Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4234 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4234 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 15/01/2026
Composta da
– Presidente –
LUCIANO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bergamo il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 10/10/2025 del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si Ł proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione al capo A con restituzione dei beni relativi a tale capo ed il rigetto del ricorso con riguardo al capo B;
udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso al contenuto del quale si Ł riportato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 ottobre 2025, a seguito di giudizio di appello ex art. 322bis cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo, in accoglimento dell’impugnazione formulata dal Pubblico Ministero avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 2 settembre 2025 che aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere il sequestro preventivo ‘impeditivo’ della somma complessiva di euro 6.698.422,56 giacenti sui conti correnti di NOME COGNOME ha disposto il sequestro preventivo di detta somma ovvero dei beni frutto del suo reimpiego, anche rinvenuti nel patrimonio di soggetti terzi.
Il COGNOME risulta sottoposto ad indagini in relazione ai reati di appropriazione indebita di denaro di cui ai capi A e B della rubrica delle imputazioni preliminari (contestati come commessi rispettivamente il primo dal 9 gennaio 2024 al 27 febbraio 2024 ed il secondo dal 27 giugno 2023 al 5 dicembre 2023), nonchØ di autoriciclaggio di cui al capo C.
In estrema sintesi si contesta all’indagato:
di avere indebitamente sottratto alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la somma di euro 4.782.422,59 destinandola verso varie aziende attive nel settore della compravendita di
automobili tra le quali la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ amministrata da NOME COGNOME (che a sua volta aveva eseguito numerosi bonifici su conti correnti esteri intestati a società cinesi) nonchØ di avere impiegato tale somma per l’acquisto di ulteriori autovetture, per lo piø identificate nelle causali dei bonifici solo tramite i numeri di telaio e risultate non immatricolate in Italia;
di avere utilizzato l’ulteriore somma di euro 1.916.000,00 incassata per perseguire finalità personali anzichØ adempiere allo scopo, contrattualmente stabilito, di acquistare veicoli da intestare alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che poi avrebbe concesso in leasing a terzi.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 646 cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto erroneamente sussistente il fumus comissi delicti del reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni sebbene le condotte in contestazione siano prive di penale rilevanza.
Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’azione addebitata al COGNOME, legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sarebbe consistita nel fatto che lo stesso, dopo essere entrato in possesso della somma di euro 4.782.422,59 a lui bonificatagli per errore in data 3 gennaio 2024, l’avrebbe utilizzata per il compimento delle operazioni sopra descritte omettendo di restituirla alla società CA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso in esame – secondo parte ricorrente – non sarebbe quindi ipotizzabile il reato di cui all’art. 646 cod. pen., trovandoci in presenza di un bonifico effettuato per mero errore con la conseguenza che il COGNOME non avrebbe violato la specifica destinazione d’uso che il proprietario aveva imposto al bene, potendosi al piø ravvisare nella condotta la fattispecie già prevista dall’art. 647, comma 1, n. 3, cod. pen. che Ł stato abrogato.
2.2. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 648-ter.1 cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto erroneamente sussistente il fumus comissi delicti del reato di autoriciclaggio contestato al capo C e per avere disposto ex novo un vincolo ablativo sui ‘beni frutto del reimpiego’ delle asserite ‘somme indebitamente incamerate’ pur a fronte dell’insussistenza del reato presupposto di cui al capo A.
2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 321, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in merito alla ritenuta sussistenza del periculum in mora connesso all’adozione del sequestro preventivo impeditivo adducendo argomentazioni inconferenti perchØ riferibili ad altri e diversi istituti, quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ed il sequestro conservativo.
Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che non sarebbero state verificate le specifiche ragioni per le quali il sequestro sarebbe stato necessario per impedire che i beni pertinenti al reato fossero utilizzati per estendere nel tempo o per intensificare le conseguenze del crimine o, ancora, per agevolare il compimento di altri reati, essendosi l’ordinanza limitata da un lato ad evidenziare la facile dispersione del denaro e, dall’altra, a riproporre solo alcuni tratti delle condotte in contestazione ed a sostenere che il COGNOME non avrebbe garantito il recupero futuro ed effettivo della somma di denaro oggetto della asserita appropriazione.
Ne conseguirebbe che l’adozione di una motivazione utilizzabile per il sequestro preventivo ai fini di confisca o per un sequestro conservativo (in entrambi i casi non oggetto di richiesta da parte del Pubblico Ministero) non poteva essere utilizzata nel caso in esame,
pena la mera apparenza della stessa.
2.4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per avere la decisione del Tribunale esteso il sequestro anche alle asserite ‘liquidità immediatamente trasferite sui conti di soggetti terzi’ e alle asserite ‘vetture acquistate investendo le somme indebitamente incamerate’, intervenendo così al di fuori dei propri poteri e ultra petitum rispetto all’originaria richiesta avanzata dal Pubblico Ministero che verteva esclusivamente sulla somma disponibile in contanti presso l’indagato e/o giacente sui conti correnti accesi presso gli Istituti di credito ed intestati e/o riconducibili all’indagato.
2.5. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 321, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disposto il sequestro preventivo impeditivo anche rispetto alle ‘vetture acquistate investendo le somme indebitamente incamerate’, omettendo di fornire sul punto alcuna motivazione in merito al presunto periculum in mora connesso al possesso di dette autovetture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta stante la loro interconnessione, sono fondati.
Questa Corte, con una decisione che il Collegio ritiene di condividere, ha infatti già avuto modo di stabilire che «Il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all’art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, Ł configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione AVV_NOTAIO di “cose”, ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all’art. 646 cod. pen., a nulla rilevando che l’appropriazione del “denaro” sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1, e nel testo dell’art. 316 cod. pen.» (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Luchian, Rv. 282443 – 01, in fattispecie relativa all’appropriazione di una somma per errore bonificata sul suo conto corrente e non restituita).
Nella sentenza menzionata e per la parte che in questa sede interessa, si Ł infatti condivisibilmente affermato che:
se il disponente vuole trasferire ad altri quanto dovuto, ma con un preciso vincolo di destinazione e l’ accipiens invece trattiene presso di sØ quanto ricevuto, disponendone a piacimento e così tradendo il vincolo imposto sulla cosa, il tipo “appropriazione” resta integrato;
b) se invece il disponente vuole dare quanto astrattamente dovuto, ma senza un preciso vincolo di destinazione ulteriore sulla cosa (es. somma versata quale anticipo sul prezzo della vendita in occasione della stipula di un contratto preliminare), il fatto tipico non sussiste, per difetto di altruità della cosa fungibile trasferita; residua solo l’obbligo civilistico di restituzione;
se infine il disponente, ancorchØ il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, non vuole dare quel che in effetti non Ł dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualità o quantità) o sulla persona dell’ accipiens, in questo caso Ł vero che manca il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perchØ a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento. Il fatto tipico appropriativo resta integrato, giacchØ l’ accipiens trattiene sine titulo e contro l’intima volontà del disponente, ma va qualificato ai sensi dell’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perchØ il trasferimento di ricchezza Ł avvenuto per errore del disponente.
Ricorre nel caso in esame l’ultima delle situazioni esposte, dato che sussiste l’indicato elemento specializzante atto a qualificare il fatto ai sensi dell’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.lvo. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e), con la conseguenza che non resta che prendere atto della intervenuta depenalizzazione della fattispecie.
La mancanza della sussistenza del fumus commissi delicti di cui al capo A della rubrica delle imputazioni (relativo all’appropriazione della somma di euro 4.782.422,59) incide inevitabilmente anche sulla connessa configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. e comporta l’annullamento senza rinvio in parte qua dell’ordinanza impugnata con conseguente restituzione al COGNOME dei beni sequestrati in relazione a tale capo.
2. Anche il terzo motivo di ricorso Ł fondato.
La questione, alla luce di quanto evidenziato al punto che precede, non può che vertere sulla contestata appropriazione dell’ulteriore somma di euro 1.916.000,00 (capo B) che il COGNOME avrebbe utilizzato per finalità personali invece di adempiere allo scopo, contrattualmente stabilito, di acquistare veicoli da intestare alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, reato del quale la difesa del ricorrente contesta la pertinenzialità della motivazione adottata dal Tribunale sul punto.
Emerge dall’ordinanza impugnata, che il Tribunale (pag. 3) ha evidenziato, in AVV_NOTAIO, di dissentire dalla motivazione adottata dal G.i.p. che aveva menzionato principi giurisprudenziali applicabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca od al sequestro conservativo, mentre nel caso di specie ci si trova in presenza di un sequestro cd. ‘impeditivo’ adottabile per legge (art. 321 cod. proc. pen.) «quando vi Ł pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare a protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati» ed ha sottolineato (pag. 4) come non solo la somma in esame risulta legata con un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato commesso ma la libera disponibilità della stessa da parte dell’imputato potrebbe aggravare le conseguenze del commesso delitto.
Osserva tuttavia la Corte che la motivazione adottata, al di là dei principi generali rammentati Ł da un lato non pertinente – riferendosi ad un pericolo in capo all’indagato di reiterazione della condotte delittuose (« perpetrandone altri della stessa indole » … « non ha assunto alcuna iniziativa restitutoria atta a dimostrare resipiscenza per il pregiudizio arrecato alla persona offesa »), motivazione semmai adottabile in materia di esigenze cautelari personali ma non certo riferibile ad un provvedimento cautelare di natura reale nel quale si discute della sequestrabilità di una somma di denaro proveniente da uno specifico reato – e, dall’altro, meramente apparente riferendosi apoditticamente all”aggravamento’ (termine che lessicalmente suggerisce una elevazione di grado) delle conseguenze dei delitti già commessi, senza menzionare l’ulteriore elemento – quello della ‘protrazione delle conseguenze delittuose’ – che, almeno in astratto, sarebbe stato l’unico a fondare l’adozione della misura cautelare.
Il rilevato vizio motivazionale ha caratteristiche tali da configurare una ‘violazione di legge’ rilevabile in questa sede di legittimità che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con riguardo al disposto sequestro della somma di euro 1.916.000,00 con rinvio al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del riesame competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. per un nuovo esame sul punto.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso rimangono assorbiti dalla decisione che precede, ferma restando la necessità da parte dei Giudici della cautela:
di attenersi in caso di nuova emissione del provvedimento di sequestro ai limiti di
quanto richiesto dal Pubblico Ministero non essendo possibile l’adozione di provvedimenti cautelari di natura reale che colpiscono beni travalicanti l’ambito della richiesta di adozione della misura;
di determinare esattamente, anche ai fini anche della corretta configurabilità dell’art. 648-ter.1 cod. pen. (in relazione alla quale non Ł chiaro dall’ordinanza impugnata se il provvedimento cautelare riguarda anche tale tipo di condotta) quale parte della somma di 1.916.000,00 euro Ł stata dall’indagato impiegata in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei beni in relazione al reato di cui al capo a) disponendone la restituzione a COGNOME NOME. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai beni sequestrati in relazione al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen. Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME