Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40373 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40373 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso LA CORTE di APPELLO di CATANIA
C/
COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA
PARTE CIVILE: COGNOME NOME
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di CATANIA del 11/11/2022
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comrna 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO del foro di Catania, che ha chiesto l’annullamento della sentenza, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del grado.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/11/2022 la Corte di Appello di Catania, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 06/11/2018, ha assolto NOME COGNOME dal reato di appropriazione indebita ascrittole perché il fatto non
sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili stabilite nella decisione impugnata.
Avverso il provvedimento di secondo grado ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, eccependo l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. nonché il vizio di motivazione per un duplice profilo: l’addebito riguardava l’appropriazione indebita di documentazione ricevuta dall’imputata per l’espletamento di incarico professionale di assistenza fiscale in favore della parte civile, circostanza pacifica a seguito dell’istruttoria espletata, prescindere dalle ulteriori considerazioni del primo giudice, cori finalità di ingiust profitto, inteso in termini non necessariamente patrimoniali, c:on la conseguenza che l’assoluzione non trovava riscontro nelle acquisizioni dibattimentali e nella corretta interpretazione della norma incriminatrice; inoltre, era contraddittorio affermare l’inadempimento della COGNOME al mandato ricevuto ed escludere al contempo la rilevanza penale della condotta appropriativa di parte della documentazione per trarne un indebito vantaggio (tentativo di sottrarsi alla conseguente responsabilità contrattuale).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve in primo luogo rilevarsi che il ricorso è stato proposto esclusivamente dal Pubblico Ministero nel dichiarato interesse all’affermazione della corretta applicazione della legge; d’altra parte, la pubblica accusa non aveva legittimazione all’impugnazione del provvedimento all’esclusivo fine di tutelare gli interessi della parte civile né a surrogarsi all’inerzia di quest’ultima che è rimasta acquiescente alla decisione di secondo grado a sé pregiudizievole (revoca della statuizioni civili), consentendo il formarsi del giudicato sul punto (sez. 1, n. 141:74 del 20/03/2018, Merli, Rv. 272568-01). Ne consegue che NOME COGNOME non può far valere nell’ulteriore grado di giudizio, conseguente all’iniziativa del Pubblico Ministero, l’affermazione di un diritto ormai escluso in via definitiva in sede penale; ciò con riferimento sia alla pretesa civilistica sia alla richiesta di liquidazione delle spe processuali.
Deve quindi esaminarsi la questione, pure evidenziata dal ricorrente, se persiste l’interesse del Pubblico Ministero alla proposizione del ricorso in cassazione, sebbene siano già maturati – nelle more del giudizio di secondo grado – i termini di prescrizione del reato contestato (commesso il 21 febbraio 2014 e prescritto, in effetti, il 21 agosto 2021).
Tenuto conto del fatto che la sentenza assolutoria di appello è stata impugnata agli effetti penali – e in assenza di sollecitazioni della parte civile – dal solo pubbl ministero, va ribadito il principio affermato dalla Suprema Corte (sez. 6, n. 16147
del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 260121; sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 267940; sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272367 e, da ultimo, sez. 6, n. 1608 del 15/11/2022 – dep.. 2023, Robuffo n.m.) secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale i pubblico ministero deduca – come nel caso di specie – profili di carenza nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, quando la causa estintiva della prescrizione del reato sia intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d’appello, determina l’operatività dell’art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio della sentenza secondo grado.
È stato a ragione evidenziato (in tal senso, in motivazione, la citata sent. n.1608/2023) che si tratta di un principio che rinviene la sua ratio giustificativa all’interno di una sedimentata elaborazione giurisprudenziale della Corte, secondo cui l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato, dovendo, pertanto, persistere sino al momento della decisione (Sez. Un., n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
Con specifico riferimento al ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale, le sezioni unite hanno altresì precisato che l’iniziativa della parte pubblica deve essere caratterizzata dalla concretezza e attualità dell’interesse da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME Marino, Rv. 244110).
2.1. La stessa Procura ricorrente ha ritenuto la necessità di un interesse concreto, ravvisandolo “all’interno del processo, in quanto l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado, assolvendo l’imputata dal reato di appropriazione indebita, ha pregiudicato irrimediabilmente la posizione della parte civile” (foglio 4 del ricorso), conclusione in sé sbagliata posto che – come evidenziato -le statuizioni civili sono state revocate in via definitiva per l’acquiescenza del COGNOME.
Vero è, invece, che, sebbene le conclusioni del giudice di appello non siano in linea con l’interpretazione dell’art. 646 cod. pen. circa il requisito dell’ingiu profitto – ravvisato in un carattere esclusivamente patrimoniale ben potendo lo stesso essere di diversa natura (di recente, sez. 2 n. n. 43896 del 12/09/2019, Marangoni, Rv. 277739) – la dichiarazione della causa di prescrizione in luogo della
pronuncia assolutoria non risponde ad alcuna ragione, anche esterna al processo, obiettivamente riconoscibile; tale ragione, ad esempio, è stata riconosciuta, in caso di prescrizione maturata al momento della sentenza assolutoria per il reato di lottizzazione abusiva, in quanto il giudice d’appello (come la Corte di cassazione) è tenuto, in forza dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (sez. 3 n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283325).
Non è condivisibile pertanto il diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un’errata applicazione della legge sostanziale, quand’anche all’accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l’interesse attuale dell’organo della pubblica accusa all’affermazione della corretta applicazione della legge (sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, De Dominicis, Rv. 282814): l’attualità viene, infatti, ritenuta condizione necessaria e sufficiente, connessa alla generale funzione della parte pubblica ricorrente, senza collegamento tuttavia con il requisito della concretezza dell’interesse ad impugnare, altrettanto indefettibile, secondo i richiamati principi in materia.
Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone pertanto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
La F’residente