 2018’ deve essere letta in correlazione con la data di inizio delle investigazioni, da collocare nel mese di giugno precedente, con la conseguenza che non sussistono incertezze sull’estensione temporale della contestazione. Aggiunge che il giudice ha in maniera contraddittoria svalutato il contributo dichiarativo di NOME COGNOME e NOME COGNOME nonostante il primo abbia provveduto a conferire l’incarico ad un’agenzia investigativa per appurare le ragioni della carenza di liquidità dell’esercizio commerciale gestito dal prevenuto e il secondo abbia riferito in dibattimento di aver personalmente constatato la contabilizzazione di merce in quantità sensibilmente inferiore rispetto a quella che aveva visto uscire dal magazzino.
La sentenza impugnata ha, inoltre, erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, richiamandole a supporto della pronunzia assolutoria sebbene gli stessi abbiano confermato le condotte appropriative, riferendo della vendita di merce non contabilizzata e non pagata né al momento della cessione né successivamente, con la sola eccezione della vendita in favore di COGNOME in data 21/9/2018.Il Tribunale ha illogicamente ritenuto che, sebbene sia pacificamente provato alla stregua delle emergenze acquisite che il COGNOME e le congiunte prelevassero per sé, per altri locali dagli stessi gestiti o per esercizi con cui intrattenevano rapporti commerciali, merce non contabilizzata, non possano escludersi pagamenti tardivi di cui, tuttavia, l’istruttoria dibattimentale non ha fornito riscontro, avendo NOME COGNOME provveduto all’integrazione del pagamento in relazione alla vendita del 21 settembre 2018 solo a seguito di specifica richiesta conseguente alla contestazione del fatto all’imputato da parte di COGNOME NOME. La sentenza ha, infine, trascurato che dalla deposizione di NOME COGNOME emerge la prova della riscossione di danaro contante da parte del prevenuto a fronte di beni ceduti senza emissione di fattura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, COGNOME, Rv. 288029 – 01), il ricorso è fondato e merita accoglimento. All’imputato si contesta, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, conduttrice in forza di contratto d’affitto d’azienda con la RAGIONE_SOCIALE, del supermercato Maurys ubicato in Ceprano, di essersi appropriato a fini di personale profitto di beni della società dei quali aveva il possesso in ragione del suo ruolo, effettuando cessioni di merce in assenza di corrispettivo e senza fatturazione, vendite sottocosto in nero nonché destinando articoli d’arredo, stoviglie e prodotti vari, detenuti per la vendita, a proprio personale beneficio ovvero a beneficio di locali commerciali gestiti da familiari.
2. Il Tribunale, pur dando atto che una pluralità di testi sentiti nel corso della laboriosa istruttoria dibattimentale hanno riferito di sottofatturazioni rispetto alle vendite effettuate ( COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME); di gratuite forniture al RAGIONE_SOCIALE intestato al figlio dell’imputato ( COGNOME, NOME) o in favore della pizzeria pure gestita dal prevenuto (COGNOME, COGNOME); di annullamenti di scontrini regolarmente emessi con merce già asportata dal cliente; di vendite di beni scontati non contabilizzati (COGNOME, COGNOME, COGNOME); di reiterati prelievi di merce per uso familiare non registrati e di prelievi di contanti dalla cassa per saldare ordini non pertinenti alla gestione sociale, ha tuttavia incongruamente ritenuto con riguardo alle parziali fatturazioni di beni ceduti che non è stata acquisita la prova che la differenza di prezzo sia stata versata nelle mani del COGNOME e che in relazione ai beni destinati ad uso familiare o di altri locali riferibili al prevenuto difetti analogamente la prova del mancato pagamento.
2.1 La valutazione del Tribunale non appare giuridicamente corretta. Deve, invero, rilevarsi in relazione alle diffuse sottofatturazioni di cui hanno riferito i testi escussi che, anche a voler ammettere che il COGNOME non abbia intascato la differenza di prezzo tra i beni contabilizzati e quelli effettivamente ceduti, ad esempio allo COGNOME che acquistava intere pedane di merce anche più volte al mese, sarebbe comunque ravvisabile l’ interversio possessionis dovendosi ipotizzare una cessione a titolo gratuito che il prevenuto non aveva il potere di compiere, stante la proprietà della merce in capo alla società dal medesimo amministrata. Con riguardo al dolo questa Corte ha in più occasioni chiarito che l’ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale ben potendo essere di diversa natura
(Sez. 2, n. 43896 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277739 -01; Sez. 2, n. 40119 del 22/10/2010 , Rv. 248765 – 01).
2.2 Quanto alle condotte concernenti i diffusi prelievi di merce da parte dell’imputato senza procedere al dovuto pagamento, la valutazione del Tribunale risulta palesemente illogica giacché non si comprende come, una volta asportati i beni di consumo o d’altra natura senza che i dipendenti dell’esercizio notassero il transito in cassa, possa essere stato eseguito un pagamento postumo per cassa che avrebbe richiesto la disponibilità dei codici identificativi dei singoli beni mentre se si assume che la merce sia stata fatturata ( ad esempio a nome del bar e della pizzeria del prevenuto) i documenti attestanti simili pagamenti dovevano far parte della contabilità aziendale oltre che essere nella disponibilità degli acquirenti, circostanza che non trova riscontro in atti né è stata dedotta dall’interessato.
La trama argomentativa della sentenza impugnata risulta, dunque, affetta da diffuse lacune ed aporie nella valutazione del compendio probatorio acquisito che ne impongono l’annullamento con rinvio allo stesso Ufficio in diversa composizione per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME