Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9568 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9568 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Monopoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/202 3 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, all’esito del giudizio abbreviato, assol veva NOME COGNOME dal delitto di appropriazione indebita per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.
Ha proposto appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo la carenza e/o l’illogicità della motivazione per avere il primo Giudice travisato il fatto e la prova.
Il G.u.p. ha erroneamente riconosciuto la responsabilità di COGNOME per il delitto di appropriazione indebita sul presupposto che costui avesse la materiale disponibilità del carburante e ne avesse trattenuto, arbitrariamente e senza titolo, trentasette litri, ritrovati nell’autobotte al termine delle operazioni di scarico, svolte in data 25 ottobre 2019. Invero, a fronte di un quadro probatorio che milita a favore di un ‘assoluzione piena dell’imputato, non risultano chiari gli elementi dai quali il Giudice di prime cure abbia desunto la sua responsabilità.
Risultano pacifici il travisamento del fatto e della prova, considerato che: dalla documentazione in atti si evinceva come COGNOME avesse regolarmente scaricato il carburante nelle quantità imposte e ne avesse, addirittura, scaricato in quantità maggiore nella stazione di servizio COGNOME NOME (quarantotto litri in più rispetto a quelli che era tenuto a scaricare); dallo scontrino di scarico effettuato presso la suddetta stazione era emersa la dicitura ‘svuotato’ invece che ‘erogato’, a dimostrazione che la macchina contalitri ave va rilevato un totale svuotamento dell’autobotte; la cisterna non era ribaltabile, dunque il residuo di carburante poteva essere causato da un problema di pescaggio della pompa; l’ispettore COGNOME, al momento del controllo e a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, ha dovuto azionare cinque volte l’operazione di scarico per estrarre il residuo di carburante; lo scarico è un processo automatizzato, non modificabile da un operatore; la cisterna era dotata di sigilli piombati che non ne avrebbero consentito un ‘ agevole manomissione.
La sentenza, apparendo del tutto illogica e contraddittoria, non ha spiegato da cosa abbia tratto le caratteristiche tecniche, la certificazione ed i margini di errore del contalitri.
Non ricorrono, nel caso di specie, né gli elementi oggettivi né quelli soggettivi del delitto contestato: innanzitutto, l’imputato non era mai entrato nella materiale disponibilità del carburante residuo, dunque non si sarebbe verificata alcuna appropriazione né l’ interversio possessionis ; in secondo luogo, l ‘autocisterna non segnalava residui di carburante , accertati solo con il controllo dell’ispettore, risult ando così difficile sostenere che l’imputato si fosse consapevolmente e volontariamente appropriato della res .
Con ordinanza dell’11 novembre 2025 la Corte di appello di Bari ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che la sentenza di proscioglimento resa all’esito di giudizio abbreviato non è appellabile (art. 443, comma 1, cod.
proc. pen.) e ritenendo che l’impugnazione andasse qualificata , ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso , così riqualificato dalla Corte d’appello, è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito.
Preliminarmente va dato atto che è ammissibile l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche se non sono dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, 277666 -01; da ultimo vds. Sez. 6, n. 4184 del 14/01/2026, COGNOME, non mass.).
Inoltre, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen., emessa all’esito di giudizio abbreviato, in quanto sentenza di proscioglimento, non può essere appellata dall’imputato.
La Corte territoriale, rilevata l’inappellabilità della sentenza impugnata e riqualificata l’impugnazione proposta come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti a questa Corte per competenza.
Secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite in una risalente pronuncia (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 -01), «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis , consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (in senso conforme cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, COGNOME, Rv. 287234 -02; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv 285134 -02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280168 -01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276934 -01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273738 -01)
Secondo un altro indirizzo, è inammissibile l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall’esame dell’atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge, in quanto il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché l’art 568, comma 5, cod. proc. pen. è finalizzato alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis , ma di una infondata pretesa, da sanzionare con l’inammissibilità (fra le più recenti vds. Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, COGNOME, Rv. 288879 -01; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285634 -01; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277945 -01; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 274624 -01; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, COGNOME, Rv. 274246 -01).
Nel caso di specie, indipendentemente dall’adesione all’uno o all’altro dei due orientamenti, l’impugnazione è inammissibile.
L’appello, riqualificato in ricorso, è stato proposto per ‘carenza ed evidente contraddittorietà degli elementi a carico’, ‘travisamento del fatto e della prova’, ‘carenza e illogicità della motivazione’, quindi per motivi in parte astrattamente consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
Tuttavia, l’impugnazione si sostanzia chiaramente in una lettura alternativa degli elementi probatori, quando, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 -01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 -01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 -01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 -01).
Pertanto, non è deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di
merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 -01; da ultimo vds. Sez. 5, n. 6783 del 14/01/2026, Messina, non mass.).
Inoltre, come osservato anche dal Procuratore generale, si afferma nell’impugnazione (pag. 5) che ‘contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure l’ispettore ha dovuto azionare ben 5 volte l’operazione di scarico al fine di estrarre un quantitativo irrisorio e residuo di carburante’ .
Tuttavia, non è identificato l’atto processuale cui si fa riferimento né viene fornita la prova della verità dell’elemento fattuale e del dato probatorio invocato, risultando così impossibile valutare in questa sede la deduzione.
Infatti, ai fini della corretta denuncia del vizio di travisamento della prova, il ricorrente deve: a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 -01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 -07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 -01; da ultimo vds. Sez. 1, n. 6759 del 03/02/2026, R., non mass).
5 . All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05/03/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME