Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15674 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15674 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME COGNOME nato a CASSINASCO il 13/07/1951 avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria di replica presentata nell’interesse di COGNOME NOME dall’Avv. NOME
BUONDONNO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 06/11/2024, decidendo sull’istanza di riesame presentata da NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano il 12/09/2024, ha annullato il decreto impugnato limitatamente al capo b) della imputazione provvisoria (artt. 110, 646, 61 n. 2 cod. pen. a carico di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME) e per l’effetto ha ordinato la restituzione di quanto in sequestro, in relazione a tale capo, a NOMECOGNOME con conferma nel resto quanto al capo d) della imputazione provvisoria (artt. 110, 314 cod. pen.).
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. avverso tale ordinanza, proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale, per come emergente dalla motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Nella prospettazione della parte ricorrente il Tribunale aveva erroneamente escluso che ricorresse il fumus del delitto di cui all’art. 646 cod. pen., per ritenere invece ricorrente l’abrogata fattispecie di cui all’art. 647 cod. pen. Il Tribunale aveva
erroneamente affermato che si doveva ritenere irrilevante ai fini della materialità del fatto appropriativo che il bene fosse giunto a COGNOME per un mero errore operativo, nonostante avesse ammesso che entrambi gli indagati COGNOME e COGNOME erano a conoscenza, come del resto COGNOME, della pregressa esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE e dell’esistenza del pegno, atteso che presupposto fattuale dirimente al fine di valutare la posizione di COGNOME e COGNOME in relazione al capo b) doveva ritenersi l’errore dell’istituto di credito che era ricaduto non già sul consenso a svincolare i titoli in pegno, ma sul soggetto destinatario del bonifico, vale a dire COGNOME in luogo del debitore garantito, condotta questa che costituisce invece il reale presupposto del delitto di appropriazione indebita. La COGNOME ha sfruttato materialmente l’errore dell’istituto di credito in ordine al soggetto destinatario dello svincolo, modificando la destinazione concordata della provvista con il creditore garantito. Ricorre dunque nella prospettiva della parte pubblica ricorrente il dolo tipico del delitto di appropriazione indebita, con dispersione della provvista rispetto alla sua destinazione ed alla richiesta di restituzione da parte dell’istituto di credito.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME in data 20/03/2025 ha depositato una ampia memoria difensiva di replica, con la quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato, con conferma della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali Ł circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 22671001, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME Rv. 239692 -01).
Nel caso in esame le doglianze proposte dal Pubblico Ministero si caratterizzano per una sostanziale genericità, essendosi il ricorrente limitato a proporre una lettura del merito alternativa ed opposta a quella realizzata dal Tribunale del riesame con una motivazione che certamente non si può ritenere omessa o meramente apparente. Il Tribunale ha difatti argomentato quanto alla sussistenza effettiva del fumus commissi delicti in ordine al capo b) della rubrica, ritenendo insufficienti gli elementi addotti a tal fine, ricostruendone portata e direzione in una ottica interpretativa argomentata, ma non condivisa dal Pubblico Ministero ricorrente (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del
21/05/2014, COGNOME Rv. 260921-01). NØ il ricorso specifica effettivamente gli elementi indicativi e significativi della lamentata violazione di legge, atteso che la critica proposta si riferisce alla valutazione effettuata dal Tribunale del riesame quanto alla portata dell’errore dell’istituto di credito nel destinare la somma oggetto di un accordo tra le parti (nella gestione dei reciproci rapporti di dare/avere), senza in realtà affrontare in alcun modo, con allegazioni specifiche, indicative della lamentata violazione di legge, le caratteristiche della condotta imputata in relazione alla previsione evocata, con particolare riferimento al tema della altruità della cosa rispetto alla quale dovrebbe intervenire l’interversione del possesso, atteso il diretto invio delle somme sul conto corrente della Dagna.
In tal senso, occorre considerare come nell’ambito della motivazione il Tribunale del riesame sia emersa la destinazione della somma di denaro ad un soggetto piuttosto che ad un altro (Dagna anzi che RAGIONE_SOCIALE società di famiglia) nell’ambito di un rapporto complesso e di un credito garantito, certamente rilevante, ma non indicativo della appropriazione di un bene altrui, non essendo stato riscontrato proprio l’elemento della altruità, mentre sono stati chiaramente richiamati i comportamenti successivi posti in essere dalla odierna ricorrente, non smentiti di fatto e riscontrati dalla documentazione allegata, che rappresentano una chiara trasformazione per trasferimento e mutamento di titolarità di tale ingente somma di denaro, effetto dello svincolo dei titoli oggetto della garanzia pignoratizia. Sul tema si deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, Ł necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna (Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280465-01; Sez. n. 24857 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270092-01). Nel caso concreto il Tribunale ha ricostruito i complessi rapporti tra le parti, evidenziando l’errore dell’istituto bancario, gli accordi sulla base dei quali veniva effettuato il trasferimento, la titolarità dei beni oggetto di dispersione (non direttamente riferibili all’istituto bancario) non ritenendo integrato il fumus del delitto di cui al capo b) con motivazione congrua e non apparente, senza che si possa ritenere integrata la violazione di legge, peraltro genericamente evocata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME