Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40929 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40929 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO in difesa di NOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede per l’accoglimento.
Motivi della decisione
Con sentenza in data 14/10/2022 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che il 6 aprile 2022 ha dichiarato la prescrizione del reato di appropriazione indebita commessa da NOME in danno di COGNOME NOME. I fatti risalgono nel 2014 e sono relativi ad appropriazione indebita contestata al ricorrente quale amministratore del condominio RAGIONE_SOCIALE.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione ed erronea applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 26 del 2018 in ordine alla dichiarata validità della querela (che doveva – invece – ritersi tardiva e improponibile non potendo ritenersi ragionevole una riapertura dei termini per presentare l’istanza di punizione).
Evidenzia il ricorrente che il COGNOME, persona offesa, ebbe a presentare un esposto in Procura manifestando la volontà di instare per la punizione del COGNOME, per cui erroneamente gli fu dato avviso nel corso dell’udienza di primo grado, per esercitare il diritto di querela e gli fu concesso un termine per la relativa presentazione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
I fatti risalgono al 2014. All’epoca il reato ex artt. 646 aggravato ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. era procedibile d’ufficio: solo con il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, all’articolo 10, è stato previsto che l’appropriazione indebita sia sempre procedibile a querela.
L’articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il Pubblico Ministero, nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2).
La disposizione rilevante nel caso di specie, come indicato anche dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, è la seconda, considerato che il procedimento penale risultava pendente nella fase dibattimentale e il giudice di primo grado “all’udienza del 31/10/2018 aveva emesso ordinanza con la quale aveva informato COGNOME NOME, presente alla precedente udienza del 21/02/2018
in qualità di testimone, e in quella sede effettivamente ascoltato, della facoltà di esercitare il diritto di querela nel termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento”. Decisione conforme a quanto indicato dalle Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551.
Il Cordella nei termini indicati ha presentato querela, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Risulta, dunque, coerente con i principi giurisprudenziali richiamati e con il precetto normativo la soluzione esplicitata nella decisione impugnata secondo la quale allorché il procedimento penale risulti pendente e connotato dall’esercizio dell’azione penale, l’Autorità giudiziaria procedente deve “informare la persona offesa RAGIONE_SOCIALE proprie facoltà, senza che possano rilevare circostante meramente accidentali, come la previa conoscenza dell’esistenza di un procedimento da parte della vittima del reato” e, solo in tal caso, ” sussiste l’interesse dello Stato e dell’Amministrazione della Giustizia a sollecitare la persona offesa affinché chiarisca se intende procedere nei confronti della persona indagata/imputata”.
Ne consegue che l’atto di querela presentato entro il termine di tre mesi dalla relativa comunicazione rende l’azione penale correttamente procedibile.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni espresse il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Roma 13/06/2023
Il consigliere estensore
GLYPH
ente Luci o Imperiali
NOME COGNOME GLYPH
”———–
(